Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2009 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) - biennio economico 2008-2009.

Il giorno 12 novembre 2009 alle ore 9,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
organizzazioni sindacali:
CGIL FP (non firma)
CISL/FPS (firmato)
UIL/PA (firmato)
UGL/FEDEP (firmato)
COBAS PI (non firma)
confederazioni:
CGIL (non firma)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
UGL (firmato)
COBAS (non firma)
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) per il biennio economico 2008-2009.
 
Allegato

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in avanti CNEL o amministrazione).
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I

Valutazione dell'amministrazioni in relazione ai propri obiettivi
istituzionali
Art. 2.

Valutazione e misurazione dell'attivita' amministrativa e dei servizi
pubblici

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attivita', il CNEL, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispira la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacita' e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intende conseguire.
2. A tal fine, l'Amministrazione si dota di strumenti idonei a consentire una «gestione orientata al risultato», che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi di azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.
3. Tali programmi di azione, inoltre, saranno principalmente destinati:
alle attivita' dell'Amministrazione, in relazione alle proprie competenze istituzionali;
agli utenti interni, che per lo piu' svolgono un'attivita' di supporto dell'Amministrazione oppure a vantaggio degli stessi dipendenti della medesima.
4. Nella programmazione delle attivita' da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:
a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettivita';
b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilita' delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'ampliamento degli orari e la riduzione dei tempi di attesa, nonche', in generale, dei tempi di svolgimento delle attivita';
c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attivita' interne, amministrative e di supporto;
d) il conseguimento di una maggiore economicita' della gestione.
5. In questo quadro di riferimento, il CNEL assicura l'istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attivita' ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualita'.
6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, il CNEL dovra', in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;
identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;
individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalita' coinvolte;
indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.
7. Con cadenza annuale, il CNEL deve procedere alla valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttivita' conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall'utenza, nonche' dei servizi e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale puo' essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticita', e limitare i casi di mancato raggiungimento degli stessi.
8. Il CNEL deve rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la piu' ampia trasparenza e pubblicita'. Tali risultati vengono utilizzati dall'Amministrazione anche per definire successive misure di miglioramento dell'attivita' e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno.
9. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Amministrazione, organizzazioni sindacali in merito alla misurazione dell'attivita' e delle prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.
10. La verifica dell'attivita' amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce un momento essenziale e preventivo che potra' consentire la valutazione, secondo canoni di oggettivita' e trasparenza, delle strutture/uffici e di tutto il personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL del 18 novembre 2008.

Art. 3.

Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture
organizzative

1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura puo' adottare procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell'attivita' delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale.
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attivita' ordinaria della struttura interessata prioritariamente nell'ambito delle aree di risultato di cui all'art. 2, comma 4 e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttivita' collettiva ed individuale.
3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali, integrabili dal CNEL:
in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovra' in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;
con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo le procedure di cui all'art. del CCNL del 18 novembre 2008. E' disapplicato il comma 2 dell'art. 6 del CCNL del 18 novembre 2008.

Titolo III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 4.
Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 13 CCNL del 18 novembre 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 5.
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sul TFR, sull'indennita' di cui all'art. 9, comma 4 (codice disciplinare) ed all'art. 11, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 18 novembre 2008, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 14 del CCNL del 18 novembre 2008.

Art. 6.
Fondo unico di amministrazione

1. Al fine di incentivare la produttivita' dei dipendenti, il Fondo unico di amministrazione di cui all'art. 71 (Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001, sara' integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:
le risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67, comma 5 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che saranno recuperate, con le modalita' previste dall'art. 61, comma 17;
una quota parte degli eventuali risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria per il 2009), realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 2, comma 33 della medesima legge finanziaria.

Art. 7.
Indennita' d'amministrazione

1. L'indennita' di cui all'art. 15 del CCNL del 18 novembre 2008 e' incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, nelle misure previste nell'allegata Tabella C.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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