Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2009 (vai al sommario)
LEGGE 23 ottobre 2009, n. 159
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.

La Camera dei deputari ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:


ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.
 
ART. 2.
(Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
 
ART. 3.
(Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in giuro 266.000 in ragione d'anno dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 1 1-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.
(Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1750):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 4 agosto 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'11 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 2009.
Relazione scritta presentata il 21 settembre 2009 (atto n. 1750-A) relatore sen. Dini.
Esaminato in aula ed approvato il 23 settembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2718):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI.
Esaminato dalla III commissione il 1° ed il 2 ottobre 2009.
Esaminato in aula il 5 ottobre 2009 ed approvato il 6 ottobre 2009.
 
Allegato
CONVENZIONE TRA IL, GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il governo della Repubblica Italiana e il governo del Regno dell'Arabia Saudita, Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I
Campo di applicazione della Convenzione
Articolo 1
SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Italia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle societa'; - l'imposta regionale sulle attivita' produttive; - le imposte sostitutive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (b) per quanto concerne l'Arabia Saudita: - la Zakat; - l'imposta sul reddito, ivi compresa l'imposta sugli investimenti sul gas naturale; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta saudita") 4. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II
Definizioni

Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e include le zone al di fuori delle acque territoriali le quali sono considerate come zone sulle quali l'Italia, conformemente alla propria legislazione e al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (b) il termine "Regno dell'Arabia Saudita" designa il territorio del Regno dell'Arabia Saudita, che include anche la zona al di fuori delle acque territoriali, in cui il Regno dell'Arabia Saudita esercita la propria sovranita' ed i propri diritti giurisdizionali sulle acque, sui fondali, sui sottosuoli e sulle risorse naturali, in virtu' delle sue leggi e del diritto internazionale; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o il Regno dell'Arabia Saudita; (d) il termine "persona" include una persona fisica, una societa' o ogni altra associazione di persone, incluse le associazioni commerciali (trusts) e le fondazioni; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; (ii) per quanto concerne il Regno dell'Arabia Saudita, il Ministero delle Finanze rappresentato dal Ministro delle Finanze o da un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4
RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e include inoltre detto Stato e ogni sua suddivisione politica o autorita' locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione, una costruzione, un progetto di montaggio o di installazione, nonche' le attivita' di supervisione connesse, ma soltanto se tale cantiere, progetto o attivita' si protraggono per un periodo superiore a sei mesi; (h) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa attraverso i suoi dipendenti o altro personale ingaggiato dall'impresa per tali fini, purche' le attivita' di tale natura si protraggano nel Paese (per il medesimo progetto o per uno collegato) per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fmi di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci, o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che al termine di una fiera commerciale o di una conferenza nell'altro Stato contraente effettui la vendita di beni o merci esposte nella fiera commerciale o durante la conferenza. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III
Imposizione dei redditi
Articolo 6
1. I redditi che un residente di uno Stata contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7
1. gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. Tale deduzione non e' ammessa per eventuali somme pagate (diversamente dai rimborsi per spese correnti) dalla stabile organizzazione alla sua sede principale o ad uno dei suoi uffici all'estero, a titolo di canoni, compensi, commissioni o altri simili pagamenti per l'uso di brevetti o altri diritti, o per servizi specifici, o per attivita' di direzione, oppure a titolo di redditi derivanti da crediti sulle somme date in prestito a detta stabile organizzazione (ad eccezione del caso di un istituto bancario). 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile sara' attribuito ad una stabile organizzazione di uno Stato contraente per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa dell'altro Stato contraente. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8
1. gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave o il battello. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9
1. Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata tassata in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Nel determinare tali aggiustamenti, occorrera' tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e, in ogni caso, tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Articolo 10
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' (diversa da una societa' di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati; (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11
1. I redditi che uno Stato contraente ritrae da crediti e che sono pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali redditi derivanti da crediti possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i redditi derivanti da crediti ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo di detti redditi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i redditi derivanti da crediti provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: (a) il debitore dei redditi derivanti da crediti e' il governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o (b) i redditi derivanti da crediti sono pagati al governo dell'altro Stato contraente, ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di detto Stato contraente o di un suo ente locale; o (c) i redditi derivanti da crediti sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti fmanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i governi degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo l'espressione "redditi derivanti da crediti" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli, buoni o obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei redditi derivanti da crediti, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i redditi dei crediti, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i redditi provenienti dai crediti sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. I redditi derivanti da crediti si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei redditi derivanti da crediti, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati i redditi dei crediti e tali redditi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i redditi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei redditi derivanti dai crediti, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in tale altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono. essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi software, pellicole cinematografiche, pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso; diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13
1. gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una societa' il cui patrimonio direttamente o indirettamente e' costituito essenzialmente da beni mobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. 5. gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 4 e che rappresentano una partecipazione del 25 per cento in una societa' residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. 6. gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Articolo 14
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei casi seguenti, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a) qualora egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; o b) qualora egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato; o c) qualora la remunerazione per le sue attivita' nell'altro Stato contraente sia pagata da un residente di detto Stato contraente o sia a carico di una stabile organizzazione situata in detto Stato contraente e nell'anno fiscale oltrepassi 150.000 (centocinquantamila) dollari USA o l'equivalente in valuta italiana o saudita. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, o (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che e' residente dell'altro Stato contraente, o (c) l'onere delle remunerazioni e' sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente. 2. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16
COMPENSI E gETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: (i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20
INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Le remunerazioni che un insegnante o un ricercatore, il quale e' o era residente di uno Stato contraente prima di essere invitato nell'altro Stato contraente allo scopo di insegnare o effettuare ricerche, riceve in relazione a dette attivita', non sono imponibili in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni.

