Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 151
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); »;
b) la lettera n) e' soppressa;
c) alla lettera o) le parole: «cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,» e le parole: «come pure» sono sostituite dalla seguente: «, nonche'»;
d) la lettera u) e' sostituita dalla seguente:
«u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita', ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
- La direttiva 2006/70/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
agosto 2006, n. L 214.
- La legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
290, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "codice in materia di protezione dei dati personali"
indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la
societa' e la borsa;
c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria
internazionale;
g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro
dell'Unione europea;
i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non
appartenente all'Unione europea;
l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385»;
m) "TUF" indica il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia
valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio
attivita' di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), e
all'art. 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti
indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13,
comma 1, lettera b);
b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e
gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono
conservate in modo accentrato tutte le informazioni
acquisite nell'adempimento degli obblighi di
identificazione e registrazione, secondo i principi
previsti nel presente decreto;
c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita'
preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza
o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10,
comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma
1, lettera a);
d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge
attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha
alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una
direzione e una gestione effettive e che non sia collegata
ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti
continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati
agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i
destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una
prestazione professionale in seguito al conferimento di un
incarico;
e-bis) "conti correnti di corrispondenza": conti tenuti
dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il
regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti,
assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di
fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
f) "conti di passaggio": rapporti bancari di
corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra
intermediari finanziari, utilizzati per effettuare
operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale
e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso
di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la
sede legale e il codice fiscale o, per le persone
giuridiche, la partita IVA;
h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo
svolgimento dell'attivita' di istituto, con stabile
indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in
un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la
propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare
una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze
relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai
controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione a operare;
i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12,
un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un
obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo
della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite
una prestazione professionale;
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria
sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai
limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere
attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai
predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma
restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando
ricorrano elementi per ritenerla tale;
n) (soppressa);
o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche
residenti in altri Stati comunitari o in Stati
extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti
cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o
coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente
stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui
all'allegato tecnico al presente decreto;
p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust":
ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo
professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di
amministratore di una societa', di socio di un'associazione
o una funzione analoga nei confronti di altre persone
giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi connessi a una
societa', un'associazione o qualsiasi altra entita'
giuridica;
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
normativa comunitaria o a nonne internazionali equivalenti;
q) "prestazione professionale": prestazione
professionale o commerciale correlata con le attivita'
svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14,
della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra'
una certa durata;
r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le
amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
s) "rapporto continuativo": rapporto di durata
rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei
soggetti indicati all'art. 11 che dia luogo a piu'
operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi
di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel
quale sono conservati i dati identificativi di cui alla
lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di
identificazione secondo le modalita' previste nel presente
decreto;
u) "titolare effettivo": la persona fisica per conto
della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita',
ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le
persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o
controllano tale entita', ovvero ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente
decreto;
v) "titolo al portatore": titolo di credito che
legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso
menzionato in base alla mera presentazione e il cui
trasferimento si opera con la consegna del titolo;
z) "UIF": l'Unita' di informazione finanziaria cioe' la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti
obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di
comunicare alle autorita' competenti le informazioni che
riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.».



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. Nell'articolo 5 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.»;
b) al comma 3, lettera b), le parole: «riciclaggio o» sono sostituite dalle seguenti: «riciclaggio e» e le parole da: «I dati statistici» fino alle parole: «persone perseguite» sono sostituite dalle seguenti: «In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze). - 1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile
delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del
terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra
la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini
professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo
quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto.
Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al
Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione. Alla
relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'art.
6, comma 5.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Ministro dell'economia e delle finanze si avvale, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della
collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria,
istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del
presidente del Comitato, ove necessario per acquisire
elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni
del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli
nazionali degli ordini professionali e delle associazioni
private di categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di
sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita':
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione contenente la
valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a
renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di
vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli
ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati
statistici e le informazioni sulle attivita'
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente,
nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In
particolare e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il
numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il
seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardi
di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di
casi investigati; e' compito del Ministero della giustizia
indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite di
persone condannate per reati di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni
congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente
decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del
presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si
applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'art. 3,
commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i
rapporti con gli organismi dell'Unione europea e
internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di
definire gli standard, in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico
per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
o di finanziamento del terrorismo, assicurando
l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione
dell'Italia agli organismi anzidetti.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i
poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente
decreto.».



 
Art. 3.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. All'articolo 6 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»;
c) al comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.».



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto, cosi'
recita:
«Art. 6 (Unita' di informazione finanziaria). - 1.
Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena
autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la
Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione
e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza
delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce
alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare
l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il direttore della UIF, al quale compete in autonomia
la responsabilita' della gestione, e' nominato con
provvedimento del direttorio della Banca d'Italia, su
proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra
persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita',
professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il
mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una
sola volta.
4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e'
costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il
direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono
nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e
restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a
rimborso spese. Il Comitato e' convocato dal direttore
della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la
redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte
integrante della documentazione trasmessa ai sensi del
comma 5.
5. Entro il 30 maggio di ogni anno il direttore della
UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze,
per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto
sull'attivita' svolta, unitamente a una relazione della
Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse
attribuite alla UIF.
6. La UIF svolge le seguenti attivita':
a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare
e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di
finanziamento del terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui
all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni,
finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni
di operazioni sospette di cui all'art. 41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui
all'art. 40;
e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti
e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui
all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
e-bis) in materia di segnalazione di operazioni
sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le
informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
di cui all'art. 41.
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello
svolgimento delle proprie attivita':
a) svolge analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a
rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su
specifiche realta' economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi
di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario
riferibili a possibili attivita' di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
della DIA e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di
cinque giorni lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi
il corso delle indagini; operazioni sospette di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata
notizia a tali organi.
7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'art.
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».



 
Art. 4.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. All'articolo 9 del decreto legislativo, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.».



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra
Autorita' e Forze di polizia). - 1. Tutte le informazioni
in possesso della UIF, delle autorita' di vigilanza di
settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini
professionali e degli altri organi di cui all'art. 8,
relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte
dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica
amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione
espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il
segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le
autorita' di vigilanza di settore collaborano tra loro e
con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine
di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF
puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe
autorita' di altri Stati che perseguono le medesime
finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto
riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale
fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare,
la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di
operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati,
utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso
della DIA e del Nucleo speciale di Polizia valutaria della
Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori
dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1°
aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle
autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle
autorita' italiane competenti, salvo esplicito diniego
dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine
di facilitare le attivita' comunque connesse
all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di
operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di
finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le
condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche
direttamente, dati ed informazioni di Polizia con omologhi
organismi esteri ed internazionali, a condizioni di
reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto
d'ufficio.
5. Le amministrazioni interessate e gli ordini
professionali forniscono alla UIF le informazioni e le
altre forme di collaborazione richieste.
6. Le autorita' di vigilanza di settore, le
amministrazioni interessate, e gli ordini professionali
nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni
istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione
delle disposizioni del presente decreto che potrebbero
essere correlate a riciclaggio o finanziamento del
terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli
articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di
ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o
altre utilita' di provenienza illecita siano avvenuti
attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari
sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione all'autorita'
di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro
spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto
d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando
puo' derivarne pregiudizio alle indagini. L'autorita' di
vigilanza e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le
iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che
operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a
vigilanza siano preordinate al compimento di uno o piu'
delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice
9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale
degli studi effettuati alle Forze di polizia, alle
autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia
ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando
quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura
penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di
Polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle
analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da
cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per
agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui
emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere
comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema
finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi
delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.».



 
Art. 5.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;
b) al comma 2, la lettera d) e' soppressa;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.».



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente
decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
d) le Societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le Societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le Societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia
nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione
dei tributi;
l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale previsto dall'art. 106 del TUB;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti
indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno
Stato estero;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.a.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966;
b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155,
comma 4, del TUB;
c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155,
comma 5, del TUB;
d) (soppressa).
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di
cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto
dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del codice
in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di
cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e
filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino
misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in
materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la
legislazione dello Stato extracomunitario non consenta
l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai
commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di
vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure
supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al
comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la
comunicazione di cui all'art. 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai
sensi del precedente comma 4 sono comunicate all'autorita'
di vigilanza di settore.».



 
Art. 6.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 12 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo» sono soppresse e dopo la parola: «commercialisti» sono inserite le seguenti: «e degli esperti contabili»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «attivita' in materia di contabilita' e tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati»;
c) al comma 3, le parole: «si osservano» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono»; le parole: «della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali» e le parole: «di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.».



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Professionisti). - 1. Ai fini del presente
decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
professionale anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi,
ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri
beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti
di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust
ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e
c).
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di
cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle
lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che
essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo
stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del
loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario
o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento,
ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima,
durante o dopo il procedimento stesso.
3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non
sussistono in relazione allo svolgimento della mera
attivita' di redazione e/o di trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, e degli
adempimenti in materia di amministrazione del personale di
cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque
denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e
fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52,
sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I,
II e III.».



 
Art. 7.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Altri soggetti). - 1. Ai fini del presente
decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che
svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio
resta subordinato al possesso delle licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio attivita'
specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse
riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza
della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli
o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in
presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza
l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza
dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle
autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al
requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti
telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o
concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza
delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro anche in assenza delle
autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in
presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo
istituito presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39.».



 
Art. 8.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 15 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;
b) al comma 2 la parola: «collegate» e' sostituita dalla seguente: «frazionate».



