Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 dicembre 2009
Autorizzazione all'organismo denominato «QC S.r.l.», ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007.


IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;
Vista l'istanza presentata in data 26 novembre 2009, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 da «QC S.r.l.», con sede a Monteriggioni (Siena), Villa Parigini, localita' Basciano;
Visto il certificato di accreditamento alla norma EN 45011 n.094B Rev.00 rilasciato da «Accredia a QC S.r.l.», quale organismo di certificazione di prodotti, cosi' come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti vegetali, animali, alimenti e mangimi trasformati;
Considerato che la documentazione di sistema e' stata preventivamente sottoposta, in data 17 settembre 2009, all'esame dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 220/95, il quale ha espresso un preventivo parere favorevole sulla stessa ed ha dato mandato a questo Ministero di procedere all'autorizzazione di «QC S.r.l.» non appena lo stesso avesse trasmesso la documentazione e l'istanza;
Considerato che dalla documentazione presentata «QC & I sas» ha ceduto_«QC S.r.l.» il ramo di azienda relativo alla certificazione in agricoltura biologica, con la contestuale presa in carico degli operatori controllati fino alla data del presente decreto da «QC & I sas»;
Verificato che la documentazione trasmessa unitamente all'istanza di cui sopra e' uguale a quella gia' esaminata dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ad «QC S.r.l.», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Decreta:

Art. 1

1. «QC S.r.l.», con sede a Monteriggioni (Siena), Villa Parigini, localita' Basciano, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995, ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato, con codice IT BIO 014.
2. «QC S.r.l.» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 2

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualita', piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attivita' di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.
2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle regioni, alle provincie autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformita' accertate a carico degli operatori e i relativi provvedimenti adottati, come previsto dall'art. 27 comma 5 del regolamento CE n. 834/2007.
3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art. 27, comma 14 del regolamento CE n. 834/2007.
4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2008 e dal decreto legislativo n. 220/1995.
 
Art. 3

Al fine di non arrecare pregiudizio agli operatori biologici iscritti negli elenchi di «QC & I sas», si consente lo smaltimento delle etichette riportanti il codice attribuito a «QC & I sas» medesimo fino al 30 giugno 2010.
 
Art. 4

L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: La Torre
 
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