Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 novembre 2009
Modalita' di pubblicazioni dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
Considerato che il comma 7 ultima parte del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno devono essere disciplinate le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento;
Ritenuto di individuare le modalita' di pubblicazione;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con il parere in data 29 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1

Il decreto di conclusione del procedimento di cui all'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e' pubblicato, entro cinque giorni dall'adozione, nel sito del Ministero dell'interno ed e' consultabile solo a partire dal sito stesso nella sezione dedicata (banner web).
 
Art. 2

La pubblicazione del decreto nel sito e' consentita per un periodo di sei mesi.
A scopo di documentazione storica e di mantenimento del patrimonio informativo del Ministero dell'interno il decreto, decorso il termine di sei mesi, e' reso accessibile esclusivamente nella sezione «storica» del sito, consultabile solo a partire dal sito stesso.
 
Art. 3

La pubblicazione nel sito del decreto deve avvenire nel rispetto dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
Art. 4

Dell'avvenuta pubblicazione del decreto nel sito e' data diffusione nazionale con pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 5

Non sono consentite forme di pubblicita' diverse da quelle previste nel presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 134
 
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