Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 settembre 2009
Inclusione delle sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tubefenpirad nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad;
Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame;
Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva n. 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
Considerato che per le sostanze attive bensulfuron,
5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio,
p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, e' necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva n. 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata;
Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva n. 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva n. 2009/11/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva n. 2009/11/CE si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;
Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);

Decreta:

Art. 1

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad sono aggiunte, fino al 31 ottobre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 30 aprile 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopra citate, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2009 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° novembre 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 3

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 ottobre 2009 nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 aprile 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 ottobre 2009, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2012; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2014; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 4

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, relativi alle singole sostanze attive, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 5

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 ottobre 2010.
2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 30 aprile 2011.
3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 aprile 2013.
4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino 30 aprile 2015.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 15 settembre 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 238
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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