Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 ottobre 2009 |
Gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici sportivi, alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e all'ippica nazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e in particolare gli articoli 74 e seguenti; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e in particolare gli articoli 178 e seguenti; Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE, la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 giugno 2004, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 25 ottobre 2004, emanato di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli; Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive, nonche' degli ippodromi; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 15 dicembre 2005, emanato di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione del citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in piu' formule di scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici della formula, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominata «Nuova Tris nazionale»; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008 che ha approvato le modalita' di gestione delle formule di gioco denominate «Vincente internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale»; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008 che ha approvato le modalita' attuative del concorso pronostici su base ippica denominato «V7»; Visto il decreto interdirettoriale del 3 aprile 2003 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, i concorsi pronostici su base sportiva, le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e le scommesse ippiche di cui al citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; nonche' le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, i concorsi pronostici su base sportiva e le scommesse ippiche di cui al citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto direttoriale del 18 giugno 2007, n. 21429/giochi/GST, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 giugno 2007, n. 149, e i decreti direttoriali dell'8 agosto 2007, n. 28018/giochi/GST e n. 28019/giochi/GST, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 2007, n. 191, con i quali sono state emanate disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e alle modalita' di rendicontazione per la gestione, rispettivamente, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, dei concorsi pronostici sportivi e delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli; Considerato che occorre ridefinire l'attuale assetto dei flussi finanziari dei concorsi pronostici sportivi, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e della nuova scommessa ippica a totalizzatore, al fine di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva come previsto all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Oggetto del decreto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili del concessionario derivanti dalla gestione dei concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni; delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni; della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come attuato dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005 e dai relativi decreti di disciplina tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze; delle formule di scommessa ippica a totalizzatore organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come attuato dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008 e del nuovo concorso pronostici su base ippica di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come attuato dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS in base a procedura pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici, alle scommesse a totalizzatore e alle scommesse ippiche; c) concessione, l'atto di affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici, alle scommesse a totalizzatore e alle scommesse ippiche; d) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni; e) scommesse a totalizzatore, le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni; f) scommesse ippiche, le scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'art. 1, commi 293 e 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il nuovo concorso pronostici su base ippica di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; g) settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata di lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana; h) mese contabile, comprende le settimane contabili per le quali la domenica ricade nel mese di riferimento; i) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte per i concorsi chiusi nella settimana o nel mese contabile di riferimento; j) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana o nel mese contabile di riferimento; k) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario e distinto per tipologia di gioco, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci: I. le vincite pagate dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento; II. i rimborsi pagati dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento; III. il compenso dei punti vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento; IV. il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione. l) saldo mensile, distinto per tipologia di gioco, indica la somma dei saldi settimanali compresi nel mese contabile di riferimento; m) saldo mensile unificato, la somma dei saldi mensili dei concorsi pronostici e delle scommesse a totalizzatore; n) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti; o) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici, delle scommesse a totalizzatore e delle scommesse ippiche; p) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. |
| Art. 2.
Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie 1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale, distinto per tipologia di gioco, il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento. 2. Il rendiconto contiene: a) il saldo settimanale; b) l'incasso della raccolta nella settimana contabile di riferimento; c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per i concorsi pronostici o le scommesse a totalizzatore di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita relativo all'incasso di cui al punto c); e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento; f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana; g) l'incasso di ciascun concorso pronostico o scommessa a totalizzatore di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; h) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso di cui al punto c), nella misura prevista dagli atti di concessione. 3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco, distinto per tipologie di gioco, delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento. 4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base dei rendiconti della gestione finanziaria di cui al comma 1. |
| Art. 3.
Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS 1. Il concessionario versa entro la fine dell'undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell'ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato, il saldo mensile unificato dato dalla somma del saldo mensile dei concorsi pronostici e delle scommesse a totalizzatore. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile unificato, e' tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali. |
| Art. 4. Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS 1. A riscontro del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi totali dovuti dai concessionari, i medesimi sono cosi' ripartiti: a) montepremi e rimborsi; b) imposta unica per i concorsi pronostici di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni; c) imposta unica e residuo per le scommesse a totalizzatore di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni; d) compenso per l'attivita' di gestione, al netto del compenso spettante al concessionario; e) importi di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo; f) fondo speciale di riserva di cui all'art. 12, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I prelevamenti dal fondo speciale di riserva di cui all'art. 12, commi 5 e 6, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati sul conto corrente n. 20050 intestato ad AAMS acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato, con imputazione a specifico capitolo di entrata. |
| Art. 5. Altri versamenti 1. I versamenti di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo sono effettuati da AAMS entro la fine di ogni mese, relativamente ai concorsi pronostici chiusi nel mese precedente. 2. L'imposta unica dovuta e' versata sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 6.
Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi dei concorsi pronostici 1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione delle vincite o dei rimborsi per gli importi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli. 2. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di vincite sia di rimborsi per importi complessivi uguali a quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli. 3. In caso di annullamento del concorso i premi precedenti assegnati ai giocatori sono erogati utilizzando la parte del montepremi di competenza del concorso annullato di cui alle lettere b) e d) dell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo dei premi precedenti non coperto dal montepremi del concorso annullato e' erogato da AAMS utilizzando le somme, di cui all'art. 1, comma 283, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, destinate alle spese di gestione di spettanza dell'Amministrazione stessa. |
| Art. 7.
Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi delle scommesse a totalizzatore 1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite per importi complessivi uguali a quelli previsti agli articoli 24 e 25 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli. |
| Art. 8.
Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie 1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento. 2. Il rendiconto contiene: a) il saldo settimanale; b) l'incasso della raccolta nella settimana contabile di riferimento; c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte per tutte le scommesse ippiche di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita relativo all'incasso di cui al punto c); e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento; f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana; g) l'incasso di ciascuna scommessa ippica di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; h) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso di cui al punto c), nella misura prevista dagli atti di concessione. 3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento. 4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base dei rendiconti della gestione finanziaria di cui al comma 1. |
| Art. 9.
Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS 1. Il concessionario versa entro la fine dell'undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell'ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato, il saldo mensile. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, e' tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali. |
| Art. 10. Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS 1. A riscontro del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi totali dovuti dai concessionari, i medesimi sono cosi' ripartiti: a) montepremi e rimborsi; b) imposta unica; c) compenso per l'attivita' di gestione, al netto del compenso spettante al concessionario; d) prelievo a favore dell'UNIRE. |
| Art. 11. Altri versamenti 1. I versamenti del prelievo a favore dell'UNIRE sono effettuati settimanalmente da AAMS. |
| Art. 12. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi 1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite di importo unitario superiore a 3.000,00 euro seguono, rispettivamente, le modalita' di pagamento previste per la nuova scommessa ippica a totalizzatore dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di disciplina tecnica delle formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; le modalita' di pagamento previste per le formule di scommessa ippica a totalizzatore organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri stati dell'Unione europea dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008; le modalita' di pagamento previste per il nuovo concorso pronostici su base ippica dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008. |
| Art. 13. Adempimenti contabili del concessionario in materie di vincite 1. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza settimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o soggette a rimborso verificate dal concessionario stesso, effettua il versamento dell'importo complessivo delle ricevute vincenti e/o soggette a rimborso, di importo unitario superiore a 3.000,00 euro. 2. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui al comma 1, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue: a) contabilita' quadrimestrale (modelli CSI.amm.p. e CSI.p. - allegati 1 e 2) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS, con cadenza settimanale, per tutte le tipologie di gioco sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detti modelli, debitamente compilati dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, sono trasmessi ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre; b) la contabilita' di cui al punto a) e' resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui. |
| Art. 14. Adempimenti contabili del concessionario in materia di versamenti 1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo agli importi dovuti ad AAMS di cui all'art. 3 e all'art. 9 del presente decreto, nonche' di ogni altro importo dovuto ad AAMS in virtu' sia del contratto di concessione che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue: a) conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito dell'intero esercizio finanziario. Il conto giudiziale e' trasmesso direttamente all'Ufficio centrale di ragioneria presso AAMS, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilita' generale dello Stato; b) contabilita' quadrimestrale (modello CSI.amm.e., allegato 3) contenete l'analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni quadrimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun quadrimestre, di indicare la situazione totale del quadrimestre precedente. Detto prospetto e' trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre. Le riscossioni relative agli importi dovuti sono documentate attraverso il modello CSI.r. (allegato 4) afferente il quadrimestre, da allegare alla contabilita' quadrimestrale; c) la contabilita' di cui al punto b) e' resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui. |
| Art. 15. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a partire dal 28 dicembre 2009, primo giorno della prima settimana contabile dell'anno 2010. 2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, e' abrogato il decreto direttoriale n. 21429/giochi/GST del 18 giugno 2007, il decreto direttoriale n. 28018/giochi/GST dell'8 agosto 2007 e il decreto direttoriale n. 28019/giochi/GST dell'8 agosto 2007. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2009
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 153 |
| Allegato 1
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| Allegato 2
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| Allegato 3
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| Allegato 4
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