Gazzetta n. 269 del 18 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 novembre 2009 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le Denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il regolamento n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, paragrafo 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2009 concernente la modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGP italiani per inserire la delimitazione della zona di vinificazione e la previsione delle deroghe di cui all'art. 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Toscana, intesa a richiedere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana»; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana in merito alla proposta dell' Ente sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana»; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.162 del 15 luglio 2009; Visto che nei termini e nei modi previsti, sono pervenute, da parte dell'Ente tutela vini della Toscana, osservazioni e controdeduzioni al suddetto parere, intese ad integrare il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» richiedendo l'inserimento della tipologia rosato frizzante con i relativi parametri di resa e titolo alcolometrico minimo naturale e al consumo, il titolo alcolometrico effettivo minimo per la tipologia da uve appassite, nonche' la delimitazione della zona di vinificazione ai comuni limitrofi anziche' alle regioni limitrofe; Visto il parere favorevole in merito alle suddette istanze espresso dalla regione Toscana, tenendo conto delle risultanze dell'incontro con la filiera vitivinicola organizzato dalla regione stessa; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 15 settembre 2009 con il quale lo stesso ha ritenuto di accogliere dette controdeduzioni e osservazioni; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano», in conformita' ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta: Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010. |
| Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano». |
| Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4.
All'allegato A sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TOSCANO» O «TOSCANA»
Art. 1. L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini appartenenti alle seguenti categorie e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti appresso indicati. L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato; rossi, anche nelle tipologie novello e abboccato; rosati, anche nella tipologia abboccato e frizzante; vino da uve appassite (passito) e vino da uve stramature (vendemmia tardiva). Art. 2.
I vini a indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana. Le tipologie sopra indicate contenenti la specificazione di uno o piu' vitigni che costituiscono la base del prodotto contraddistinto dagli stessi devono rispettare la disciplina comunitaria e nazionale stabilita per il loro impiego. Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, nella regione Toscana. Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» accompagnati o meno dal riferimento al nome di vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato; a tonnellate 17 per le tipologie bianco, bianco frizzante, bianco abboccato e per il vino passito; a tonnellate 9 per le tipologie da uve stramature. Tali rese massime comprensive dell'aumento disposto con decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, sono rispettate anche in caso di impiego della specificazione di vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10% vol per il vino rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato; 9% vol per il vino bianco, bianco frizzante e bianco abboccato; 15% vol per il vino da uve stramature (vendemmia tardiva); 16% vol per il vino da uve appassite (passito). Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol da parte della regione Toscana. Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Nella vinificazione della tipologia rosso e' consentita la pratica del Governo all'uso toscano consistente nella rifermentazione previa aggiunta di uva rossa leggermente appassita nella misura non inferiore a 5 kg per ettolitro. La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a I.G.T. «Toscano» o «Toscana» deve avvenire all'interno del territorio di produzione delimitato dall'art. 3. Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito del territorio dei comuni confinanti. Inoltre e' consentito ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, comma 2 del regolamento CE n. 607/09 che tali operazioni siano effettuate al di fuori delle immediate vicinanze dell'area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%. Tale resa e' ridotta al 60% per le tipologie da uve stramature e da uve appassite. Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto della immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a: per le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato 11,00% vol; per le tipologie bianco, bianco frizzante e bianco abboccato 10,00% vol; per la tipologia da uve appassite 9,00% vol; per la tipologia da uve stramature 12,00% vol . Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine. A condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Allegato A
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
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