Gazzetta n. 264 del 12 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 ottobre 2009
Rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canino», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.


IL DIRETTORE GENERALE
della ex direzione generale
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Canino»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 6 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2006, con il quale la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo», e' stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canino»;
Visto il decreto 1° luglio 2009 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata alla «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo», ai sensi del predetto decreto 6 luglio 2006, e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso;
Considerato che la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Canino» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canino»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1

La Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, e' stata designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Canino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Canino», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» e' tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Canino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».
 
Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 

Art. 6
La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Canino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Canino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.
 
Art. 8

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone