Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 novembre 2009
Conferimento a «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-septiesdecies del regolamento (CE) n. 1234/07, per la DOC «Modena» o «di Modena».


IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexiesdecies e 118-septiesdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2009, con il quale e' stata individuata la societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» come soggetto conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 118-septiesdecies del regolamento (CE) n. 1234/07;
Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Modena» o «di Modena» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Vista la nota inoltrata dalla competente Regione Emilia-Romagna con la quale e' stata individuata «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale organismo di controllo della DOC sopra citata, ed il parere favorevole espresso dalla medesima regione sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'organismo di controllo;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari inoltrata da «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1
1. La societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septiesdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Modena» o «di Modena» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2
1. La societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», autorizzata, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione, preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo.
 
Art. 3
1. Dal momento che l'autorizzazione all'organismo «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» ad eseguire il controllo sulla DOC «Modena» o «di Modena» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione e' in atto, l'organismo autorizzato potra' accettare da ciascun aderente al circuito tutelato autodichiarazioni di conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, per le fasi produttive precedenti all'avvio del controllo.
 
Art. 4
1. L'organismo di controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. L'organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5
1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ed alla Regione Emilia-Romagna gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di controllo e certificativa.
2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovra' procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.
 
Art. 6
1. L'organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalla competente Regione Emilia-Romagna.
2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
 
Art. 7
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto ha validita' di tre anni dalla data di emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: La Torre
 
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