Gazzetta n. 257 del 4 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 12 ottobre 2009 |
Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta denominata «Punta Campanella». |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1998, di istituzione dell'area marina protetta denominata «Punta Campanella»; Visto il decreto a firma del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, 12 novembre 1998, di approvazione della convenzione per l'affidamento in gestione dell'Area marina protetta «Punta Campanella», sottoscritta il 6 novembre 1998, tra il Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare - e il Consorzio di gestione dell'area marina protetta «Punta Campanella» costituita presso il comune di Massa Lubrense dai comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense e Positano interessati dall'area marina protetta; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, di modifica dell'area marina protetta «Punta Campanella»; Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Punta Campanella», formulata e adottata in data 7 maggio 2008 dal Consorzio di gestione Punta Campanella, in qualita' di ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica; Considerato che la Commissione di riserva e' in fase di costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto l'articolo 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella»;
Decreta:
E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta «Punta Campanella», formulato e adottato dal Consorzio di gestione in data 7 maggio 2008, in qualita' di ente gestore. Roma, 12 ottobre 2009 Il Ministro : Prestigiacomo |
| Allegato
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «PUNTA CAMPANELLA» (ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979) TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta Punta Campanella, nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, come modificato dal decreto del 13 giugno 2000 del Ministro dell'ambiente, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe; f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo; g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori; i) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore; j) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale; k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; l) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; m) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; p) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo; q) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; r) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative; s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo; t) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; u) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta; v) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti; w) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione; x) «visite guidate», le attivita' professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero; y) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; z) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3. Finalita', delimitazione e attivita' non consentite nell'area marina protetta
Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta «Punta Campanella» e le attivita' non consentite, come previste dall'art. 4 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997 come modificato dal decreto del 13 giugno 2000 del Ministero dell'ambiente.
TITOLO II Organizzazione dell'Area marina protetta Art. 4. Gestione dell'Area marina protetta
1. La gestione dell'area marina protetta Punta Campanella e' affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'Area marina protetta «Punta Campanella» a cui si deve attenere il soggetto gestore. 3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
Art. 5. Responsabile dell'Area marina protetta
1. Il responsabile e' individuato e nominato dall'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore. 4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.
Art. 6. Commissione di riserva
1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su: a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento; d) il programma annuale relativo alle spese di gestione; e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta; f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta. 2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilita' per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti. 3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e', comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima. 4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. 5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia. 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.
TITOLO III Disciplina di dettaglio e condizioni di esercizio delle attivita' consentite Art. 7. Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta
Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Punta Campanella», di cui agli articoli 2 e 3 del decreto di modifica del 13 giugno 2000.
Art. 8. Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio
Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.
Art. 9. Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica
1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'ente gestore. 2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore. 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta «Punta Campanella». 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'. 6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. 7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge. 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26. 9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 10. Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore. 3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere. 4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta. 5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. 6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26. 8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 11. Disciplina dell'attivita' di balneazione
1. Nella zona A non e' consentita la balneazione. 2. La balneazione e' consentita liberamente nelle zone B e C.
Art. 12. Disciplina delle immersioni subacquee
1. Nella zona A e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo. 2. Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui al comma 1 e' sospeso la prima domenica di settembre di ogni anno, per festivita' locale. Il numero delle immersioni subacquee nella suddetta data e' autorizzato dall'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale. 3. Nella zona B le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalita': a) nei siti e secondo gli orari determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; b) in caso di immersioni individuali o in gruppo, esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea; c) in un numero di subacquei non superiore a 8; d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio. 4. Nella zona C sono consentite le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 5. Nella zona C le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore. 6. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta: a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; c) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo; d) e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; e) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione; f) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore. 7. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'ente gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare: a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee; d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi 2 e 4, nonche' per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono: a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26; b) indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa. 11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attivita' svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto di modifica dell'area marina protetta.
