Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 29 ottobre 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Brahimsulaj Aferdita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Brahimsulaj Aferdita, nata a Gjegjan (Albania) il 5 settembre 1978, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Avokat», conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'Universita' degli studi di Perugia in data 18 ottobre 2006 e che detto titolo e' stato riconosciuto equipollente in Albania; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» della Repubblica di Albania dal 18 ottobre 2006, n. 3706; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 settembre 2009; Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza dei servizi di cui sopra; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura di Perugia, in data 7 aprile 2008; Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1 Alla sig.ra Brahimsulaj Aferdita, nata a Gjegjan (Albania) il 5 settembre 1978, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2 L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote. |
| Art. 3 Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 29 ottobre 2009
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda; b) la prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale; c) la prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense; d) la candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta; e) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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