Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 ottobre 2009
Modifiche al prelievo erariale, al compenso per il controllore centralizzato, al montepremi, al regolamento di gioco del Bingo e possibilita' di pagamento differito, in attuazione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;
Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini;
Considerato che l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi), come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ha stabilito che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria gia' prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente;
Sentite le Associazioni di categoria dei concessionari del Bingo;
Considerata l'opportunita' di adottare le precitate disposizioni, al fine di sviluppare il gioco nonche' di consentire al settore piu' sostenibili condizioni economico-finanziarie, con conseguente sostegno del livello del relativo gettito erariale;
Decreta:
Art. 1.
1. Fino al 31 dicembre 2010, in via sperimentale, il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, mentre il montepremi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000 n. 29, e' stabilito in almeno il 70 per cento del prezzo di vendita della totalita' delle cartelle vendute in ogni partita.
2. Fino al 31 dicembre 2010, in via sperimentale, l'art. 9 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante regolamento del gioco del Bingo, e' cosi' sostituito:
«Art. 9.

Premi

1. In ogni partita i premi sono la «cinquina» e il «bingo» e sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Il premio «bingo» si articola nelle categorie:
a) «superbingo»;
b) «bingo oro»;
c) «bingo argento»;
d) «bingo bronzo»;
e) «bingo one».
3. Il premio «superbingo» e' assegnato in ogni partita, in aggiunta al premio «bingo», al giocatore che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 38.
4. I premi «bingo oro», «bingo argento», «bingo bronzo» sono assegnati, nelle partite speciali effettuate dal concessionario previo annuncio in sala, in aggiunta al premio «bingo» al giocatore che ha realizzato il bingo entro il numero di palline estratte compreso tra:
a) 39 e 43 per il «bingo oro»;
b) 44 e 46 per il «bingo argento»;
c) 47 e 54 per il «bingo bronzo»;
5. Il premio «bingo one» e' assegnato, in aggiunta al premio «bingo», nella partita successiva a quella in cui il fondo di cui al comma 8, lettera d), ha raggiunto l'importo stabilito dal concessionario con le modalita' di cui la comma 6, al giocatore che ha realizzato il «bingo» con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 46. Qualora in tale partita non si realizza il «bingo» con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 46, il premio «bingo one» e' assegnato nella partita o nelle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il «bingo» con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 46 incrementato di una unita' in ciascuna delle partite immediatamente successive. Nelle partite di cui al presente comma, non sono attribuibili i premi di cui al comma 4.
6. Il concessionario comunica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, l'importo di cui al comma 5, che ha validita' per tutta la durata del mese stesso. In caso di omessa comunicazione si intende confermata la validita' dell'importo del mese precedente;
7. L'importo di cui al comma 5 puo' assumere un valore, multiplo intero di cinquanta, compreso tra € 50 ed € 4.000;
8. La somma da ripartire a titolo di montepremi e' costituita da almeno il 70 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle con l'attribuzione:
a) del 7 per cento alla «cinquina»;
b) del 53 per cento al «bingo»;
c) del 6 per cento al fondo per l'erogazione dei premi di cui ai commi 3 e 4;
d) del 4 per cento al fondo per l'erogazione del premio di cui al comma 2, lettera e).
Gli importi eccedenti il 70 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle, che potranno essere destinati a montepremi, saranno attribuiti a scelta del concessionario ai fondi di cui alle lettere c) e/o d); tali quote dovranno obbligatoriamente essere comunicate nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, ed avranno validita' per tutto il mese successivo. In caso di omessa comunicazione si intende confermata la validita' dell'importo del mese precedente;
9. Il fondo di cui al comma 8, lettera c), e' attribuito nella misura del:
a) 60 per cento al «superbingo»;
b) 20 per cento al «bingo oro»;
c) 10 per cento al «bingo argento»;
d) 5 per cento al «bingo bronzo».
10. Il premio «bingo one» e' pari all'importo di cui al comma 5.
11. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato dei premi all'interno della sala.
12. I premi sono in contanti. Sono vietati premi di differente natura. Il pagamento in contanti puo' essere sostituito con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite superiori a euro 500.
13. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa opportuna verifica e su consegna delle relative cartelle che devono essere intere e senza manipolazioni di sorta. I premi non pagati ai giocatori per irregolarita' delle cartelle sono versati dal concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.
14. Qualora si verifichino, nella stessa partita, piu' vincite della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali. La vincita dei premi «superbingo», «bingo oro», «bingo argento», «bingo bronzo», «bingo one» viene assegnata solo se reclamata a voce alta entro il numero-soglia di estrazione stabilito dai commi 4 e 5.
15. Le cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse.».
 
Art. 2.
1. Fino al 31 dicembre 2010, in via sperimentale, il concessionario puo' effettuare il versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco in maniera differita fino a sessanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.
2. Il pagamento con modalita' differita e' garantito dalla cauzione gia' prestata dal concessionario ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e la relativa polizza dovra' dare atto di tale circostanza mediante apposita appendice di precisazione prima di poter accedere a tale modalita' di pagamento. La polizza fidejussoria dovra' essere eventualmente integrata nell'importo, nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente rispetto alle somme di cui si richiede il pagamento differito.
3. Sull'importo dovuto verranno corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale vigente dal giorno successivo al ritiro delle cartelle e fino alla data dell'effettivo versamento. Il mancato pagamento entro i sessanta giorni previsti comportera' l'escussione della fidejussione, nonche' la sospensione della vendita delle cartelle fino alla data di effettuazione del versamento da parte dell'istituto fidejubente ovvero da parte del concessionario stesso, oltre alla decadenza dal beneficio del pagamento differito, salvo le eventuali ulteriori sanzioni previste dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dalla convenzione di concessione.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° novembre 2009, fermo restando l'avvenuto adeguamento dei sistemi di gioco e di comunicazione da parte dei concessionari.
Roma, 8 ottobre 2009

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 155
 
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