Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. 147
Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa' per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa' per azioni;
Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 2501-sexies
e 2505-quater del codice civile

1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci di ciascuna societa' partecipante alla fusione».
2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «societa' partecipanti alla fusione» sono soppresse.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e
l'allegato A della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
supplemento ordinario:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle
singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.».

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i
dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa
all'immissione sul mercato di biocidi.
2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e
82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di
far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in
occasione di una fusione o di una scissione di societa' per
azioni.
2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
del Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.
2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta'
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e
regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta'.
2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
B-agoniste nelle produzioni animali.».
- La direttiva 2007/63/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 17 novembre 2007, n. L 300.
- Il capo X della sezione II del titolo V del libro V
del codice civile reca: «Della trasformazione della fusione
e della scissione».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2501-sexies del codice
civile come modificato dal presente decreto:
«Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una
relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di
cui al primo comma dell'art. 2409-bis e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di
revisione iscritte nell'apposito albo.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e'
altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa' di persone a norma dell'art.
2343.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se
vi rinunciano all'unanimita' i soci di ciascuna societa'
partecipante alla fusione.».
- Si riporta il testo dell'art. 2505-quater del codice
civile come modificato dal presente decreto:
«Art. 2505-quater (Fusioni cui non partecipano societa'
con capitale rappresentato da azioni). - Se alla fusione
non partecipano societa' regolate dai capi V e VI del
presente titolo, ne' societa' cooperative per azioni, non
si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo
comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli
articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma,
e 2503, primo comma, sono ridotti alla meta'.».



 
Art. 2.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle societa' partecipanti alla fusione o alla scissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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