Articolo 21
STUDENTI
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 2. Il reddito che uno studente o un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di un'attivita' svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non e' imponibile in detto Stato per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalita', purche' il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua formazione professionale.

Articolo 22
ALTRI REDDITI
1. gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del, paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV
Imposizione del Patrimonio
Articolo 23
PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, e' imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, nonche' dai beni mobili relativi al loro esercizio, e' imponibile soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede di direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo V
Metodi per eliminare la doppia imposizione
Articolo 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Arabia Saudita, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Arabia Saudita, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 3. Per quanto concerne l'Arabia Saudita: Se un residente dell'Arabia Saudita ritrae redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Arabia Saudita detrarra' dall'imposta prelevata sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tuttavia, tale detrazione non puo' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che e' attribuibile al reddito o al patrimonio imponibile in Italia. 4. Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora l'imposta sugli utili delle imprese provenienti da uno Stato contraente non sia prelevata o sia ridotta per un periodo di tempo limitato in conformita' alle leggi e ai regolamenti di detto Stato per promuovere gli investimenti esteri ai fini dello sviluppo economico, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano per i primi 10 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Capitolo V
Disposizioni particolari
Articolo 25
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sara' adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere o denominazione applicate dagli Stati contraenti o da loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte menzionate nella prima frase, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27
AgENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari o i membri di missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28
RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Articolo 29
DISPOSIZIONI DIVERSE
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale concernente la limitazione delle spese e di altre detrazioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, sia stato di ottenere ai sensi della presente Convenzione benefici non altrimenti fruibili.

Capitolo VI
Disposizioni finali
Articolo 30
ENTRATA IN VIgORE
1. Ciascuno Stato contraente comunichera' all'altro Stato contraente, mediante i canali diplomatici, il completamento delle procedure legali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrera' in vigore per la prima volta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al mese dell'ultima comunicazione. 2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno per la prima volta: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme pagate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Articolo 31
DENUNCIA
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni e successivamente rimarra' in vigore per un periodo di tempo illimitato sino alla denuncia scritta, mediante i canali diplomatici, da parte di uno degli Stati contraenti dodici mesi prima della sua cessazione. 2. Dopo la scadenza del periodo di dieci anni, la presente Convenzione potra' essere denunciata in qualunque momento per iscritto, mediante i canali diplomatici, da parte di uno degli Stati contraenti con un preavviso di dodici mesi dalla scadenza. 3. La presente Convenzione sara' applicata per l'ultima volta: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate il, o precedentemente al, 31 dicembre dell'anno solare nel corso del quale e' stata notificata la denuncia della presente Convenzione; (h) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio realizzato o posseduto nell'anno solare nel quale e' stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a RIAD, IL 13-01-07 in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.
Per il governo della Repubblica Italiana
il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri
On. Massimo D'Alema
(firma)
Per il governo del Regno dell'Arabia Saudita
il Ministro delle Finanze
Dr. Ibrahim Al-Assaf
(firma)

