Gazzetta n. 276 del 26 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 ottobre 2009 |
Quantificazione dell'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008 derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il comma 31 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che a decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 313 milioni di euro e che in sede di ripartizione del fondo cosi' rideterminato si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31; Visto il comma 32 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone che, entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni degli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008 e che a seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31; Visto il comma 32-bis che prevede che le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 23 a 29 e che, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale; Considerato che per le finalita' previste dal terzo periodo del citato comma 31 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in sede previsionale, il capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (fondo ordinario) e' stato integrato per l'anno 2008 dell'importo di 100 milioni di euro in termini di competenza; Tenuto conto dell'allegato elenco degli enti che hanno inviato le certificazioni attestanti le riduzioni di spesa previste dal citato comma 32, art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo il modello di certificazione per l'acquisizione dei dati approvato con decreto ministeriale del 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2008; Ritenuto di condividere la proposta del Ministero dell'interno volta ad escludere dal rimborso gli enti che risultano inadempienti alla trasmissione della certificazione, al fine di non procrastinare ulteriormente il riparto delle somme disponibili tra gli enti locali interessati; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 24 settembre 2009.
Decreta:
Art. 1
L'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'art. 2, commi da 23 a 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' determinato con l'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
Con separato provvedimento si provvede all'adeguamento, in termini di cassa, del fondo ordinario dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2009 dell'importo di 100 milioni di euro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 30 ottobre 2009
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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