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 15, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Obblighi di adeguata verifica della clientela
da parte degli intermediari finanziari e degli altri
soggetti esercenti attivita' finanziaria). - 1. Gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11 osservano gli
obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione
ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento
dell'attivita' istituzionale o professionale degli stessi
ed, in particolare, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai
clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione
di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000
euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con
una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono un
tra di loro collegate per realizzare un'operazione
frazionata;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia
organizzativa, possono individuare classi di operazioni e
di importo non significative ai fini della rilevazione
delle operazioni che appaiono frazionate.
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli
istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A.
agiscano da tramite o siano comunque parte nel
trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in
euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, di importo complessivamente pari o
superiore a 15.000 euro.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art.
11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela anche per le operazioni di importo
inferiore a 15.000 euro.».



 
Art. 9.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 16 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;
b) al comma 2, le parole: «di identificazione del cliente e di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguata verifica del cliente e di controllo» e le parole: «lettere a), d) ed c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) ed e)».



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Obblighi di adeguata verifica della clientela
da parte dei professionisti e dei revisori contabili). - 1.
I professionisti di cui all'art. 12 osservano gli obblighi
di adeguata verifica della clientela nello svolgimento
della propria attivita' professionale in forma individuale,
associata o societaria, nei seguenti casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto
mezzi di pagamento, beni od utilita' di valore pari o
superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali
occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che
siano effettuate con una operazione unica o con piu'
operazioni che appaiono tra di loro collegate per
realizzare un'operazione frazionata;
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore
indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di
adeguata verifica della clientela, la costituzione,
gestione o amministrazione di societa', enti, trust o
soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso
un'operazione di valore non determinabile;
d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all'art. 13 osservano gli
obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo
dei dati acquisiti nello svolgimento della propria
attivita' professionale in forma individuale, associata o
societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del
comma 1.».



 
Art. 10.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata».



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 17, dei citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica della clientela
da parte di altri soggetti). - 1. I soggetti di cui
all'art. 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano
gli obblighi di adeguata verifica della clientela in
relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento
dell'attivita' professionale, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo o e'
conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione
professionale;
b) quando eseguono operazioni occasionali che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una
operazione unica o con piu' operazioni che appaiono tra di
loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.».



 
Art. 11.

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. L'articolo 22 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Modalita'). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela gia' acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».
 
Art. 12.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
l . All'articolo 23 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» e' sostituita dalla seguente: «2, 3 e 4»;
b) il comma 2, cosi' come rinumerato, e' sostituito dal seguente:
«2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.»;
c) al comma 3, cosi' come rinumerato, le parole: «gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41».



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 23 (Obbligo di astensione). - 1. Quando gli enti o
le persone soggetti al presente decreto non sono in grado
di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela stabiliti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e
c), non possono instaurare il rapporto continuativo ne'
eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero
pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione
professionale gia' in essere e valutano se effettuare una
segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.
2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione
sospetta alla UIF ai sensi dell'art. 41 e al fine di
consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione
di cui all'art. 6, comma 7, lettera c), gli enti e le
persone soggetti al presente decreto si astengono
dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia
una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del
terrorismo.
3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in
quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto
ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non
possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le
indagini, «permane l'obbligo di immediata segnalazione di
operazione sospetta ai sensi dell'art. 41».
4. I soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a),
b) e c), e all'art. 13, non sono obbligati ad applicare il
comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del
loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza di questo cliente in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un
procedimento.».



 
Art. 13.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 24 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di gioco»;
b) al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;
c) al comma 4:
1) le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle seguenti: «dei giochi»;
2) le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)»;
3) dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Attivita' di gioco). - 1. Gli operatori che
svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati
nell'art. 14, comma 1, lettera d), procedono
all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni
cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di
«fiches» o di altri mezzi di gioco per importo pari o
superiore a 2.000 euro.
2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si
considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche
procedono alla registrazione, all'identificazione e alla
verifica dell'identita' dei clienti fin dal momento
dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente
dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere
dal 30 aprile 2010 adottano le modalita' idonee a
ricollegare i dati identificativi alle operazioni di
acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie
per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1.
3. Sono acquisite e conservate secondo le modalita' di
cui al successivo art. 39 le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data dell'operazione;
c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento
utilizzati.
4. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione
dei giochi indicati nell'art. 14, comma 1, lettera e-bis)
procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a
1.000 euro con le modalita' di cui al comma 3. Gli
operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da
gioco on line, indicati nell'art. 14, comma 1, lettera e),
procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1000
euro e consentono operazioni ricarica dei conti di gioco,
di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente
attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta
elettronica, per i quali e' possibile assolvere gli
obblighi di identificazione previsti dal presente decreto.
A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le
informazioni relative:
a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente
all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta
delle credenziali di accesso ai giochi on line;
b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica
dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi
di pagamento utilizzati;
d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata
delle connessioni telematiche nel corso delle quali il
cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da
gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
5. In deroga a quanto stabilito dall'art. 36 i dati di
cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione
per un periodo di due anni dalla data della comunicazione
da parte dei soggetti previsti dall'art. 14, comma 1,
lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo
previsto dall'art. 36, dai fornitori di comunicazione
elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli
organi di controllo di cui all'art. 53.
6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi
incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito
delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di
sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno,
sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del
riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo,
adottati dalle singole case da gioco.».



