Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 novembre 2009 |
Revoca del decreto 11 maggio 2009 e riconoscimento, al sig. Pissettaz Jean Francois Henri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di commercialista ed esperto contabile. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; Vista l'istanza del sig. Pissettaz Jean Francois Henri, cittadino francese, nato a Annecy il 19 luglio 1949, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Expertise comptable» conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»; Considerato che il richiedente e' in possesso dei titoli «Diplome d'etudes comptables superieures», «certificat d'etudes comptables superierures» conseguiti presso l'«Accademie de Lyon» rispettivamente nelle sessioni 1970 e 1971,«certificat superior juridique et fiscale» rilasciato dal «Ministere de l'Education» come attestato, gennaio 1980, «Diplome d'expertise comptable» rilasciato dal «Ministere de l'Education nationale» nel dicembre 1985; Considerato che e' iscritto all'«Ordre des Experts comptables et des comptables agrees» dal 1° gennaio 1986 ed e' iscritto alla «Compagnie regional des commisaires aux comptes» dal 1° gennaio 1986; Considerato che, con decreto dell'11 maggio 2009, al sig. Pissettaz e' stato riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. B, previo il superamento di determinate misure compensative; Considerato che, con ricorso straordinario dell'8 settembre 2009, il sig. Pissettaz ha chiesto l'annullamento del decreto sopra menzionato e che, con istanza in data 2 ottobre 2009 ha altresi' chiesto al Ministero della giustizia di annullare il decreto stesso e di adottare un nuovo provvedimento di riconoscimento del titolo professionale dell'interessato per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. A; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2009; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata; Tenuto conto, difformemente da quanto ritenuto con il decreto dell'11 maggio 2009, che deve essere considerato il peculiare percorso accademico professionale seguito in Francia dall'interessato e in particolare che: al fine di conseguire il «Diplome d'expertise comptable» sopra indicato ha seguito un percorso universitario quadriennale; l'ordinamento francese riconosce all'expert comptable competenze analoghe a quelle attribuite in Italia ai dottori commercialisti iscritti alla sez. A dell'albo professionale; il sig. Pissettaz e' inoltre in possesso del titolo di «Expert Judiciaire» in contabilita' presso la Corte di Appello di Chambery dal 23 novembre 1990; il sig. Pissettaz ha documentato di aver svolto attivita' professionale nel settore di interesse da oltre vent'anni; Ritenuto peraltro che permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» - sezione A - e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative, ai sensi dell'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007; Ritenuto pertanto di dover revocare il decreto dell'11 maggio 2009 e di dovere di conseguenza e per quanto sopra di ragione riconoscere il titolo professionale del richiedente subordinatamente al superamento di una prova attitudinale; Visto l'art. 22.2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
E' revocato il decreto dell'11 maggio 2009 con cui al sig. Pissettaz veniva riconosciuto il titolo professionale francese quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. B, previo il superamento di determinate misure compensative. |
| Art. 2
Al sig. Pissettaz Jean Francois Henri, cittadino italiano, nato a Annecy il 19 luglio 1949, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 3
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 2) diritto fallimentare; 3) diritto commerciale; 4) diritto tributario e relativo contenzioso; 5) diritto civile; 6) deontologia e legislazione professionale; 7) diritto processuale civile. |
| Art. 4
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 23 novembre 2009
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. |
|
|
|