Gazzetta n. 257 del 4 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 luglio 2009
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2008/123/CE.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto corto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008 e 2 aprile 2008 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 de 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008; nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008; nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 2008; nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita' europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE e 2008/42/CE;
Considerata la direttiva 2008/88/CE, la relativa rettifica del 23 settembre 2008, in corso di recepimento;
Vista la direttiva 2008/123/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e VII della direttiva medesima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 340/71 del 19 dicembre 2008;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2008, recante delega di attribuzioni del sig. Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita', con nota n. 12391 del 5 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.


1. Agli allegati II e V, sezione seconda, parte prima - della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006 sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.
 
Art. 2.


1. A decorrere dall'8 luglio 2009 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni di cui al punto 3 dell'Allegato alla presente direttiva non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.
2. A decorrere dall'8 ottobre 2009 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni di cui ai punto 1 e 2 dell'Allegato alla presente direttiva non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.
 
Art. 3.


1. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2009

p. Il Ministro del lavoro,
della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
Fazio

Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 89
 
Allegato

La legge n. 713 dell'11 ottobre 1986 e' modificata come segue:
1) Nell'allegato II alla voce 167, «Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero) salvo quello citato nell'allegato V, sezione seconda, parte prima va sostituito da «Acido 4-amminobenzoico e suoi esteri con gruppo ammino libero».
2) Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima va eliminata la voce 1.
3) Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima alla voce 28, colonna «c» vanno eliminati i termini «nei prodotti per la protezione solare».
 
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