 
Art. 14.

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 25 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Sezione I» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1,»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) una societa' o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o piu' Stati membri, ovvero una societa' o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.».



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 25, del citato dcreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Obblighi semplificati). - 1. I destinatari del
presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui
agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli i cui
alla lettera c) dell'art. 15, comma 1, alla lettera d)
dell'art. 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'art. 17,
comma 1, se il cliente e':
a) uno dei soggetti indicati all'art. 11, commi 1 e 2,
lettere b) e c);
b) un ente creditizio o finanziario comunitario
soggetto alla direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno
Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a
quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del
rispetto di tali obblighi;
c-bis) una societa' o un altro organismo quotato i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un
mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE
in uno o piu' Stati membri, ovvero una societa' o un altro
organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui
regime e' ritenuto equivalente.
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se
il cliente e' un ufficio della pubblica amministrazione
ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni
pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai
trattati sulle Comunita' europee o al diritto comunitario
derivato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone
soggetti al presente decreto raccolgono comunque
informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa
beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela non si applicano qualora si abbia motivo di
ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del
presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa
non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto
sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio
annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia
di importo non superiore a 2.500 euro;
b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione
che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da
quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non
possano servire da garanzia per un prestito al di fuori
delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o
sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i
quali i contributi siano versati tramite deduzione dal
reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se
non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri
diritti;
d) moneta elettronica quale definita nell'art. 1, comma
2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il
dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo
memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel
caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto
un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un
anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo
pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore
nello stesso anno civile ai sensi dell'art. 3 della
direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione
superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1781/2006;
e) qualunque altro prodotto o transazione
caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici
stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato
dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalita'
di cui all'art. 26.



 
Art. 15.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» e' inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la qualita'» sono soppresse;
b) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»;
c) al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «Stato extracomunitario»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.».



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 28, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 28 (Obblighi rafforzati). - 1. Gli enti e le
persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate
di adeguata verifica della clientela in presenza di un
rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e
5.
2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli
enti e le persone soggetti al presente decreto adottano
misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu'
elevato applicando una o piu' fra le misure di seguito
indicate:
a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti,
dati o informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la
certificazione dei documenti forniti o richiedere una
certificazione di conferma di un ente creditizio o
finanziario soggetto alla direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo
all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al
cliente presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica
della clientela si considerano comunque assolti, anche
senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
a) qualora il cliente sia gia' identificato in
relazione a un rapporto in essere, purche' le informazioni
esistenti siano aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa
continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o
attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di
valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono
imputate al soggetto titolare del rapporto al quale
ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da
scritture private autenticate o da certificati qualificati
utilizzati per la generazione di una firma digitale
associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della
rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi'
come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti
corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi
devono:
a) raccogliere sull'ente creditizio corrispondente
informazioni sufficienti per comprendere pienamente la
natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, la sua reputazione e la qualita' della vigilanza
cui e' soggetto;
b) valutare la qualita' dei controlli in materia di
contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
cui l'ente corrispondente e' soggetto;
c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di
corrispondenza;
d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con
l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente
abbia verificato l'identita' dei clienti che hanno un
accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia
costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica
della clientela e che, su richiesta, possa fornire
all'intermediario finanziario controparte i dati del
cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito
dell'assolvimento di tali obblighi.
5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti
continuativi o le prestazioni professionali con persone
politicamente esposte residenti in un altro Stato
comunitario o in uno Stato extracomunitario, gli enti e le
persone soggetti al presente decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per
determinare se il cliente sia una persona politicamente
esposta;
b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente, prima di avviare un rapporto
continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire
l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo o nell'operazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del
rapporto continuativo o della prestazione professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o
mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con
una banca di comodo.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto
prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a
prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e
adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne
l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.».



 
Art. 16.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 30 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonche' le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.»;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «all'articolo 12, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b),»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'attestazione puo' altresi' consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.».



