Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 5 maggio 2009 |
Iscrizione al n. 44 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione della «Camera Arbitrale di Roma», Azienda speciale della camera di commercio I.A.A. di Roma. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222; Vista l'istanza del 20 febbraio 2009, prot. DAG 31/3/2009.0047035.E, integrata con nota 27/4/2009 prot. DAG 29/04/2009.0060095.E, con la quale il dott. Lorenzo Tagliavanti, nato a Bari il 4 luglio 1956 e il dott. Andrea Mondello, nato a Roma il 18 luglio 1949, avvicendatisi nella qualita' di presidente e legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Roma ,con sede legale in Roma, Via De' Burro' n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005, hanno chiesto l'iscrizione della «Camera Arbitrale di Roma», Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Roma, costituita ai sensi dell'art. 32 n. 4 del T.U. 20 settembre 1934 e dell'art. 2 comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera arbitrale di Roma», Azienda Speciale della C.C.I.O.A.A di Roma, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; Verificate in particolare: la sussistenza dei requisiti di onorabilita' nei rappresentanti, amministratori e soci; le sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria; la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. n. 222/2004; la conformita' della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. b del citato D.M. 222/2004; la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. e) del citato D.M. n. 222/2004; la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. n. 223/2004;
Dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 della «Camera arbitrale di Roma», Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Roma», con sede legale in Roma, Via De' Burro' n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005, ed approva la tabella delle indennita'. La «Camera arbitrale di Roma», Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Roma viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 44 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3 comma 4 del D.M. n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 5 maggio 2009
Il direttore generale: Frunzio |
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