Art. 13. Disciplina delle visite guidate subacquee
1. Nella zona A non sono consentite le attivita' di didattica subacquea. 2. Nella zona A sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea; b) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente; c) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione; d) nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, per un massimo di 3 giorni a settimana per entrambe le zone (scogli di Vetara e Vervece), per un solo turno al giorno, di non piu' di 15 subacquei, comprese le guide; e) nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un massimo di 2 giorni a settimana, con le stesse modalita' del periodo di cui alla lettera b) del presente comma. f) secondo itinerari prefissati, con partenza dall'unita' navale di appoggio; non e' consentito l'accesso da terra; g) non sono consentite visite guidate subacquee notturne; 3. Nelle zone B sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) con partenza dall'unita' navale di appoggio o da terra; b) in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 20 subacquei per ciascuna immersione; 4. Nelle grotte sommerse sono consentite, dal 1 maggio al 31 ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente; b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione; c) in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, e' consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni; d) non sono consentite visite guidate subacquee notturne; 5. In zona B e C sono consentite le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore. 6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 12, comma 6. 7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione. 8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 10. Nelle zone A, B e C l'ormeggio delle unita' dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 11. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. 12. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovra' essere esibito all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali. 13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono: a) attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione e' in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori; b) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati; d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore; e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche; f) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26; 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo: a) i siti di immersione; b) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; c) il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; d) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; e) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee; f) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 14. Disciplina della navigazione da diporto
1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. 2. Nella zona A non e' consentita la navigazione. 3. Per quanto attiene la zona A dello scoglio Vervece, il divieto alla navigazione e' sospeso il 15 di agosto e la prima domenica di settembre di ogni anno per festivita' locale. In tali date e' consentito l'accesso alle unita' da diporto, previa specifica autorizzazione, disposta dall'ente gestore con autonomo provvedimento. 4. Nelle zone B e C e' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici. 5. Nelle zone B e' consentita la navigazione a motore ai natanti, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 6. Nelle zone C e' consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 7. E' consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate. 8. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 10. L'ente gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio. 11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unita' da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 15. Disciplina dell'attivita' di ormeggio
1. Nella zona A non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto. 2. Nella zona A e' consentito esclusivamente l'ormeggio delle unita' dei centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, in prossimita' dell'isolotto di Vetara, in prossimita' della secca a Ponente dell'isola de Li Galli ed in prossimita' dello scoglio del Vervece. 3. Nelle zone B l'ormeggio e' consentito ai natanti, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore. 4. Nelle zone C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore. 5. Nelle zone B e C non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee. 6. Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unita' navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attivita' di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo. 7. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore; b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale; c) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa. d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore; e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione); f) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio. 8. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocita' non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa. 9. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 10. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale; c) alla durata della sosta. 11. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 26. 12. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero. 13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 16. Disciplina dell'attivita' di ancoraggio
1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non e' consentito. 2. Nella zona C l'ancoraggio non e' consentito: a) entro la distanza di 300 metri dalla costa; b) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente segnalate dall'ente gestore; c) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio; 3. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio e' consentito, a natanti e imbarcazioni, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attivita' di ancoraggio. 5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 17. Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate
1. Nell'area marina protetta non e' consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera. 2. Nella zona A non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate. 3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 4. E' consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate. 5. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 6. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 7. L'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate e' consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 8. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma; c) alla durata del permesso. 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unita' cabinate; b) unita' dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unita' da diporto; c) unita' munite di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. 11. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce in un numero massimo di 14 le unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unita' navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 18. Disciplina dell'attivita' di pesca professionale
1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose. 2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo. 3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca delle seguenti specie: a) Cernia (Epinephelus sp.); b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); c) Nacchera (Pinna nobilis); d) Corvina (Sciaena umbra); e) Ombrina (Umbrina cirrosa). 4. Nella zona A non e' consentita qualunque attivita' di pesca professionale. 5. In zona B, dal 1 giugno al 30 settembre l'attivita' di pesca professionale non e' consentita nella Baia di Ieranto, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
