Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 17 novembre 2009 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, del trattamento di cui all'articolo 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le societa' «Gabetti Property Solution Agency S.p.a.» e «Gabetti Property Solution S.p.a.». (Decreto n. 48294). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - con il quale e' stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 28 maggio 2009, relativo alle societa' Gabetti Property Solution S.p.a. e Gabetti Property Solution Agency S.p.a., per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - in favore dei lavoratori licenziati dalle predette societa'; Viste le istanze presentate in data 4 agosto 2009 dalle societa' Gabetti Property Solution S.p.a. e Gabetti Property Slution Agency S.p.a., ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore dei lavoratori licenziati; Visti gli elenchi presentati in data 18 settembre 2009 dalla societa' Gabetti Property Solution S.p.a. e Gabetti Property Solution Agency S.p.a., ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore rispettivamente di: 28 unita' lavorative della societa' Gabetti Property Solution S.p.a.; 228 unita' lavorative della societa' Gabetti Property Solution Agency S.p.a.; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1 Ai sensi dell'art. 19, comma 10 - bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 28 maggio 2009, in favore di un numero massimo di 228 unita' lavorative della societa' Gabetti Property Solution Agency S.p.a. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' Gabetti Property Solution Agency S.p.a., sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.467.735,20 (duemilioniquattrocentosessantasettemilasettecentotrentacinque/20). Matricola INPS: 4922688403 |
| Art. 2 Ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 - bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 28 maggio 2009, in favore di un numero massimo di 28 unita' lavorative della societa' Gabetti property solution S.p.a. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' Gabetti Property Solution S.p.a., sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 303.055,20 (trecentotremilacinquantacinque/20). Matricola INPS: 4929545961 |
| Art. 3 L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 2.770.790,40 gravera' sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. |
| Art. 4 Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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