Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche del 1º ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e per fronteggiare gli eventi alluvionali del mese di dicembre 2008. (Ordinanza n. 3825).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina»;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto in data 8 ottobre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009»;
Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere ulteriori misure idonee a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sopra citati;
Viste le richieste del sindaco di Messina;
Viste le richieste del 16 e del 28 ottobre 2010 del Ministero dell'interno;
Viste le note del presidente della regione Siciliana in data 13, 20 e 26 novembre 2009;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive ed economiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 che hanno colpito la provincia di Messina, il Commissario delegato, e' autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) un contributo per i danni subiti pari a euro 1000 mensili ai titolari di attivita' ubicate in edifici o aree sgomberate con provvedimento delle autorita'. Il contributo e' erogato fino alla sistemazione dell'attivita' in altri locali e in ogni caso per non oltre 12 mesi;
b) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;
c) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.
2. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 le parole «nel limite di euro 100» sono sostituite dalle parole «nel limite di euro 200».
 
Art. 2

1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento calamitoso nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, e' concessa, fino al 30 giugno 2010, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010.
3. Per i soggetti che alla data dell'evento calamitoso erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, sono sospesi, fino al 30 giugno 2010 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.
4. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni indicati all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 maggio 2010 le rate in scadenza entro la predetta data.
 
Art. 3

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
 
Art. 4

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata la corresponsione della maggiorazione del trattamento di turno e dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 200 ore mensili pro-capite, fino al 31 ottobre 2009 e di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 dicembre 2009. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' corrisposta, fino al 31 dicembre 2009, un'indennita' mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e di rischio prevista dal proprio ordinamento. Al predetto personale, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, e' altresi' corrisposto il trattamento di missione.
2. In favore del personale in servizio presso i Centri di assistenza e pronto intervento, impiegato nell'emergenza, e' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.
3. Al comma 7 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 dopo le parole «al ripristino di mezzi e materiali» inserire le seguenti «ivi compreso quelli dei Centri di assistenza e pronto intervento del Ministero dell'interno».
4. Al personale statale, regionale e degli locali direttamente impegnato nell'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente reso nel limite 150 ore mensili fino al 30 novembre 2009 e 50 ore mensili fino al 31 dicembre 2009.
5. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa, a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 50% della medesima fino al 31 dicembre 2009.
6. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' che il Commissario delegato dovra' svolgere per il superamento dell'emergenza, il medesimo e' autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente alla pubblica amministrazione posto in posizione di comando o distacco nel limite massimo di quindici unita', previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Dal 1° gennaio 2010 e fino al termine dello stato d'emergenza al personale di cui al comma 4 direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
8. Dal 1° gennaio 2010 e fino al termine dello stato d'emergenza al personale di cui al comma 5 direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione in misura non superiore al 25% della medesima.
9. Ai soggetti attuatori qualora pubblici dipendenti anche in quiescenza e' riconosciuta l'indennita' di cui al comma 8.
10. Il Commissario delegato provvede con appositi provvedimenti alla individuazione del personale nonche' alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi precedenti stabilendo limiti e procedure alla loro erogazione tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili.
11. Per supportare il Commissario delegato nelle attivita' di mitigazione del rischio geomorfologico ed idraulico il medesimo e' autorizzato a stipulare dieci contratti di lavoro a tempo determinato con geologi ed ingegneri con specializzazione in idraulica e geotecnica in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinque unita', sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la durata dello stato d'emergenza.
12. Il personale di cui al comma 11 potra' essere destinato anche alle attivita' del soggetto attuatore.
13. All'art. 1, comma 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 dopo le parole: «Croce Rossa Italiana» sono aggiunte le parole: «Capitaneria di Porto».
14. Le spese di cui al presente articolo, debitamente documentate, sono trasmesse, ai fini del rimborso, al Commissario delegato.
 
Art. 5

1. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale, intestata al Soggetto attuatore-Sindaco di Messina, ove il Commissario delegato puo' far confluire le somme necessarie per il pagamento delle spese sostenute dal medesimo soggetto e regolarmente autorizzate.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 6

1. Nei confronti dei contribuenti che, alla data del 1° ottobre 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni e nelle frazioni di comune di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, sono sospesi dal 2 novembre 2009 al 31 maggio 2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualita' di sostituto d'imposta.
3. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta ai sensi del comma 1, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 7

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, citato in premessa, il direttore regionale ANAS S.p.A. Sicilia e' nominato soggetto attuatore per provvedere, in termini di somma urgenza, ai necessari interventi sulla viabilita' della strada statale n. 113 «Settentrionale Sicula» nei comuni di Gioiosa Marea e Piraino in provincia di Messina, e per l'eventuale messa in sicurezza di altri punti critici che insistono sulla medesima strada statale.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il soggetto attuatore puo' avvalersi delle deroghe di cui al comma 6.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del soggetto attuatore sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza dei servizi da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza dei servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opera di competenza regionale, la decisione e' rimessa alla giunta della Regione Sicilia, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
5. Il soggetto attuatore provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
6. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo il soggetto attuatore e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 141 e 241 e successive modificazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14 bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;
decreto Ministro infrastrutture e trasporti n. 399 del 12 maggio 2009.
7. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie gia' stanziate dall'ANAS S.p.A.
 
Art. 8

1. Al fine di supportare il Commissario delegato nella valutazione tecnica e pianificazione delle attivita' di prevenzione e mitigazione del rischio e di protezione civile, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad istituire una apposita struttura di missione, nel limite di sette unita', composta da personale del Dipartimento della protezione civile e dei Centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, e ad avvalersi di due esperti di comprovata esperienza nel settore della protezione civile e di due unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la durata dello stato d'emergenza, nonche', in particolare ad avvalersi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ed il Dipartimento di scienza della Terra dell'Universita' di Firenze.
2. Il personale della struttura di missione di cui al comma 1 puo' essere autorizzato ad effettuare fino a 70 ore di lavoro straordinario mensile in deroga alla normativa vigente.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede a valere sul fondo della protezione civile.
 
Art. 9

1. Al fine di sviluppare una efficace azione di prevenzione e previsione dei rischi sul territorio regionale il Dipartimento regionale della protezione civile provvede alla realizzazione urgente della Sala operativa regionale integrata e Centro funzionale e annessi spazi operativi per l'emergenza nell'aereoporto di Palermo Boccadifalco. A tal fine possono essere usati fondi statali e regionali all'uopo destinati.
 
Art. 10

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4 e 6 si provvede a carico dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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