Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 21 luglio 2009 |
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR». |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Vista l'istanza del 14 maggio 2009, prot. DAG 25/06/2009.0086158.E, con la quale la dott.ssa Luciano Mariarosaria nata a Montoro Superiore (Avellino) il 5 novembre 1969 in qualita' di legale rappresentante dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, codice fiscale n. 92071810649, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta societa' nel registro degli organismi di conciliazione; Atteso che i requisiti posseduti dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; Verificate in particolare: la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei rappresentanti, amministratori e soci; la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria; la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
Dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, codice fiscale n. 92071810649, ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda. L'associazione viene iscritta dalla data del presente provvedimento al n. 52 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 21 luglio 2009
Il direttore generale: Frunzio |
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