Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2009 (vai al sommario)
LEGGE 15 ottobre 2009, n. 155
Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC - organizzazione non lucrativa di utilita' sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2009, e' concesso un contributo pari a 300.000 euro annui in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC - organizzazione non lucrativa di utilita' sociale, con sede in Milano, allo scopo di sostenere l'azione di perseguimento dei fini istituzionali della medesima Fondazione.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
- Si riporta l'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.
«Art. 10 (Proroga dei temimi in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30
dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e
"terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole "30 giugno 2005"
sono sostituite dalla seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e terza rata dell'anticipazione degli oneri
concessori opera a condizione che le regioni, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano
dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».



 
Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2500):
Presentato dall'on. Ruben (PdL) ed altri il 9 giugno
2009.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede legislativa, il 24 giugno 2009 con
pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla VII commissione 1'8 ed il 15 luglio 2009
ed approvato il 29 luglio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1733):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni
culturali), in sede deliberante, l'11 settembre 2009 con
pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7 ª commissione il 16 settembre 2009 ed
approvato il 6 ottobre 2009.
 
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