Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 17 novembre 2009 |
Riconoscimento, al sig. Garcia Etienne Carlos Alberto, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza, in data 15 settembre 2008, con la quale il sig. Garcia Etienne Carlos Alberto, nato a Tampico (Stato di Tamaulipas, Messico) il 9 novembre 1972, cittadino messicano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Medico Cirujano», rilasciato in data 1° ottobre 1999 dall'«Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Monterrey» con sede a Monterrey (Stato di Nuevo Leon, Messico), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella riunione del 9 dicembre 2008; Vista la definitiva decisione della citata Conferenza dei servizi, che, nella riunione del 16 giugno 2009, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007; Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Garcia Etienne Carlos Alberto e' risultato idoneo; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Medico Cirujano», rilasciato in data 1° ottobre 1999 dall'«Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Monterrey» con sede a Monterrey (Stato di Nuevo Leon, Messico) al sig. Garcia Etienne Carlos Alberto, nato a Tampico (Stato di Tamaulipas, Messico) il 9 novembre 1972, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 2. Il dott. Garcia Etienne Carlos Alberto e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2009
Il direttore generale: Leonardi |
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