Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 ottobre 2009, n. 160 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e il governo del Regno Hascemita di giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. |
| ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa. |
| ART. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 ottobre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1554): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 7 maggio 2009. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 27 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª. Esaminato dalla 3ª commissione l'11 giugno 2009 ed il 14 luglio 2009. Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 23 settembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2719): Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI. Esaminato dalla III commissione il 1° ed il 2 ottobre 2009. Esaminato in aula il 5 ottobre 2009 ed approvato il 6 ottobre 2009. |
| Allegato CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il governo della Repubblica Italiana e il governo del Regno Hascemita di giordania desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni: Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione
Articolo I SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne la giordania: 1 - l'imposta sul reddito, 2 - l'imposta sulla distribuzione (distribution tax), 3 - l'imposta sui servizi sociali (social service tax), (qui di seguito indicate quali "Imposta giordana") (b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "Imposta Italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali. Capitolo II Definizioni
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali che sono considerate come zone all'interno delle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione e in conformita' al Diritto Internazionale, esercita i diritti sovrani riguardo all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino, e delle acque sovrastanti; b) il termine "giordania" designa i territori del Regno Hascemita di giordania, le acque territoriali della giordania, e il fondo e il sottosuolo marino delle acque territoriali, e comprende le zone che si estendono al di la' dei limiti delle acque territoriali della giordania, e il fondo e il sottosuolo marino di tali zone che sono state o possono essere considerate, in virtu' delle leggi vigenti in giordania, ed in conformita' con il diritto internazionale, come zone sulle quali la giordania esercita i diritti sovrani al fine di esplorare e sfruttare le risorse naturali, sia esse viventi o non viventi; (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, la giordania o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato Contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato Contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato Contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne la giordania, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 RESIDENTE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita': (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) un deposito o locali utilizzati come punto di vendita; (g) una miniera, un pozzo petrolifero o metanifero, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; (h) un cantiere di costruzione, una costruzione, un progetto di montaggio o installazione o attivita' di sorveglianza a questo collegate ma solo nel caso in cui la durata di detti cantiere, progetto o attivita' e' superiore a 9 mesi; (i) la fornitura di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa con l'apporto di impiegati o di altro personale appositamente assunto da detta impresa ma solo nel caso in cui le attivita' di tale natura si svolgono all'interno del paese per un periodo o piu' periodi la cui durata complessiva e' superiore a sci mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di infrastrutture ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione dei redditi Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari. sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero. stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE 1. Allorche' (a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorche' uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato Contraente e' stata tassata in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato, se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione.
Articolo 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote societarie assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano, in tutto o in parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 INTERESSI 1. gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: (a) il debitore degli interessi e' il governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati al governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato Contraente o di un suo ente locale. 4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 5 Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 6. gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dei presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in tale altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche, o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 UTILI DI CAPITALE 1. gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati. 2. gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di' uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante e' residente.
Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato Contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni-degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualita' di professionista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo. sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi. detto reddito puo' essere tassato, nello Stato Contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra gli Stati Contraenti, saranno esenti da imposta nello Stato Contraente in cui tali attivita' sono svolte.
