Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 novembre 2009 |
Anticipazione alla provincia de L'Aquila dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, che dispone la sospensione del termine per l'adempimento degli obblighi tributari; Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 16 aprile 2009, n. 3, emanato in qualita' di Commissario delegato, che ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo; Visti gli articoli 1 e 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede, tra l'altro, la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi; Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti e alla ripresa degli stessi nella provincia di L'Aquila; Visto l'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 che aggiunge all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009 il comma 3-bis, il quale prevede che gli importi dei tributi di spettanza della provincia di L'Aquila non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati al predetto ente dallo Stato, secondo le modalita' definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che, a decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariali a favore della provincia di L'Aquila di importi pari alle anticipazioni concesse; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010; Considerata la necessita' di anticipare alla provincia di L'Aquila gli importi dei tributi di spettanza della stessa non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari fino alla ripresa degli stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del provvedimento
1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' per la determinazione dell'importo da anticipare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, alla provincia di L'Aquila, a copertura dei tributi di spettanza della medesima non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari prevista dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009. |
| Art. 2
Determinazione, attribuzione e recupero dell'anticipazione dei tributi
1. L'importo dell'anticipazione dei tributi di spettanza della provincia di L'Aquila e' determinato sulla base dei dati, di cassa, concernenti l'addizionale sul consumo di energia elettrica, l'imposta provinciale di trascrizione, l'imposta R.C.A., il tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come risultanti dal certificato di conto consuntivo per l'anno 2007, predisposto dall'ente interessato ed acquisito dal Ministero dell'interno. 2. L'importo di cui al comma 1 e' attribuito alla provincia di L'Aquila dal Ministero dell'interno, nel limite della somma di 4 milioni di euro, a valere sul capitolo di spesa numero 1316. 3. Con successivo decreto sono disciplinate le modalita' per il recupero dell'importo anticipato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2009
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 352 |
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