Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 novembre 2009
Riconoscimento, alla prof.ssa Verena Kiebacher, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Verena Kiebacher;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;
Visto l'art. 7, del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata e' esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica e' avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonche' al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto:
diploma di istruzione superiore:
«Magistra der Philosophie» Geschichte, Studienzweig: Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an höheren Schulen); Deutsche Philologie, Studienzweig: Deutsche Philologie» (Lehramt an höheren Schulen), rilasciato il 28 aprile 2004 dall' Universita' «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria);
«Abschlussbestätigung» (attestato di formazione pedagogica), conseguito presso Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung dell'Universita' di Innsbruck (Austria);
«Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (Italiano e Inglese), rilasciato da «Höhere Technische Bundes - Lehr - und Versuchsanstalt» di Innsbruck il 1° settembre 2005; posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Verena Kiebacher, nata a Vipiteno (Bolzano) il 20 aprile 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:
93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine;
98/A Tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: Dutto
 
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