Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 6 ottobre 2009
Modifiche alla delibera n. 35/09/CIR recante Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR). (Deliberazione n. 51/09/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 ottobre 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la delibera n. 33/06/CONS recante «Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;
Vista la delibera n. 694/06/CONS, recante «Modalita' di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 29 novembre 2006, con cui sono state peraltro definite le linee guida per la realizzazione del servizio WLR;
Vista la delibera n. 114/07/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2008;
Vista la delibera n. 48/08/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008, supplemento ordinario n. 194;
Vista la delibera n. 35/09/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009, supplemento ordinario n. 161, ed anticipata sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 6 agosto 2009;
Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della delibera n. 35/09/CIR, la propria offerta di riferimento per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) per l'anno 2009 in data 4 settembre 2009;
Considerato che l'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR dispone che Telecom Italia adegui la propria offerta di riferimento WLR 2009 a quanto previsto dall'art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS, esplicitando che per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore la penale e' pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto piu' il 100% del canone mensile per ogni ora di ritardo successiva alla decima;
Considerato che l'art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS prevede le seguenti modalita' per il calcolo delle penali di assurance:

===================================================================== Ritardo (ore solari) |Penale come % del costo complessivo del canone =====================================================================
< 5 | 30%
5-8 | 100%
8-10 | 150%
> 10 | 200% + 100% per ogni ora di ritardo

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Tabella 1 - Penali di assurance del servizio WLR previste
dalla delibera n. 694/06/CONS.

Considerato che, nelle predette modalita', non e' stato esplicitato se il canone da porre a base per il calcolo delle penali sia quello giornaliero o mensile;
Considerato che, con riferimento alle penali di provisioning, la delibera n. 694/06/CONS, all'art. 14, comma 6, adotta una tabella di calcolo analoga a quella relativa all'assurance, tuttavia specificando che trattasi di «Penale come % del costo complessivo del canone mensile»;
Considerato che l'Autorita' aveva ritenuto di richiedere la modifica di cui all'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR al fine di allineare la modalita' di calcolo della penale di assurance WLR a quanto disposto, in relazione alle penali di provisioning, all'art. 13 della delibera n. 48/08/CIR e richiamato nel punto 97 della stessa delibera, laddove si specifica che l'incremento e' valutato in percentuale del canone mensile;
Vista l'istanza di revisione dell'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR presentata dalla societa' Telecom Italia S.p.A. in data 16 settembre 2009;
Considerato, in particolare, che la societa' Telecom Italia richiede che venga rivisto il passaggio della delibera n. 35/09/CIR laddove si dispone che «per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore, la penale e' pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto piu' il 100% del canone mensile, per ogni ora di ritardo successiva alla decima», ritenendo la penale, cosi' come formulata, non proporzionata;
Ritenuto che l'istanza di revisione della societa' Telecom Italia presenti elementi di fondatezza, laddove si considerino gli effetti quantitativi dell'applicazione della norma in questione, come interpretata nella delibera n. 35/09/CIR, e si pongano tali valutazioni quantitative a confronto con analoghe penali di altri servizi all'ingrosso;
Considerato che le penali di assurance WLR, calcolate secondo quanto disposto dalla delibera n. 35/09/CIR, risultano di un ordine di grandezza superiori alle analoghe penali dei servizi retail e degli altri servizi wholesale, a parita' di entita' del ritardo di ripristino;
Considerato che le modalita' di calcolo delle penali di assurance per gli altri servizi all'ingrosso evidenziano:
1) la definizione di una base temporale, rispetto alla quale vengono calcolati i ritardi di ripristino, specifica per ciascun servizio di accesso. Ad esempio, per i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete metallica, accesso disaggregato alla sottorete metallica e accesso disaggregato condiviso alla rete metallica, il ritardo e' misurato su base giornaliera mentre per i servizi bitstream, canale numerico, prolungamento dell'accesso, il ritardo e' misurato in ore;
2) l'adozione di due modalita' per il calcolo dell'incremento marginale della penale di assurance: per i servizi con ritardo marginale calcolato su base giornaliera l'incremento marginale di penale e' calcolato in percentuale del canone mensile, mentre per i servizi con ritardo marginale calcolato su base oraria l'incremento marginale di penale e' calcolato in percentuale del canone giornaliero;
Considerato, di conseguenza, che il calcolo dell'incremento marginale delle penali di assurance del servizio WLR, per un ritardo superiore alle dieci ore, calcolato in percentuale del canone mensile risulterebbe un'eccezione rispetto a quanto avviene per altri servizi di accesso, comportando, rispetto a questi ultimi, un tasso di crescita delle penali molto maggiore (anche di diversi ordini di grandezza);
Ritenuto che il suddetto aggravio delle penali WLR, rispetto ad altri servizi intermedi, non sia giustificato da ragioni tecniche o economiche, a maggior ragione se poste a confronto con analoghe penali di servizi intermedi che comportano piu' alti costi di infrastruttrazione e conseguenti maggiori rischi di investimento;
Considerato che la valutazione, dell'incremento marginale delle penali di assurance del WLR per un ritardo superiore alle dieci ore, come percentuale del canone giornaliero, e' conforme alle modalita' di calcolo delle penali di servizi analoghi, fornendo, per ritardi superiori alle dieci ore, penali e un tasso di crescita delle stesse confrontabili (e in alcuni casi persino superiori) a quelle di altri servizi intermedi;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, opportuna una applicazione della tabella di cui all'art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS basata, piuttosto che su una lettura tesa a rendere omogenea la modalita' di calcolo della penale di assurance con la penale di provisioning, di cui al comma 6 dello stesso articolo, su una lettura che renda gli effetti quantitativi del calcolo della penale di assurance WLR in linea con le penali di assurance degli altri servizi intermedi;
Ritenuta, pertanto, giustificata l'istanza di revisione della societa' Telecom Italia e, quindi, opportuna l'interpretazione della tabella di cui all'art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS secondo cui con il termine «canone», presente nella quota parte addizionale di penale generata da ritardi oltre le 10 ore, ci si riferisce al canone giornaliero del servizio e pertanto che «per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore, la penale e' pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto piu' il 100% del canone giornaliero, per ogni ora di ritardo successiva alla decima»;
Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR relativo all'algoritmo di calcolo delle penali di assurance dell'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line
Rental
1. L'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR e' modificato come segue: «Telecom Italia riformula l'offerta di riferimento WLR precisando che, per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore, la penale e' pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto, piu' il 100% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo successiva alla decima».
 
Art. 2.

Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della delibera n. 33/06/CONS, le modifiche all'offerta di riferimento WLR oggetto del presente provvedimento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2009.
2. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 6 ottobre 2009
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Napoli - Savarese
 
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