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 30, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 30 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica della clientela da parte di terzi). - 1.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui
all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano
comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando e'
fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti
seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti
continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a
svolgere una prestazione professionale e in relazione ai
quali siano stati gia' identificati di persona:
a) intermediari di cui all'art. 11, comma 1, nonche' le
loro succursali insediate in Stati extracomunitari che
applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri
dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'art. 3,
paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati
extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle
della direttiva;
d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e
13, comma 1, lettera b), nei confronti di altri
professionisti.
2. L'attestazione deve essere idonea a confermare
l'identita' tra il soggetto che deve essere identificato e
il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato
presso l'intermediario o il professionista attestante,
nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a
distanza.
3. L'attestazione puo' consistere in un bonifico
eseguito a valere sul conto per il quale il cliente e'
stato identificato di persona, che contenga un codice
rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere
all'identificazione.
3-bis). L'attestazione puo' altresi' consistere
nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati
identificativi del cliente da parte dell'intermediario che
abbia provveduto all'identificazione mediante contatto
diretto.
4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata
da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun
Paese.
5. Le autorita' di vigilanza di settore possono
prevedere, ai sensi dell'art. 7, comma 2, ulteriori forme e
modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo
conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a
distanza.
6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi
sull'identita' del cliente, i soggetti obbligati ai sensi
del presente decreto compiono una nuova identificazione che
dia certezza sulla sua identita'.
7. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso
l'intervento di un soggetto esercente attivita' finanziaria
di cui all'art. 11, comma 3, l'intermediario puo' procedere
all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente
attivita' finanziaria le informazioni necessarie, anche
senza la presenza contestuale del cliente.
8. Nel caso di rapporti continuativi relativi
all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di
emissione di moneta elettronica o di altre tipologie
operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione
puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati
all'intermediario da apposita convenzione, nella quale
siano specificati gli obblighi previsti dal presente
decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di
adempimento.».



 
Art. 17.

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 31 del decreto legislativo alla fine del comma l e del comma 2, la parola: «introdotto» e' sostituita dalle seguenti: «stato presentato».



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 31 (Riconoscimento a livello comunitario
dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di
adeguata verifica). - 1. Nelle ipotesi previste dall'art.
30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'art. 11
riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica
della clientela previsti dall'art. 18, comma 1, lettere a),
b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un
altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i
requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i
documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti
sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario
nel quale il cliente e' stato presentato.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 1, lettera
d), i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b)
e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata
verifica della clientela previsti dall'art. 18, comma 1,
lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui
all'art. 2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della
direttiva situato in un altro Stato comunitario, a
condizione che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32
e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati
tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato
comunitario nel quale il cliente e' stato presentato.».



 
Art. 18.

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 32, comma l, lettera b), del decreto legislativo, la parola: «siano» e' sostituita dalla seguente: «sono» e la parola: «imponga» e' sostituita dalla seguente: «impone» e, alla fine, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva».



Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 32, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 32 (Requisiti obbligatori per i soggetti terzi). -
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi»
gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della direttiva
o enti e persone equivalenti situati in uno Stato
extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti:
a) sono soggetti a registrazione professionale
obbligatoria, riconosciuta dalla legge;
b) applicano misure di adeguata verifica della
clientela e obblighi di conservazione dei documenti
conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva
sono soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il
rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V,
Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno
Stato extracomunitario che impone obblighi equivalenti a
quelli previsti dalla direttiva.».



 
Art. 19.

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 34, commi l e 2, del decreto legislativo, la parola: «introdotto» e' sostituita dalle seguenti: «stato presentato».



Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 34 (Obblighi dei terzi). - 1. I terzi mettono
immediatamente a disposizione dei destinatari del presente
decreto ai quali il cliente e' stato presentato le
informazioni richieste in virtu' degli obblighi di cui
all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di
verifica e di qualsiasi altro documento pertinente
riguardante l'identita' del cliente o del titolare
effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal
terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto
ai quali il cliente e' stato presentato.
3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a
condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga
loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1
e 2.».



 
Art. 20.

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
l. All'articolo 36 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalita' indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.»;
e) al comma 3, le parole: «dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «all'apertura, alla variazione e alla chiusura»; dopo le parole: «rapporto continuativo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,» e le parole: «dalla fine» sono sostituite dalle seguenti: «al termine»;
f) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.».



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 36, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 36 (Obblighi di registrazione). - 1. I soggetti
indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i
documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito
per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della
clientela affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi
indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi
effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorita'
competente. In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata
verifica del cliente, e del titolare effettivo conservano
la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un
periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo
o della prestazione professionale;
b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti
continuativi e le prestazioni professionali, conservano le
scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti
originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria
nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni
dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale.
2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14,
registrano, con le modalita' indicate nel presente Capo, e
conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti
informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla
prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati
identificativi del cliente e del titolare effettivo,
unitamente alle generalita' dei delegati a operare per
conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto
ove previsto;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo
pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto
che si tratti di un'operazione unica o di piu' operazioni
che appaiono tra di loro collegate per realizzare
un'operazione frazionata la data, la causale, l'importo, la
tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati
identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del
soggetto per conto del quale eventualmente opera.
2-bis. Gli intermediari di cui all'art. 11, comma 1,
registrano con le modalita' indicate nel presente capo e
conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni
di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali
gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 11,
comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi
di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 15,
comma 4.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate
tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno
successivo al compimento dell'operazione ovvero
all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto
continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico
professionale, all'eventuale conoscenza successiva di
ulteriori informazioni, o al termine della prestazione
professionale.
4. Per i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, il
termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno
ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'art. 11,
comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto
degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare
i dati stessi entro trenta giorni.
5. Per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettera b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei
dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di
pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono
esclusivamente se tali attivita' sono espressamente
previste nell'accordo sottoscritto o ratificato
dall'impresa.
6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle
norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini
fiscali secondo le disposizioni vigenti.
6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano
applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di
adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25.».



