Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 2 dicembre 2009, n. 182 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1769): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 16 settembre 2009. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 settembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 30 settembre e 21 ottobre 2009. Esaminato in aula e approvato il 21 ottobre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2851): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 ottobre 2009, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XIV. Esaminato dalla III commissione 28 ottobre e 5 novembre 2009. Esaminato in aula il 9 novembre 2009 e approvato, il 12 novembre 2009. |
| Allegato
ACCORDO MARITTIMO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
Il Governo della Repubblica Italiana
il Governo della Repubblica Araba d'Egitto,
QUI DI SEGUITO denominati le «Parti Contraenti», DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo del trasporto marittimo tra i due Paesi e con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del trasporto marittimo internazionale, sulla base del principio della liberta' della navigazione mercantile e dell'uguaglianza e dei reciproci vantaggi; TENENDO in mente i principi stabiliti dal Diritto internazionale e, in particolare, dalle Convenzioni marittime internazionali delle quali entrambi i Paesi sono parte; HANNO convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Campo di applicazione
1. Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica Italiana ed al territorio della Repubblica Araba d'Egitto. 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto marittimo internazionale tra le Parti Contraenti. 3. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle attivita' di trasporto legalmente riservate a ciascuna Parte Contraente, ed in particolare ai servizi portuali (quali il rimorchio, il salvataggio ed il pilotaggio), alla navigazione costiera ed al cabotaggio, alla pesca marittima, alla navigazione in acque interne ed alla navigazione nel Canale di Suez.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo: I. L'espressione "nave di una Parte Contraente" indica ogni nave immatricolata nel Registro o Registri navali di quella Parte Contraente e battente la sua bandiera, di proprieta' o utilizzata da persone fisiche o giuridiche che abbiano la nazionalita' di quella Parte Contraente. 2. L'espressione "nave utilizzata dalle Societa' nazionali di Navigazione di una Parte Contraente" indica ogni nave di una Parte Contraente, nonche' ogni nave noleggiata dalle sue Societa' nazionali di Navigazione, con l'eccezione delle navi che fanno parte delle seguenti categorie indicate da a) a j). 3. Le espressioni "nave di una Parte Contraente" e "nave utilizzata dalle Societa' nazionali di Navigazione di una Parte Contraente", in particolare, non includono: a) le navi da guerra; b) ogni altra nave utilizzata dalle Forze Armate ed ogni altra nave dove si trova personale militare in servizio; c) le navi governative adibite a scopi non commerciali; d) le navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; e) le navi ospedale; f) le navi da pesca; g) le navi destinate all'esercizio dei servizi marittimi nei porti, nelle rade e sulle spiaggie, compreso il rimorchio, il pilotaggio, l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento marino; h) le navi scuola o di addestramento; i) le unita' da diporto; e: j) le navi adibite al trasporto di rifiuti tossici. 4. L'espressione "Societa' nazionale di Navigazione" indica ogni Societa' di Navigazione mercantile dichiarata tale dall'Autorita' marittima nazionale competente, in conformita' alla propria legislazione nazionale. 5. L'espressione "Autorita' marittima nazionale competente" indica: a) per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; b) per la Repubblica Araba d'Egitto, l'Autorita' Nazionale Competente; il Settore del Trasporto Marittimo e l'Autorita' Marittima; l'Autorita' Egiziana per la Sicurezza Marittima. 6. L'espressione "membro di equipaggio" indica il Comandante ed ogni altra persona che sia impiegata a bordo della nave, il cui nome figuri nel ruolo di equipaggio e che eserciti funzioni relative alla direzione, alla manutenzione ed alla gestione della nave medesima.
