Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 ottobre 2009
Criteri e modalita', per gli anni 2008, 2009 e 2010, di restituzione ai concessionari della rete telematica, del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha tra l'altro disposto che: «Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneita' per il gioco lecito;
Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:
lettera a) «... gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»;
lettera b) «... il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
lettera c) «.... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1. agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);
2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco»;
Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale e' dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento e' dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed e' restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
Visto il proprio decreto n. 791/CGV del 22 giugno 2009, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2007, i criteri e le modalita' di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale n. 791/CGV del 22 giugno 2009, che ha rinviato a successivi provvedimenti di AAMS l'onere di individuare i criteri e le modalita' di restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alle annualita' 2008, 2009 e 2010;
Considerato che nel citato decreto direttoriale 22 giugno 2009 e' stato stabilito, per l'anno 2007, che la restituzione in favore dei concessionari di rete, fino all'importo massimo dello 0,5% delle somme giocate, dovesse essere condizionata e proporzionata:
all'effettiva realizzazione delle misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, in misura pari alla meta' dello 0,5%;
all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, in misura pari alla meta' dello 0,5%;
Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco individuate, sulla base delle disposizioni di legge e convenzionali, nella sostituzione e/o aggiornamento, da parte dei concessionari, dei PDA sono state completamente adottate alla data del 31 dicembre 2007;
Considerato quindi che per il 2008 e gli anni successivi residua, quale unico criterio disponibile onde procedere alla restituzione del deposito cauzionale, quello di cui alla lettera c) del comma 530 dell'articolo predetto;
Considerato che sulla legittimita' dell'utilizzo di tale esclusivo criterio di cui alla lettera c), comma 530 citato, e' stato richiesto apposito parere all'Avvocatura generale dello Stato che, in data 16 ottobre 2009, si e' espressa nel senso di ritenere legittimo che, con riferimento agli anni 2008 e successivi, per l'individuazione dei criteri e delle modalita' di restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, debba farsi riferimento «... unicamente all'altro criterio legislativamente previsto ...», ovvero a quello relativo al conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco;
Visti gli atti aggiuntivi ed integrativi alla convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i dieci concessionari della rete telematica per dare attuazione all'art. 1-ter, comma 2, citato;
Ritenuto che, quanto alla condizione posta dalla legge per la restituzione del deposito cauzionale relativa ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, non possa che farsi riferimento alle prescrizioni contenute nelle convenzioni di concessione che hanno previsto, come misura minima dei livelli di servizio, che almeno il 70% degli apparecchi attivi abbia trasmesso le comunicazioni richieste dalle stesse convenzioni di concessione;
Considerato che nella richiesta di parere all'Avvocatura generale, al fine di esporre una mera simulazione della situazione da disciplinare e stata ipotizzata, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009 le percentuali del 71 per cento e del 72 per cento degli apparecchi che abbiano trasmesso le comunicazioni richieste;
Ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che il criterio consistente nella percentuale degli apparecchi che abbiano trasmesso le comunicazioni richieste risulta parametro esclusivo, richiedere per gli anni 2008, 2009 e 2010 piu' che adeguati livelli di servizio, rispetto a quelli minimi previsti dalla convenzione di concessione ed a quelli assunti come parametri per l'anno 2007;
Ritenuto quindi che per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, per la determinazione dell'an e del quantum della restituzione del deposito cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate nei medesimi, si abbiano a riferimento le superiori percentuali rispettivamente al 78%, al 79% ed all' 80% degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;
Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto individua, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i criteri e le modalita' di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
2. L'importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, e' definito in relazione all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco.
3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S;
c) apparecchi attivi, apparecchi di cui all'allegato 3-bis alla «Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse», che abbiano raccolto gioco almeno per un giorno in ciascun mese di riferimento;
d) importo massimo restituibile, importo previsto nell'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, pari allo 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento;
e) importo da restituire, importo riconosciuto ad ogni concessionario sulla base dei criteri definiti per l'anno di riferimento;
f) comunicazione/i, messaggi inviati dal concessionario contenenti i dati dei contatori di cui all'allegato A, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 concernente integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
g) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attivita' e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonche' le attivita' e funzioni connesse;
i) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS;
l) somme giocate, valore sul quale si applica la percentuale per il calcolo del deposito cauzionale, determinate in via definitiva con le modalita' previste all'art. 3, comma 4 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007 (modalita' di assolvimento del PREU).
 

Art. 2

Criteri di restituzione del deposito cauzionale

1. Per l'anno 2008, 2009 e 2010, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nei medesimi anni e' determinato in relazione alle percentuali degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione e secondo le modalita' ivi indicate.
2. La restituzione e' riconosciuta se la percentuale media mensile di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni sia superiore al:
78 per cento degli apparecchi per l'anno 2008;
79 per cento degli apparecchi per l'anno 2009;
80 per cento degli apparecchi per l'anno 2010.
3. La percentuale della restituzione e' pari alla percentuale dalla media mensile delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento.
4. Per l'anno 2010, nel caso in cui venissero individuate ulteriori strumenti a garanzia della sicurezza ed immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, AAMS, con proprio decreto da adottarsi entro l'anno 2009, ridetermina le modalita' ed i criteri di restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ragione dei concomitanti criteri.
 

Art. 3

Modalita' operative di restituzione
del deposito cauzionale

1. L'ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'art. 2, provvede a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto e, previa comunicazione al concessionario interessato, alla successiva liquidazione, dando conto delle operazioni effettuate, nonche' della relativa documentazione con un'apposita relazione trattenuta agli atti dell'Ufficio stesso.
2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; l'AAMS procedera', nei quindici giorni successivi al ricevimento, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno avere per oggetto esclusivamente i dati sulla base dei quali e' stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata all'esito della descritta procedura non e' previsto conguaglio.
L'importo corrispondente allo 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, e' imputato al capitolo di spesa 155 del bilancio di AAMS.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 22 ottobre 2009

Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2009 Uffficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanza, Foglio n. 168
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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