===================================================================== Latitudine | Longitudine ===================================================================== 40° 33'. 99 N |14° 19'. 48 E 40° 34'. 28 N |14° 19'. 93 E 40° 34'. 04 N |14° 20'. 40 E 40° 34'. 29 N |14° 20'. 92 E
6. Nelle zone B e C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadente nell'area marina protetta e nel Comune di Meta, con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa fra loro: a) reti da posta, di lunghezza massima di 800 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa non inferiore a 150 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente; b) palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 200 ami, calati ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa; c) nasse, come previsto dalla normativa vigente; d) ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di pesci spada e tonni. 7. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non oltre 2 ore dopo l'alba del giorno successivo. 8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie: a) Aragosta rossa (Palinurus elephas); b) Astice (Homarus gammarus); c) Cicala (Scyllarus arctus); d) Magnosa (Scyllarides latus). 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 30 maggio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 10. La variazione alla struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'ente gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione. 11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 19. Disciplina dell'attivita' di pesca turismo
1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pescaturismo. 2. Nelle zone B e C sono consentite le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo. 3. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 20. Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva
1. La pesca subacquea in apnea non e' consentita nell'area marina protetta. 2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore. 3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva. 4. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca sportiva delle seguenti specie: a) Cernia bruna (Epinephelus Guaza); b) Corvina (Sciaena umbra); c) Magnosa (Scyllarides Latus). 5. Nelle zone A e B e nei corridoi di accesso e di transito non e' consentita l'attivita' di pesca sportiva. 6. Nella zona C non e' consentita la pesca sportiva nel tratto di mare contiguo alla zona A dell'isolotto del Vervece, per una distanza di 200 m dalla medesima zona A. 7. Nelle zone C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita': a) sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore; b) con coppo o bilancia; c) con lenze per cefalopodi; d) da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne con o senza mulinello, o bolentino, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm; e) da unita' navale, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne, correntine o bolentino, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm; f) da unita' navale, con massimo di 2 canne o lenze da traina a persona, di superficie e di fondo, a non piu' di 2 ami per canna o lenza; g) non e' consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari; h) non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; 8. Il transito di unita' navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono: a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 26; b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita' di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. 11. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva. 12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
TITOLO IV Disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite Art. 21. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Punta Campanella», come previste dal decreto istitutivo. 2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento. 3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.
Art. 22. Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta. 2. La modulistica e' predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione. 3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. 4. La domanda di autorizzazione deve precisare: a) le generalita' del richiedente; b) l'oggetto; c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione. 5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta «Punta Campanella». 6. E' facolta' dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.
Art. 23. Documentazione da allegare
1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione. 2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 24. Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 22 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 25. 2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. 3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
Art. 25. Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione
1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta. 2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, e' effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. A tal fine potranno essere assimilati ai residenti le persone fisiche iscritte da almeno due anni all'anagrafe di uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta nonche' nel comune di Meta, nonche' le persone giuridiche aventi da almeno un anno sede legale in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' nel comune di Meta, il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. 5. L'ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite. 6. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento; c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta. 7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', sara' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tela ambientale sottese al provvedimento. 8. Il provvedimento di autorizzazione verra' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 26.
Art. 26. Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria
1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria. 2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale. 4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale. Il richiedente e' tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. 7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo. 8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. 9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca. 10. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati al precedente art. 15, comma 12. 11. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita': a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Punta Campanella», indicando in causale l'autorizzazione richiesta; b) presso la sede o altri uffici a cio' designati dall'ente gestore.
TITOLO V Disposizioni finali Art. 27. Monitoraggio e aggiornamento
1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore puo' avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero. 3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.
Art. 28. Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
Art. 29. Pubblicita'
1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sara' affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale dell'ente gestore. 2. L'ente gestore provvedera' all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta. 3. L'ente gestore provvedera' alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. 4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.
Art. 30. Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovra' essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvedera' ad irrogare la relativa sanzione. 5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta. |
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