Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2009 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 28 ottobre 2009
Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti - Allegato 2 allo schema di regolamento dei fondi pensione aperti.


LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto), che ha sostituito il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
Visto l'art.18, comma 2 del decreto, che dispone che la COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 5, commi 4 e 6, del decreto, che stabilisce che i fondi pensione aperti istituiscano un organismo di sorveglianza che rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi;
Visto l'art. 5, commi 4 e 5, del decreto che individua i criteri di composizione del suddetto organismo stabilendo che, nel primo biennio di attivita', al suddetto organismo partecipino almeno due membri designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi e che, successivamente, nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo sia integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori;
Viste le direttive generali alle forme pensionistiche complementari emanate dalla COVIP il 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto;
Visto l'art.19, comma 2, lettera g), del decreto, che attribuisce alla COVIP il compito di elaborare schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari;
Vista la propria deliberazione del 31 ottobre 2006, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento dei fondi pensione aperti, istituiti da banche, compagnie di assicurazione, s.g.r. e s.i.m., (di seguito: schema di regolamento dei fondi pensione aperti), che all'allegato n. 2 disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza in sede di prima applicazione del decreto;
Considerato che, in base di quanto disposto dall'art. 23, comma 3-bis, del decreto e' decorso il periodo transitorio relativo al primo biennio di attivita';
Rilevata pertanto l'esigenza, sulla base delle disposizioni normative e delle linee generali di indirizzo di cui sopra, di procedere all'adozione di un nuovo allegato n. 2 allo schema di regolamento dei fondi pensione aperti, riguardante l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza;
Visto l'art.19, comma 2, lettera b), del decreto, che attribuisce alla COVIP il compito di approvare gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti e delle altre condizioni richieste dal decreto e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
Visto il proprio regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti emanato in data 4 dicembre 2003 (di seguito: regolamento COVIP del 4 dicembre 2003), che disciplina, tra l'altro, le modalita' di comunicazione alla COVIP delle modifiche regolamentari finalizzate all'adeguamento a disposizioni sopravvenute;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di pubblica consultazione;

Delibera:

Sono adottate le unite «Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti», allegato n. 2 allo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti;
al fine dell'adeguamento alle suddette disposizioni, trovano applicazione le procedure di cui all'art. 3 del regolamento COVIP del 4 dicembre 2003. Unitamente alla comunicazione, deve essere trasmessa anche una attestazione, a firma del legale rappresentante, di conformita' dell'allegato n. 2 del regolamento del fondo pensione aperto alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
le societa' istitutrici di fondi pensione aperti provvedono ad adeguare la composizione degli organismi di sorveglianza alle presenti disposizioni entro il 30 aprile 2010. Il primo organismo di sorveglianza composto sulla base delle suddette disposizioni scade al termine del triennio dall'adeguamento.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
Roma, 28 ottobre 2009

Il presidente: Finocchiaro
 
Allegato

(Allegato 2)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalita' di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art. 2.
Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che esercita l'attivita' del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo e' integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non puo' essere superiore a dodici.

Art. 3.
Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto albo, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente allegato, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nel'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettivita' tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosita' degli aderenti al Fondo (fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire e' quello indicato, e' possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. reputi utile applicare).
5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facolta' di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base ... (indicare un criterio di selezione delle aziende quale, ad esempio, la numerosita' degli aderenti al Fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori (comma eventuale).
6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente piu' di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o piu' componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.

Art. 4.
Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilita', di incompatibilita' ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilita', di incompatibilita' ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilita' o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art. 5.
Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, e' determinata dall'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. (ovvero, in alternativa, a carico del Fondo salvo diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., ovvero indicare un criterio di ripartizione). Il compenso non puo' essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., o di societa' controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettivita' di iscritti non possono essere fatti gravare sulla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. ne' sul Fondo.

Art. 6.
Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. eventuali istanze provenienti dalle collettivita' di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal responsabile:
a) informazioni sull'attivita' complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
b) la relazione sull'attivita' svolta dal responsabile, di cui all'art. 7 dell'allegato n.1 al regolamento;
c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditivita' degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
a) sulla trattazione degli esposti;
b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla societa'.
3. L'Organismo chiede al responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo puo' riferire all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m e al responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarita' riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarita' ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art. 7.
Modalita' di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il presidente. Dell'avvenuta nomina del presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del presidente, l'Organismo e' presieduto dal membro effettivo designato dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. piu' anziano anagraficamente.
3. Il presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il presidente chiede al responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresi' convocato quando ne e' fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo e' validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che, previa comunicazione da parte del presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo e' redatto verbale, da conservarsi presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.

Art. 8.
Responsabilita'

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.
 
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