ARTICOLO 3
Liberta' di navigazione
1. Per garantire l'effettiva attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti riconfermano la loro osservanza del principio di liberta' della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della navigazione tra le due Parti. Esse si asterranno, altresi', dall'adottare misure che possano limitare l'attivita' delle navi utilizzate dalle Societa' di Navigazione delle due Parti Contraenti. 2. Ciascuna Parte Contraente non impedira' alle navi utilizzate dalle Societa' nazionali di Navigazione dell'altra Parte Contraente di trasportare merci tra i porti di quella Parte Contraente ed i porti di Paesi terzi. Ciascuna delle due Parti Contraenti non impedira' alle navi delle Societa' di Navigazione di Paesi terzi di trasportare merci tra i porti di ciascun Paese. 3. Ambedue le Parti Contraenti si sforzeranno di attuare i principali strumenti internazionali concernenti la sicurezza delle navi, la protezione dell'ambiente marino, la "security" marittima (Codice ISPS), nonche' le condizioni sociali dei marittimi. Nel campo della "security" marittima, la competenza riservata alla Commissione Europea dal Regolamento (CE) 725/2004 del Consiglio dell'Unione Europea, in data 31 marzo 2004, sara' sempre rispettata dalla Parte italiana, in virtu' della sua appartenenza alle Comunita' Europee. Entrambe le Parti incoraggeranno, inoltre, la cooperazione tra le loro Autorita' competenti per l'applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di ricerca e soccorso della vita umana in mare, sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente marino e soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima. ARTICOLO 4 Trattamento delle navi nei porti 1. Alla luce del principio di reciprocita' e nonostante gli obblighi giuridici interni, ciascuna Parte Contraente riservera' alle navi dell'altra Parte Contraente, che facciano scalo nei suoi porti, lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, ivi compreso: a) la liberta' d'ingresso nei porti; b) lo scalo e la partenza dai porti; c) il pagamento delle tasse e delle tariffe, nonche' dei diritti marittimi, riferiti ai servizi portuali; d) i diritti e le tasse portuali; e) l'utilizzo di attrezzature portuali per le operazioni connesse al carico ed allo scarico; f) l'utilizzo di impianti e servizi portuali destinati al carico ed allo scarico dei rifiuti di bordo; g) l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e delle merci. 2. Per quanto riguarda la tassa di ancoraggio, l'utilizzo di fari e di segnalazioni marittime o similari, il trattamento nazionale verra' applicato soltanto alle navi battenti bandiera delle Parti Contraenti. 3. Ciascuna Parte Contraente adottera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti nazionali, tutte le misure appropriate per evitare ritardi alle navi nei porti e semplificare, per quanto possibile, il disbrigo delle formalita' di frontiera, doganali, sanitarie e delle altre formalita' applicabili nei porti. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali e delle Autorita' marittime e portuali nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia doganale, di sanita' pubblica, di sicurezza delle navi e dei porti, di tutela contro l'inquinamento marino, di salvaguardia della vita umana, di trasporto di merci pericolose e di sostanze tossiche, loro identificazione, nonche' di ammissione degli stranieri. 5. Ciascuna Parte Contraente notifichera' all'altra Parte Contraente la propria legislazione ed i regolamenti nazionali concernenti le materie del presente articolo. In relazione all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'Italia notifichera' all'Egitto anche le norme comunitarie in vigore nelle materie di cui sopra. ARTICOLO 5 Nazionalita' delle navi e documenti di bordo 1. Ciascuna Parte Contraente riconosce la nazionalita' delle navi dell'altra Parte Contraente comprovata dai documenti che si trovano a bordo delle navi medesime e che sono rilasciati e riconosciuti dalle rispettive Autorita' marittime nazionali competenti, in conformita' alle proprie leggi e regolamenti. 2. Le navi di ciascuna Parte Contraente provviste di certificato di stazza, rilasciato in ottemperanza alla Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle Navi del 1969 o in ottemperanza alla legislazione vigente, saranno esentate da ulteriori stazzature nei porti dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente informera' l'altra Parte Contraente di ogni modifica nel proprio sistema di stazzatura, al fine di mettere in grado quest'ultima di determinare le condizioni di equivalenza. ARTICOLO 6 Documenti d'identita' dei marittimi 1. Ciascuna Parte Contraente riconosce i documenti d'identita' dei marittimi rilasciati dalle Autorita' marittime nazionali competenti dell'altra Parte Contraente. 2. I documenti d'identita' dei membri di equipaggio sono: a) per la Repubblica Italiana, il "Libretto di Navigazione"; b) per la Repubblica Araba d'Egitto, il "Passaporto dei Marittimi" o "Passaporto". ARTICOLO 7 Diritti ed obblighi dei marittimi nei porti di scalo 1. I membri di equipaggio, cittadini della Parte Contraente, titolari dei documenti d'identita' di cui all'articolo 6, sono autorizzati a scendere a terra se muniti di visto di ingresso. Qualora ne risultino sprovvisti, l'Autorita' di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascera' visti o altra autorizzazione di ingresso il prima possibile, a condizione che detti marittimi siano iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave. 2. Nelle questioni disciplinate dal presente articolo, la Parte italiana, in virtu' della sua appartenenza all'Unione Europea, assicurera' sempre il rispetto del Regolamento (CE) 415/2003 del Consiglio dell'Unione Europea in data 27 febbraio 2003, concernente il rilascio di visti in frontiera, inclusi quelli concessi ai marittimi in transito. Il principio di reciprocita' sara' applicato per quanto riguarda il trattamento dei marittimi nei porti di entrambe le Parti Contraenti. 