Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 dicembre 2009 |
Fissazione delle modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2009. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalita' di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Ritenuta l'opportunita', per l'anno 2009, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalita' ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2009;
Decreta:
Art. 1
1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2009, sono effettuati, nel medesimo anno, entro: a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti; b) il 28 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2009
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 118 |
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