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari
(firma)

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il governo della Repubblica Italiana e il governo Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione tra il governo della Repubblica Italiana e il governo Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applichera' a tale imposta e la doppia imposizione sara' evitata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione. 2. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il termine "persona" include anche i soggetti politici (lo Stato, le sue suddivisioni politiche o amministrative o i suoi enti locali) e le associazioni di persone. 3. Ai fini dell'Articolo 4, paragrafo 1 della Convenzione il termine "residente" include una persona giuridica organizzata in conformita' alla legislazione di uno Stato contraente che e' generalmente esente da imposta in detto Stato ed e' costituita e mantenuta in detto Stato: (i) esclusivamente per scopi religiosi, di beneficenza, educativi, scientifici o per altri scopi analoghi; o (ii) per erogare pensioni o altri benefici analoghi a dipendenti in base ad un apposito fondo. 4. Con riferimento all'articolo 7: (a) il termine "utili" include, ma non e' limitato a, il reddito realizzato da attivita' produttive, commerciali, bancarie, assicurative, dall'esercizio di trasporti interni, dalla prestazione di servizi e dal noleggio di beni mobili materiali. Tale termine non include le prestazioni personali esercitate da una persona fisica in qualita' di dipendente o di libero professionista; (b) l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7, designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione; (c) le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente relativa alle imposte sugli utili derivanti da assicurazioni con non-residenti, a condizione che, se la relativa legge in vigore in uno degli Stati contraenti alla data della firma della presente Convenzione subisce variazioni (tranne nel caso di modifiche minime che non ne pregiudichino il carattere generale), gli Stati contraenti si consultino al fine di concordare ogni opportuno emendamento del presente paragrafo; (d) fatte salve le altre disposizioni di detto articolo, gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esportazione di merci nell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato. Qualora i contratti di esportazione includano altre attivita' esercitate presso una stabile organizzazione di detta persona nell'altro Stato contraente, i redditi derivanti da tali attivita' sono imponibili nell'altro Stato contraente. 5. Per quanto concerne gli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale, continueranno ad avere effetto le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985. 6. Con riferimento all'articolo 8 gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale comprendono: (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi utilizzati in traffico internazionale, (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale. 7. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 8. Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 11, le sanzioni per ritardati pagamenti non si considerano come redditi derivanti da crediti. 9. Con riferimento all'articolo 18, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario del reddito non e' soggetto ad imposta su tale reddito nello Stato di cui e' residente e in conformita' alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detto reddito e' imponibile nello Stato da cui proviene. 10. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o all'Agenzia Monetaria dell'Arabia Saudita e all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.) come pure al corrispondente ente saudita, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 11. Con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 24, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, oppure ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del beneficiario di detto reddito in conformita' alla legislazione italiana. 12. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 24, il metodo per eliminare la doppia imposizione non pregiudichera' le disposizioni del sistema di riscossione della Zakat riguardante i nazionali sauditi. 13. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. 14. Nel caso in cui l'Arabia Saudita introduca un'imposta sul reddito applicabile ai propri nazionali che sono residenti dell'Arabia Saudita, o l'imposta in vigore subisca delle modifiche di conseguenza, i due Stati contraenti avvieranno negoziati al fine di introdurre nella Convenzione un articolo sulla non discriminazione. 15. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo. FATTA a , il in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il governo della Repubblica Italiana
il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri
On. Massimo D'Alema
(firma)

Per il governo del Regno dell'Arabia Saudita
il Ministro delle Finanze
Dr. Ibrahim Al-Assaf
(firma)

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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