Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2009 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.


Conto corrente semplice

Il provvedimento del 29 luglio 2009, recante «Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», prevede la facolta' degli intermediari di offrire ai consumatori un prodotto - denominato «Conto corrente semplice» - destinato a una clientela con esigenze di base e avente caratteristiche standard definite, a pena di nullita', dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob (sez. III, paragrafo 4 del provvedimento).
Il «Conto corrente semplice» permette al cliente, a fronte di un canone annuo fisso, di usufruire di un numero determinato di operazioni e di servizi stabilito dalla Banca d'Italia sulla base di un accordo tra l'ABI e la maggioranza delle associazioni dei consumatori facenti parte del CNCU (di seguito, l'Accordo).
L'Accordo, che e' allegato ed e' parte integrante delle presenti disposizioni, e' stato sottoscritto in data 28 ottobre 2009. Per l'individuazione della tipologia di servizi e del numero di operazioni compresi nel «Conto corrente semplice» si fa quindi rinvio all'elenco contenuto nella pagina 4 dell'Accordo.
Ferma restando l'applicazione al «Conto corrente semplice» delle previsioni di cui alla sez. III, paragrafo 4, del provvedimento del 29 luglio 2009, gli intermediari:
e il numero di operazioni indicati nell'elenco contenuto nell'Accordo, al fine di consentire ai consumatori un agevole confronto - a parita' di servizi offerti - tra i canoni richiesti da diversi intermediari;
b) qualora il cliente effettui in corso d'anno un numero di operazioni superiore a quelle incluse nell'Accordo, possono richiedere il pagamento di compensi ulteriori rispetto al canone annuo purche' - in coerenza con quanto dichiarato nell'Accordo con riferimento alle finalita' di inclusione finanziaria del prodotto - essi siano in linea con quelli previsti per i conti correnti offerti ai consumatori con esigenze di base. Gli intermediari indicano chiaramente nel foglio informativo, nel documento di sintesi e nel contratto relativi al «Conto corrente semplice»: i) la possibilita' che possa essere richiesto il pagamento di costi ulteriori rispetto al canone annuo per le operazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nell'Accordo; ii) i costi inerenti a tali operazioni aggiuntive. Inoltre, se nel periodo di riferimento si sono registrati costi aggiuntivi rispetto al canone, l'informativa periodica che l'intermediario predispone riporta in modo evidente, in apertura, le frasi: «Attenzione: i costi addebitati sono piu' elevati del canone fisso perche' e' stato effettuato un numero di operazioni superiore a quello previsto. Per conoscere il numero massimo di operazioni incluse nel canone e' possibile consultare l'ultimo documento di sintesi inviato.»;
c) consentono al cliente di venire a conoscenza in modo agevole e senza oneri del numero di operazioni effettuate (es. consentendo un elenco movimenti tramite ATM illimitato e gratuito);
d) effettuano gratuitamente tutte le comunicazioni al cliente inerenti all'applicazione di modifiche unilaterali al contratto di «Conto corrente semplice»;
e) calcolano l'ISC del «Conto corrente semplice» sulla base dei soli servizi e operazioni inclusi nell'elenco di cui all'Accordo;
f) utilizzano la denominazione di «Conto corrente semplice» in tutti i documenti di trasparenza relativi a questo contratto e precisano all'inizio del foglio informativo, sotto il titolo, che si tratta del prodotto avente le caratteristiche standard previste dalla Banca d'Italia.
Gli intermediari che offrono il «Conto corrente semplice» segnalano questa circostanza alla Banca d'Italia, che provvedera' a pubblicare un apposito elenco sul proprio sito web www.bancaditalia.it. Con comunicazione successiva verranno fornite indicazioni operative circa le modalita' di invio di tale segnalazione.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso verra' altresi' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.
Roma, 27 novembre 2009

Il direttore generale: Saccomanni
(1) I clienti possono comunque effettuare altre tipologie di
bonifici, diverse dal «bonifico SEPA con addebito in c/c» incluso
nell'Accordo (es. bonifici transfrontalieri verso Paesi non
SEPA), nel rispetto di quanto previsto dalla successiva lettera
b).
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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