 
Art. 21.

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2 ferma l'ordinaria validita' dei documenti d'identita'.»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 38, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Modalita' di registrazione per i
professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori
contabili di cui all'art. 13, comma 1, lettera b). - 1. Ai
fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui
all'art. 36, i professionisti indicati nell'art. 12 e i
soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera b),
istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di
strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.
1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano
tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dall'accettazione dell'incarico professionale,
dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori
informazioni o dal termine della prestazione professionale,
i dati indicati dall'art. 36, comma 2 ferma l'ordinaria
validita' dei documenti d'identita'.
2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al
comma 1 possono istituire il registro della clientela a
fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati
identificativi del cliente. La documentazione, nonche' gli
ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo
relativo a ciascun cliente.
3. Il registro della clientela e' numerato
progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del
soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per
iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio
del numero delle pagine di cui e' composto il registro e
l'apposizione della firma delle suddette persone. Il
registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza
spazi bianchi e abrasioni.
4. I dati e le informazioni registrati con le modalita'
di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni
dalla richiesta.
5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la
propria attivita' in piu' sedi, possono istituire per
ciascuna di esse un registro della clientela.
6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli
atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a
norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento
di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e
successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di
pagamento ai sensi dell'art. 35, comma 22, decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalita'
di registrazione dei dati e delle informazioni.
6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi
dell'art. 43 quali organismi di autoregolamentazione delle
professioni possono istituire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
della giustizia, sistemi di conservazione informatica di
atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed
informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi
relative affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi
indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione
del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini
professionali, adotta disposizioni applicative del presente
articolo.».



 
Art. 22.

Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 39 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo le parole: «le lettere a), b), c), d)» e' inserita la seguente: «, e-bis)»;
b) al comma 1, dopo le parole: «lettera d) e» sono inserite le seguenti: «dalla lettera e-bis) alla».



Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 39, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 39 (Modalita' di registrazione per i soggetti
indicati nell'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d),
e-bis ed f). - 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di
registrazione di cui all'art. 36, i soggetti di cui
all'art. 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e
dalla lettera e-bis alla lettera f), utilizzano i sistemi
informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della
propria attivita' elaborandone mensilmente le informazioni
ivi contenute.
2. I dati e le informazioni registrate con le modalita'
di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni
dalla relativa richiesta.
3. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, puo'
essere istituito l'archivio unico informatico ovvero
possono essere utilizzate le modalita' indicate nell'art.
38.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, sentite le
associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del
presente articolo, nonche' del comma 3 dell'art. 24.
5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' stabilire modalita' di
registrazione differenti da quelle ivi previste, di
concerto con il Ministero dell'interno.».



 
Art. 23.

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
l. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «secondo un approccio basato sul rischio» e le parole: «, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico» sono soppresse e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».



Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 40 (Dati aggregati). - 1. Gli intermediari
finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, dalla lettera a)
alla lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2, lettera
a), e le societa' di revisione indicate nell'art. 13, comma
1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile,
dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine
di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far
emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate
zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere
e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e
trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui
al presente articolo anche mediante accesso diretto
all'archivio unico informatico.».



 
Art. 24.

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 41 del decreto legislativo, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).».



Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 41 (Segnalazione di operazioni sospette). - 1. I
soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e
14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione
sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle
caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita'
economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, in base agli elementi a disposizione dei
segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta
ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla
UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'art. 6, comma 6,
lettera e-bis).
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle
operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e
periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
a) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla
lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono
attivita' finanziaria di cui all'art. 11 e per i soggetti
indicati all'art. 13, comma 1, lettera a), ancorche'
contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con
provvedimento della Banca d'Italia;
b) per i professionisti di cui all'art. 12 e per i
revisori contabili indicati all'art. 13, comma 1, lettera
b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli
ordini professionali;
c) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2,
lettere e) e g), e per quelli indicati nell'art. 14 con
decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del
comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al
Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il
coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove
possibile prima di eseguire l'operazione, appena il
soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli
elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si
astengono dal compiere l'operazione finche' non hanno
effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non
sia possibile tenuto conto della normale operativita', o
possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai
sensi e per gli effetti del presente capo, non
costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del
segreto professionale o di eventuali restrizioni alla
comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale
o da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e, se poste in essere per le finalita' ivi
previste e in buona fede, non comportano responsabilita' di
alcun tipo.».



 
Art. 25.

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 45 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «al soggetto che ha effettuato la segnalazione» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»;
b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «all'intermediario finanziario» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»;
c) al comma 6, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;
d) al comma 7, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;
e) al comma 8, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10».



Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 45 (Tutela della riservatezza). - 1. I soggetti
obbligati alla segnalazione ai sensi dell'art. 41 adottano
adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' delle persone che effettuano la
segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate
le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la
diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del
legale rappresentante o del loro delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2,
adottano adeguate misure per assicurare la massima
riservatezza dell'identita' dei professionisti che
effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui
sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi
sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un
soggetto da lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono
richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o
dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai
sensi dell'art. 47 al soggetto che ha effettuato la
segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli
obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione e'
collegata secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita'
di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono
richieste all'intermediario finanziario e a quelli,
comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10,
cui la segnalazione e' collegata o alla societa' di
revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a);
b) nel caso degli ordini professionali individuati ai
sensi dell'art. 43, comma 2, le informazioni sono richieste
all'ordine competente;
c) nel caso di segnalazione effettuata da
professionista che non si avvale dell'ordine professionale,
ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma
2, lettera e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le
informazioni sono richieste al segnalante, adottando
adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di
cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni
sospette, le eventuali richieste di approfondimenti,
nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle
operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di
finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini
professionali avvengono per via telematica, con modalita'
idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei
dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita'
delle informazioni trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano,
anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per
assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei
soggetti che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli
articoli 331 e 347 del codice di procedura penale,
l'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque
destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno
effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta,
non e' menzionata.
7. L'identita' delle persone fisiche e dei soggetti
comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10
puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria,
con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini
dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di
sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie
cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle
persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli
obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le
segnalazioni.».



 
Art. 26.

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 46 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva»;
b) al comma 6 le parole: «a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva».



Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 46 (Divieto di comunicazione). - 1. E' fatto
divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui
all'art. 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di
dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai
casi previsti dal presente decreto.
2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la
comunicazione effettuata ai fini di accertamento
investigativo, ne' la comunicazione rilasciata alle
autorita' di vigilanza di settore nel corso delle verifiche
previste dall'art. 53 e negli altri casi di comunicazione
previsti dalla legge.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono
comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta
segnalazione di operazione sospetta o che e' in corso o
puo' essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la
comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti
al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a
condizione che applichino misure equivalenti a quelle
previste dalla direttiva.
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la
comunicazione tra i soggetti di cui all'art. 12, comma 1,
lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione
professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti
o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a
condizione che applichino misure equivalenti a quelle
previste dal presente decreto.
6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse
operazioni che coinvolgano due o piu' intermediari
finanziari ovvero due o piu' soggetti di cui all'art. 12,
comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma 1
non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i
soggetti in questione, anche se situati in Stati
extracomunitari a condizione che applichino misure
equivalenti a quelle previste dalla direttiva, fermo
restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del
Codice in materia di protezione dei dati personali. Le
informazioni scambiate possono essere utilizzate
esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo.
7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'art. 12,
comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal
porre in atto un'attivita' illegale non concretizza la
comunicazione vietata dal comma precedente.
8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a
norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva, e'
vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.».



 
Art. 27.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute» sono sostituite dalle seguenti: «La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita'».



Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo
21 novembe 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 47 (Analisi della segnalazione). - La UIF, sentito
il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri
per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di
operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita:
a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e
degli studi compiuti nonche' tramite ispezioni,
approfondimenti sotto il profilo finanziario delle
segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non
segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e
informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base
delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini
ai sensi dell'art. 9, comma 10, dalle autorita' di
vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle
UIF estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa,
approfondimenti che coinvolgono le competenze delle
autorita' di vigilanza di settore in collaborazione con le
medesime le quali integrano le informazioni con gli
ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro
possesso;
c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate,
mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che
consentano la consultazione agli organi investigativi di
cui all'art. 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa;
d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo
restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla
base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai
sensi del presente comma e corredate da una relazione
tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni
sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore
nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla
criminalita' organizzata.».



 
Art. 28.

Modiche all'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo, alla fine le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».



Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 48 (Flusso di ritorno delle informazioni). - 1.
L'avvenuta archiviazione della segnalazione e' comunicata
dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli
ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2.
2. Gli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3,
informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette
non aventi ulteriore corso investigativo.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono,
nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3,
lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria
informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati
nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attivita' di
prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, nonche' sull'esito delle segnalazioni ripartito
per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e
aree territoriali.
4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto
agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi
di cui all'art. 46, commi 1 e 3.».



 
Art. 29.

Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.»;
b) al comma 14, dopo le parole: «del cessionario» sono inserite le seguenti: «, l'accettazione di questi».



Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
superiore a 12.500 euro. Il trasferimento e' vietato anche
quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alle
soglie che appaiono artificiosamente frazionati. Il
trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei
soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di
cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati
dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della
clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari
o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del
nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola
di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono
emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale
del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari di importo inferiore a 12.500 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario
o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la
clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro
della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni
di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste
Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale
dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di
assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'art. 234 del codice di
procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non puo' essere pari o superiore a 12.500
euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo
deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane
S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
trenta giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati
identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e
la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera
g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura
civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per
importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il
tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei
fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si
avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto
disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei
confronti della moneta elettronica di cui all'art. 25,
comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari
o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
effettuato per il tramite di esercenti attivita' di
prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si
avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina
l'operazione consegna all'intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruita'
dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 30 aprile 2008.».



