Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 13 ottobre 2009 |
Riconoscimento, al sig. Hamdi Abdelsadek Abouelenein Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Hamdi Abdelsadek Abouelenein Mohamed, nato a Giza (Egitto) il 21 ottobre 1981, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingegnere» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere, sez. A settore industriale; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bachelor in Ingegneria di potenza meccanica», conseguito presso l'«Universita' del Cairo» 13 agosto 2006; Considerato inoltre che e' iscritto presso l'«Ordine egiziano degli Ingenieri del Cairo» come attestato in data 27 ottobre 2008; Preso atto dell'esperienza professionale documentata; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 4 giugno 2009 e del 10 luglio 2009; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze di servizi sopra citate; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici, 3) impianti industriali, 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1 Al sig. Hamdi Abdelsadek Abouelenein Mohamed, nato a Giza (Egitto) il 21 ottobre 1981, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2 Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3 La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici, 3) impianti industriali, 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale. Roma, 13 ottobre 2009
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale». |
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