Gazzetta n. 264 del 12 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 settembre 2009
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2009.


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
ed
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, che stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti;
Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009 concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2008;
Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;
Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2009 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la nota n. 5783 del 5 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1

1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 786,19 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2009.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 431,47 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 790,72 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
 
Art. 2

1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 82,84 a capo, per i capi non iscritti, rimane confermata in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre e' stabilita in € 84,57 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.
2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 142,93 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 102,31 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, e' stabilita in € 145,87 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed e' stabilita in € 106,22 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.
 
Art. 3

1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 18 settembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 124
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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