Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2009, n. 171
Regolamento di modifica dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1;
Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica dell'articolo 51 dello Statuto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione;
Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Decreta:

Art. 1
1. Il comma 2 dell'articolo 51 dello statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, e' cosi' sostituito:
«2. il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana puo' essere nominato per non piu' di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 2009

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 161



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490:
«2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
- Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 recante: «Disposizioni urgenti per snellire ed incrementare la funzionalita' della Croce rossa italiana», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 gennaio 2005, n. 1, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2004, n. 273.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
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