Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2009 (vai al sommario)
LEGGE 3 dicembre 2009, n. 184
Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto.
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1075):
Presentato dal sen. Salvatore Sciascia ed altri il 2 ottobre 2008.
Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 7 ottobre 2008 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 9 ottobre 2008; il 5 ed il 19 novembre 2008; il 16 ed il 17 dicembre 2008.
Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 15 gennaio 2009 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 30 settembre 2009; il 6 ottobre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 7 ottobre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2788):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 13 ottobre 2009 con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 15 ed il 21 ottobre 2009.
Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 10 novembre 2009 con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, ed approvato 1'11 novembre 2009.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n.
44 (Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare) e' il seguente:
«Art. 1 (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare). - 1. In relazione alla soppressione del servizio
militare di leva e in attesa della riforma organica della
disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno
previsto in favore dei pensionati affetti da invalidita' ai
sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e'
fissata:
a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici
mensilita' in favore degli invalidi ascritti alle lettere
A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della
tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli
invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E),
numero 1), della citata tabella E.
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresi' ai
grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma
dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai
pensionati di guerra affetti da invalidita' comunque
specificate nella citata tabella E che siano insigniti di
medaglia d'oro al valor militare.
3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006
percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27
dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di
entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato
dalla presente legge con detrazione delle somme
eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della
citata legge n. 288 del 2002.
4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente
legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia'
competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici
agli aventi diritto.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
cosi' come da ultimo modificato dal decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1.-6-ter. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo dell'art. 7 della citata legge 5 agosto
1978, n. 468, e' il seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».



 
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