Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 ottobre 2009
Riconoscimento, al sig. Lozano Bazan Martin Armando, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 14 ottobre 2009, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dal sig. Lozano Bazan Martin Armando in Peru', quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato;
Vista la nuova richiesta di correzione di alcune inesattezze nel detto decreto, inviata dal sig. Lozano Bazan Marin Armando;
Ritenuto che il decreto datato 14 ottobre 2009 sia sostituito integralmente dal seguente decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Lozano Bazan Martin Armando, nato a Lima (Peru') il 13 marzo 1964, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui e' in possesso, conseguito in Peru', ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachiller en Derecho» presso l'«Universidad de San Martin de Porres» nel dicembre 1992;
Considerato che il richiedente risulta aver conseguito il titolo professionale di «Abogado» nell'agosto 1993 presso la stessa universita' e di essere iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Lima» dall'ottobre 1993;
Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 10 luglio 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Rilevato che sussistono molte differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Sassari in data 10 marzo 2008 valido fino al 6 aprile 2013;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1
Al sig. Lozano Bazan Martin Armando, nato a Lima (Peru') il 13 marzo 1964, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.
Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 29 ottobre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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