3. I membri di equipaggio, cittadini di altri Paesi terzi, titolari dei citati documenti d'identita', sono altresi' autorizzati a scendere a terra. In tal caso, detti stranieri devono essere muniti di visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora i predetti stranieri risultino sprovvisti di tale visto, l'Autorita' di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascera' visti o altra autorizzazione di ingresso, a condizione che i marittimi interessati siano iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave. 4. I marittimi sopra menzionati possono soggiornare ovvero transitare, nel rispetto della legislazione vigente, nel territorio della Parte Contraente ove ha sede il porto. ARTICOLO 8 Diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri di equipaggio 1. Gli operatori di bordo, cittadini di una Parte Contraente, titolari dei documenti di identita' rilasciati da ciascuna Parte Contraente e citati all'articolo 6, che non risultino iscritti nella lista dei membri di equipaggio, possono transitare attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, allo scopo di raggiungere la nave, di essere trasferiti su di un'altra nave, ovvero di far rientro nel proprio Paese, solo se muniti di visto. L'Autorita' di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascera' visti o altra autorizzazione di ingresso, in caso di necessita' ed urgenza. In tale caso, detti stranieri dovranno esibire, unitamente al citato documento, il passaporto in corso di validita' o altro documento di identita' riconosciuto valido per l'ingresso nello Stato Contraente. 2. Nelle questioni disciplinate dal presente articolo, la Parte italiana, in virtu' della sua appartenenza all'Unione Europea, assicurera' sempre il rispetto del menzionato Regolamento (CE) 415/2003 del Consiglio dell'Unione Europea. 3. Gli operatori, citati al paragrafo 1, cittadini di altri Paesi terzi, sono altresi' autorizzati a transitare attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, allo scopo di raggiungere la nave, di essere trasferiti su di un'altra nave, ovvero di far rientro nel proprio Paese. Detti operatori dovranno esibire, unitamente al ricordato documento, il passaporto in corso di validita' o altro documento riconosciuto valido per l'ingresso nello Stato Contraente, corredato di visto, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora i predetti stranieri risultino sprovvisti di tale visto, l'Autorita' di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascera' visti o altra autorizzazione di ingresso, in caso di necessita' e di urgenza. 4. Se una persona titolare dei documenti di identita' di cui all'articolo 6 sbarca nel porto di una delle Parti Contraenti per ragioni di salute, le Autorita' competenti di quella Parte concederanno le autorizzazioni necessarie affinche' la persona interessata possa soggiornare nel proprio territorio nell'ipotesi di un suo ricovero e rientrare nel proprio Paese di origine o raggiungere un altro porto di imbarco, con qualsiasi mezzo di trasporto. 5. Le Parti Contraenti si riservano il diritto di negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona che, seppure titolare dei documenti sopraindicati, sia ritenuta indesiderabile dalle Parti stesse. 6. Le Parti Contraenti cooperano in ampia misura per prevenire e reprimere il contrabbando di migranti per via marittima, in conformita' al diritto internazionale del mare. ARTICOLO 9 Procedimenti giudiziari contro un membro di equipaggio 1. Se un membro di equipaggio di una nave di una Parte Contraente commette un reato a bordo della nave mentre quest'ultima si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte Contraente, le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto Internazionale del Mare (UNCLOS, 1982) saranno applicate. ARTICOLO 10 Sinistri marittimi 1. Se una nave di una delle due Parti Contraenti fa naufragio, si incaglia, subisce un'avaria od ogni altro sinistro marittimo nelle acque territoriali, nei porti o sulle coste dell'altra Parte Contraente, le Autorita' competenti di quest'ultima forniranno la stessa assistenza, per il salvataggio dell'equipaggio, dei passeggeri e delle merci che si trovano a bordo della nave in difficolta', riservata alle proprie navi ed ai carichi nazionali. 2. Le Autorita' competenti della Parte Contraente nel cui territorio la nave dell'altra Parte Contraente sia incorsa in un sinistro (avaria, naufragio, affondamento od ogni altro sinistro) notificheranno immediatamente l'evento al piu' vicino rappresentante consolare dell'altra Parte Contraente, avvieranno un'indagine sulle cause del sinistro e provvederanno ad ogni possibile assistenza per lo svolgimento di tale indagine, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti presso ciascuna Parte Contraente. 3. Il carico e le parti scaricati o recuperati dalla nave precisata al paragrafo 1 di questo articolo, purche' essi non siano destinati all'utilizzo ed al consumo nel territorio dell'altra Parte Contraente e soggetti a liquidazione doganale, non saranno sottoposti ad alcuna tassa doganale. Una notifica dell'evento sara' data alle Autorita' doganali il prima possibile al fine di una supervisione di detto carico e degli oggetti. 4. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno sottoposte alle leggi dello Stato che le ha organizzate. 5. Le operazioni di prevenzione e lotta all'inquinamento marino, conseguenti a sinistri marittimi ovvero ad atti involontari o deliberati, saranno sottoposte alle leggi dello Stato che ha organizzato e diretto l'operazione. 6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le leggi ed i regolamenti del Paese in cui la nave ha fatto naufragio relativi al deposito temporaneo dei carichi in porti determinati. ARTICOLO 11 Uffici di rappresentanza 1. Per consentire un ulteriore sviluppo dei rapporti nel settore della navigazione marittima e commerciale, le competenti Autorita' di ciascuna Parte consentiranno l'istituzione nel proprio territorio di Uffici di rappresentanza marittima dell'altra Parte Contraente, in conformita' ai regolamenti nazionali delle Parti Contraenti stesse, al fine di agevolare le operazioni connesse alla presenza delle proprie navi nei porti dell'altra Parte. 2. Le Parti Contraenti faciliteranno la concessione di visti e di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al personale e agli ispettori delle Societa' di Navigazione. ARTICOLO 12 Trasferimento dei redditi 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alle Societa' di Navigazione marittima dell'altra Parte Contraente il diritto di utilizzare i redditi e gli altri profitti realizzati nel proprio territorio a seguito delle attivita' svolte in applicazione del presente Accordo, per coprire le spese da effettuarsi sul posto. 2. Ciascuna Parte Contraente concedera' alle stesse Societa' il diritto di trasferire liberamente tali redditi e profitti sul territorio dell'altra Parte Contraente. 3. L'utilizzo ed il trasferimento dei redditi e dei profitti effettuati dalle stesse Societa' dovranno rispettare tutti gli obblighi fiscali, in conformita' alle procedure stabilite, previsti dalla legge dello Stato Contraente sul territorio del quale esse esercitano le loro attivita'. 4. Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto per evitare la Doppia Imposizione relativamente alle Imposte sui Redditi e per prevenire l'Evasione Fiscale, firmata a Roma il 7 maggio 1979, e successivi emendamenti, prevarranno. 5. I trasferimenti citati al paragrafo 2 saranno effettuati nel piu' breve tempo possibile, e senza altre limitazioni, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno in cui tali trasferimenti vengono richiesti. In assenza di tasso di cambio ufficiale, tali trasferimenti saranno effettuati al cambio di mercato prevalente per le transazioni correnti. ARTICOLO 13 Commissione Marittima Mista 1. Allo scopo di assicurare l' effettiva applicazione del presente Accordo, e' costituita una Commissione Marittima Mista, composta da esperti designati dalle Autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente. 2. La Commissione Marittima Mista esaminera' questioni di reciproco interesse nel campo della navigazione ed affrontera' ogni problema persistente che dovesse sorgere nel corso dell'applicazione del presente Accordo. 3. La Commissione si riunisce una volta all'anno, o piu' se necessario, alternativamente in ciascun Paese, su richiesta di ognuna delle Parti Contraenti. 4. Ogni controversia circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo sara' risolta dalla Commissione. Se quest'ultima non riuscisse a raggiungere nessuna conclusione, la contestazione sara' risolta attraverso i canali diplomatici. ARTICOLO 14 Revisione 1. Il presente Accordo potra' essere modificato o revisionato su richiesta di ciascuna Parte Contraente, notificata all'altra Parte Contraente per iscritto e per le vie diplomatiche. 2. Tali modifiche o revisioni saranno approvate dalle Autorita' marittime nazionali competenti dell'altra Parte Contraente e formalizzate mediante uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici. 3. Tali emendamenti entreranno in vigore il giorno in cui ciascuna Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente, attraverso i canali diplomatici, l'espletamento delle proprie procedure interne. La data in cui l'ultima notifica viene ricevuta e' la data di entrata in vigore. ARTICOLO 15 Entrata in vigore, durata e scadenza 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Le previsioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), e paragrafo 2, saranno effettive entro un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, a seguito della sua ratifica. 2. Alla data in cui il presente Accordo entra in vigore, il precedente Accordo firmato il 7 aprile 1976 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sulla Navigazione ed il Trasporto marittimo terminera' e cessera' di essere in vigore. 3. Il presente Accordo rimarra' in vigore per tre anni e sara' rinnovato tacitamente per ulteriori identici periodi. 4. Il presente Accordo potra' essere denunciato, da ciascuna Parte Contraente, per le vie diplomatiche. In tal caso, l'Accordo terminera' sei mesi dopo la ricezione della notifica data dall'altra Parte Contraente. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 3 dicembre 2008, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese prevarra'. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO (firma) (firma) ALTERO MATTEOLI MOHAMED LOTFY MANSOUR MINISTRO DELLE MINISTRO DEI TRASPORTI INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (firma) (firma) Parte di provvedimento in formato grafico
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