Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 ottobre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Rachdi Traki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Rachdi Traki, nata a Sbeitla (Tunisia) il 27 ottobre 1976, cittadina tunisina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, di cui e' in possesso, conseguito in Tunisia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l'Universita' del Centro Facolta' di Giurisprudenza e Scienze Economiche e Politiche di Sousse» in data 14 febbraio 2003;
Considerato inoltre che e' iscritta presso 1'«Ordine degli Avvocati di Sousse» dal 2 dicembre 2003;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 17 settembre 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, rilasciata in data 14 luglio 2005 dalla Questura di Bologna valida a tempo indeterminato;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1
Alla sig.ra Rachdi Traki, nata a Sbeitla (Tunisia) il 27 ottobre 1976, cittadina tunisina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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