 
Art. 30.

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
l. All'articolo 52 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto vigilano» sono inserite le seguenti: «, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze,»;
b) al comma 2, lettera d), la parola: «UIF» e' sostituita dalle seguenti: «autorita' di vigilanza di settore.».



Note all'art. 30:
- Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 52 (Organi di controllo). - 1. Fermo restando
quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il
collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza, il
comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti
incaricati del controllo di gestione comunque denominati
presso i soggetti destinatari del presente decreto
vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e
competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorita' di
vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una violazione delle disposizioni
emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare
dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo
delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art.
41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero
dell'economia e delle finanze le infrazioni alle
disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e
14 e all'art. 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorita' di
vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni
contenute nell'art. 36 di cui hanno notizia.».



 
Art. 31.

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 53 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e d),» sono inserite le seguenti: «dei revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)»;
b) al comma 3, dopo le parole: «ivi prevista» sono inserite le seguenti: «sui professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c),».



Note all'art. 31:
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 53 (Controlli). - 1. Le autorita' di vigilanza di
settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano
l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e
il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e
dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei
soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla lettera a)
alla lettera d), e lettera f), degli intermediari
finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, degli altri
soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati all'art.
11, comma 3, lettere a) e b), e delle societa' di revisione
di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). I controlli nei
confronti degli intermediari finanziari di cui all'art. 11,
comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese
con l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto e dalle relative disposizioni di
attuazione da parte dei soggetti elencati nell'art. 10,
comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui
all'art. 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettere
c) e d), dei professionisti di cui all'art. 12, comma 1,
lettere b) e d), dei revisori contabili di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all'art.
14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
3. Gli ordini professionali di cui all'art. 8, comma 1,
svolgono l'attivita' ivi prevista sui professionisti
indicati nell'art. 12, comma 1, lettera a) e c), fermo
restando il potere di eseguire controlli da parte del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in
tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni
di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di
operazione sospetta. A tal fine puo' chiedere la
collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
5. Le autorita' di vigilanza, il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza possono
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la
trasmissione di documenti, atti, nonche' di ogni altra
informazione utile. A fini di economia dell'azione
amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli
intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza programmano le rispettive attivita' di controllo e
concordano le modalita' per l'effettuazione degli
accertamenti.».



 
Art. 32.

Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo, e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le modalita' attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.».



Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 54 (Formazione del personale). - 1. I destinatari
degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure
di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al
fine della corretta applicazione delle disposizioni del
presente decreto. Le modalita' attuative delle suddette
misure sono individuate dagli ordini professionali.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di
formazione finalizzati a riconoscere attivita'
potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento
del terrorismo.
3. Le autorita' competenti, in particolare la UIF, la
Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni
aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai
finanziatori del terrorismo.».



 
Art. 33.

Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «61, comma 1» sono sostituite dalla seguente «61».



Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di
controllo interno). - 1. Nei casi di inosservanza delle
disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli
7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000
euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma
2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari
finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere a), b)
e c), degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria
di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), e delle societa'
di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).
2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti
indicati dall'art. 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c)
e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi
elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal
presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,
all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1
provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11,
comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera
b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione
della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal
Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata
dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 195 del TUF.».



 
Art. 34.

Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 57 del decreto legislativo, dopo il comma 1 e' inserto il seguente:
«1-bis). La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.».



Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 57 (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo
II, Capi II e III). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione
di cui all'art. 6, comma 7, lettera c), e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
1-bis) La violazione della prescrizione di cui all'art.
28, comma 6, e' punita con sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro.
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico
di cui all'art. 37 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei
casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della
violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla
sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione
della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione
per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a
cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di
cui all'art. 38 ovvero la mancata adozione delle modalita'
di registrazione di cui all'art. 39 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa
segnalazione di operazioni sospette e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40
per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei
casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della
violazione desunta dalle circostanze della stessa e
dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il
provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la
pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno
economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei
confronti della UIF sono punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.».



 
Art. 35.

Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 66 del decreto legislativo, dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis). Gli operatori che esercitano in sede fissa le attivita' di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1 marzo 2010.» .



Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato del presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o
sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti attuativi del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38,
comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui
agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via
telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. La definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera
r), e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare
ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere
utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati
all'art. 1, comma 2, lettera i), nonche' stabilire limiti
per l'utilizzo degli stessi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
individua ulteriori persone fisiche ai fini della
definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera p).
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con
proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti
dall'art. 49.
8. All'art. 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) antiriciclaggio».
9. L'intermediario finanziario di cui all'art. 11, comma
1, lettera o), adempie a quanto previsto dall'art. 37 a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e
secondo le modalita' e i termini ivi previsti.
9-bis) Gli operatori che esercitano in sede fissa le
attivita' di gioco pubblico riservato allo Stato sono
tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente
decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010.».



 
Art. 36.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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