Articolo 18 PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno degli Stati Contraenti, provenienti da una fonte situata nell'altro Stato Contraente, in relazione adun precedente impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Se un residente di uno Stato Contraente diviene residente dell'altro Stato Contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato Contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
Articolo 19 FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato; b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato, il quale: (i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 INSEGNANTI E RICERCATORI Una persona fisica la quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che, su invito del governo del primo Stato Contraente. o di un'Universita', collegio, scuola, museo od altro analogo istituto culturale di detto primo Stato, oppure in virtu'. di un programma ufficiale di scambio culturale, soggiorna temporaneamente in quello Stato Contraente per un periodo non superiore a due anni consecutivi allo scopo di insegnare, tenere conferenze o di effettuare ricerche presso tali istituti, e' esente da imposta nel detto Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Articolo 21 STUDENTI ED APPRENDISTI Le somme che uno studente, o un apprendista, il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 22 ALTRI REDDITI 1. gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo I si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Capitolo IV Metodi per Eliminare la Doppia Imposizione
Articolo 23 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in giordania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in giordania, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la giordania: Se un residente della giordania possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, la giordania, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, la giordania deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Italia, ma l'ammontare della.deduzione non puo' eccedere la quota di imposta giordana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Capitolo V Disposizioni particolari
Articolo 24 NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo I, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo I dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo I l o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai lini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte oggetto di questa Convenzione. 6. Tuttavia, le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
Articolo 25 PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato Contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente fara' del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'autorita' competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione. Ogni accordo raggiunto sara' reso esecutivo nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione interna degli Stati Contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere, attraverso un accordo amichevole, le difficolta' o i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' aver luogo in seno ad una Commissione composta da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati Contraenti. 5. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi, qualora le autorita' competenti degli Stati Contraenti non raggiungano un accordo al fine di evitare la doppia imposizione nei due anni successivi alla data in cui il caso e' stato per la prima volta sottoposto ad una di esse, le autorita' competenti possono istituire per ciascun caso specifico una Commissione arbitrale incaricata di esprimere un parere sul metodo da adottare per la eliminazione della doppia imposizione, purche' il contribuente o i contribuenti si impegnino a rispettare la decisione presa dalla Commissione arbitrale. La Commissione potra' essere costituita esclusivamente nel caso in cui le parti interessate rinuncino in via preliminare - senza alcuna riserva o condizione - alle azioni giudiziarie pendenti innanzi il tribunale nazionale. La commissione arbitrale e' composta da tre membri designati nel modo seguente: ogni autorita' competente designa un membro e i due membri designano di comune accordo il presidente. che sara' scelto tra i consulenti indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad un altro Paese. Al momento di emettere il suo parere, la Commissione arbitrale applichera' le disposizioni della presente Convenzione e i principi del diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. Sara' la stessa Commissione arbitrale a stabilire le norme della procedura arbitrale. La persona interessata, dietro sua richiesta, puo' essere ascoltata o farsi rappresentare innanzi la Commissione arbitrale e, se la Commissione lo richiede, la persona stessa e' tenuta a comparire personalmente o a farsi rappresentare. 6. La Commissione arbitrale esprime il suo parere entro sei mesi a partire dal giorno in cui le e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza dei suoi membri. Nel caso in cui si verifichi una divergenza nella votazione dei membri designati da ciascuna autorita' competente, il voto del Presidente e' predominante. 7. Ciascuno degli Stati Contraenti sostiene i costi dell'arbitro da esso designato e della sua rappresentanza nel corso della procedura arbitrale. I costi sostenuti per il presidente nonche' i costi restanti sono ripartiti in eguale misura tra gli Stati Contraenti. La Commissione arbitrale puo' decidere diversamente in merito ai costi. 8. Le decisioni adottate dalla Commissione arbitrale sono definitive e vincolanti per ciascuno degli Stati Contraenti.
Articolo 26 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte di ogni genere o denominazione applicate dagli Stati Contraenti o da loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli I e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte menzionate nella prima frase, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 28 RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente e' residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
Capitolo VI Disposizioni Finali
Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrera' in vigore; e (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.
Articolo 30 DENUNCIA La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica. notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia: (a) in ordine alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al l° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; (b) in ordine alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE ED IL RELATIVO PROTOCOLLO AggIUNTIVO. FATTA a Amman, il 16 Marzo 2004, in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarra' il testo inglese.
Per il governo della Repubblica Italiana (firma) Per il governo Hascemita di giordania (firma) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il governo della Repubblica Italiana e il governo del Regno Hascemita di giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il governo della Repubblica Italiana e il governo del Regno Hascemita di giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 5, una persona che agisce in uno Stato Contraente in nome o per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente e' considerata una stabile organizzazione se essa produce o trasforma nel primo Stato per conto dell'impresa dell'altro Stato Contraente, beni o merci appartenenti all'impresa. 2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione. 3. Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale. (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata nel senso che non tiene conto dei principi stabiliti agli articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 5. Per quanto concerne i paragrafi I e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi sia alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale di giordania che all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) o ad altri istituti giordani analoghi, sono regolate dalle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 6. Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 24, le disposizioni nazionali in materia di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale includeranno le disposizioni relative alla limitazione della deduzione di spese ed altri elementi negativi derivati da transazioni tra imprese di uno Stato Contraente ed imprese situate nell'altro Stato Contraente. 7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati Contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. 8. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudichera' l'applicazione delle legislazioni nazionali in materia fiscale da parte degli Stati Contraenti per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
Per il governo della Repubblica Italiana (firma) Per il governo Hascemita di giordania (firma) Parte di provvedimento in formato grafico
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