Gazzetta n. 258 del 5 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 ottobre 2009 |
Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi tellurici del 6 aprile 2009, dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, che dispone la sospensione del termine per l'adempimento degli obblighi tributari; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 16 aprile 2009, n. 3, emanato in qualita' di Commissario delegato, che ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo; Visti gli articoli 1 e 6 del decreto-legge 28aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede, tra l'altro, la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi; Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti e alla ripresa degli stessi nella provincia de L'Aquila; Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, che ha aggiunto all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 2009, il comma 3-bis il quale dispone che gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati dallo Stato, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010; Vista la relazione tecnica all'art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2009 che ha individuato in 9,7 milioni di euro gli effetti in termini di cassa della sospensione dei versamenti in questione e in 4,85 milioni di euro per la ripresa dei versamenti per ciascuno degli anni 2010 e 2011; Considerata la necessita' di anticipare ai comuni gli importi dei tributi di spettanza degli stessi non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari fino alla ripresa degli stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' per la determinazione degli importi previsti dall'art. 1, comma 3-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, i quali sono anticipati dallo Stato ai comuni, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, a copertura dei tributi di spettanza dei medesimi, non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari previsti dall'art. 1 della citata ordinanza n. 3780 del 2009. |
| Art. 2.
Determinazione, attribuzione e recupero delle anticipazioni dei tributi 1. Gli importi per le anticipazioni dei tributi di spettanza dei comuni sono determinati sulla base dei dati, di cassa, concernenti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta di scopo, l'imposta comunale sulla pubblicita', l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, l'addizionale comunale all'IRPEF, la compartecipazione IRPEF, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come risultanti dai certificati di conto consuntivo per l'anno 2007, predisposti dagli enti interessati ed acquisiti dal Ministero dell'interno. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni dal Ministero dell'interno, nel limite della somma di 9,7 milioni di euro, a valere sul capitolo di spesa numero 1316, e proporzionalmente ai dati risultanti dai predetti certificati. 3. Con successivo decreto sono disciplinate le modalita' per il recupero degli importi anticipati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2009
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 152 |
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