Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Frentane».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Frentane»;
Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Allegato

Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE FRENTANE»
Art. 1.
Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.
Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi;
l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colline Frentane» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualita'.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Colline Frentane», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della maggiorazione prevista dal d.m. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:
tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline Frentane» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol. per la tipologia bianco;
10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;
10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Colline Frentane» bianco 10,00% vol.;
«Colline Frentane» rosso e rosato 10,50% vol.;
«Colline Frentane» novello 11,00% vol.;
«Colline Frentane» passito secondo la vigente normativa;
«Colline Frentane» con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Art. 7.
Etichettatura e designazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline Frentane» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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