Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 settembre 2009, n. 185
Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, di modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la competenza in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, con cui e' approvato il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o piu' procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui concorsi pronostici su base sportiva;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il decreto direttoriale del 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008, n. 51, con cui sono state, tra l'altro, adottate le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva;
Ritenuto necessario, al fine di introdurre una nuova formula di gioco per i concorsi pronostici «Totogol» e «+Gol», modificare la disciplina di regolamentazione dei concorsi pronostici su base sportiva;
Ritenuta, inoltre, la necessita' di apportare alcune modifiche alle modalita' di acquisizione dei risultati definitivi degli eventi inseriti nel palinsesto dei concorsi pronostici sportivi, alla composizione della commissione di controllo, alle modalita' di pagamento dei premi di importo superiore ad € 3.000,00 agli aventi diritto nonche' alla definizione del «punto di vendita», disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 11313 del 4 agosto 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19
giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol;
f-bis) colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all'esito degli eventi oggetto del concorso;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici «il 9» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici «+Gol» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' o in una sua frazione temporale;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici «il 9», la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso pronostici «+Gol», la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o piu' pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in piu' di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici «+Gol», sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla 1ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attivita' di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
iiii. il compenso spettante al concessionario;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.».
2. L'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalita' previste per il gioco a distanza.».
3. All'articolo 4 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, e' attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.».
b) nel comma 3, primo periodo, la parola «e'» e' sostituita con la parola «sia».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «consentono» e' sostituita dalla parola «consentano» e la parola «impediscono» e' sostituita dalla parola «impediscano».
5. L'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«2. La commissione e' composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenente alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.».
6. Dopo l'articolo 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' inserito il seguente:
«7-bis (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet;
c) che AAMS, sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera a), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato ed e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e si assumera' quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina.
5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, sono considerati, comunque, validi gli eventi che sono rinviati al giorno successivo.
6. Se uno o piu' eventi sono dichiarati sospesi nel giorno prestabilito per l'avvenimento, ovvero nel giorno successivo qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, gli eventi, ai fini del concorso, sono considerati non conclusi.
7. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» e' considerato valido il risultato conseguito sul campo al momento dell'ultima interruzione prima della dichiarazione di non conclusione dell'evento.
8. Per il concorso pronostici Totocalcio nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumera' quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumera' quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina.
9. Per il concorso pronostici Totocalcio e il concorso pronostici Totogol nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, e per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui piu' di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
10. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
11. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
12. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.».
7. L'articolo 14 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«14 (Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro). - 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. 1 premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.».
8. L'articolo 15 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«15 (Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro). - 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.».
9. All'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, le parole «nonche' dal saldo settimanale, » e «e del saldo settimanale» sono soppresse.
10. All'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «e'» e' sostituita con la parola «sia».
11. L'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, ovvero con le modalita' previste per il gioco a distanza.».
12. L'articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e' sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».
13. L'articolo 23 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' abrogato.
14. All'articolo 25 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 9 le parole «e' piu' alta» sono sostituite con le parole «sia piu' alta»;
b) nel comma 12 la parola «riscontra» e' sostituita con la parola «riscontri».
15. All'articolo 26, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «distribuisce» e' sostituita con la parola « distribuisca».
16. All'articolo 27 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso «il 9» si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalita' previste per il gioco a distanza.»;
b) nel comma 2, primo periodo, le parole «e' almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno».
17. L'articolo 28, comma 3, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e' sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «il 9»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «il 9» e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».
18. L'articolo 31 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' abrogato.
19. All'articolo 33, comma 8, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «riscontra» e' sostituita con la parola «riscontri».
20. L'articolo 34, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«1. Il concorso pronostici Totogol consiste nel pronosticare i sette eventi con il piu' elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente per numero di reti, in un gruppo di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.».
21. All'articolo 35 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante ovvero con le modalita' previste per il gioco a distanza.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) due o piu' pannelli, costituiti ciascuno da quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni d'ordine pronosticabili, riportanti i numeri che contraddistinguono gli eventi in schedina.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di ciascuna posizione d'ordine, il numero che contraddistingue in schedina l'evento prescelto. Per ciascuna delle sette posizioni d'ordine deve essere espresso almeno un pronostico.».
22. All'articolo 36 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «il numero delle colonne unitarie» e' inserita la parola «valide».
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e' sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.»;
c) al comma 3 dopo le parole «colonne unitarie» e' inserita la parola «valide».
23. All'articolo 38 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui e' stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine come determinata dalla colonna unitaria vincente.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.».
24. L'articolo 39 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' abrogato.
25. Dopo l'articolo 39 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' inserito il seguente articolo:
«39-bis (Determinazione della colonna unitaria vincente). - 1. Relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la colonna unitaria vincente in base ai seguenti criteri:
a) la colonna unitaria vincente e' formata dai sette numeri che contraddistinguono, nella schedina di gioco, i sette eventi con il piu' elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente, rispetto al numero totale di reti segnate;
b) nei casi di parita' del numero di reti segnate, e' data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il piu' elevato numero di reti;
c) in caso di ulteriore parita' e' data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine piu' basso.».
26. L'articolo 40, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.».
27. All'articolo 42 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo seguente:
a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria;
d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 4ª categoria.».
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o piu' categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.».
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o piu' categorie di vincita, il relativo montepremi e' ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.».
d) nel comma 11 le parole «e' piu' alta» sono sostituite con le parole «sia piu' alta»;
e) nel comma 14 la parola «riscontra» e' sostituita con la parola «riscontri»;
f) sono abrogati i commi da 6 a 10.
28. L'articolo 42-bis, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«1. I primi quattro pronostici di una colonna unitaria valida del concorso Totogol, costituiscono l'oggetto del concorso «+Gol», cui si puo' partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totogol, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.».
29. All'articolo 42-ter del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso «+Gol» si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, oppure con le modalita' previste per il gioco a distanza.»;
b) nel comma 2 le parole «e' almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno».
30. All'articolo 42-quater del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La giocata sistemistica al concorso pronostici «+Gol» e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi quattro pronostici.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e' sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «+Gol»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «+Gol» e Totogol, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».
31. L'articolo 42-sexies, comma 3, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e' sostituito dal seguente:
«3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui e' stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.».
32. L'articolo 42-septies del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179 del 2003, e' abrogato.
33. All'articolo 42-novies del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 42-octies, comma 2, e' assegnato alle colonne unitarie vincenti con 4 punti»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.»;
c) nel comma 8 la parola «riscontra» e' sostituita con la parola « riscontri».



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
«Disciplina delle attivita' di giuoco» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione
e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n.
173.
- L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'art. 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n.
133, (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, S.O., cosi'
recita:
«1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
del Ministro delle finanze i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime
scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo'
prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.».
- Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione
alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n.
100.
- La legge 18 ottobre 2001, n. 383, reca: «Primi
interventi per il rilancio dell'economia» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
63.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, reca,
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 luglio
2002, n. 158.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, reca:
«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003, n. 161.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2003, n. 385, reca: «Regolamento di organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2004, n.
22.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino
dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'art.
157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2001, n.
85.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la
disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n.
166.
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, (Disposizioni urgenti
per assicurare adempimenti comunitari in materia di
giochi):
«Art. 1-bis (Assetto organizzativo della raccolta in
rete fisica dei giochi e delle scommesse). 1. - Al fine di
perseguire il progressivo superamento dell'assetto
organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 13 settembre 2007
nella causa C-260/04, nonche' di perseguire l'obiettivo
della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e
sportiva gia' determinato dall'art. 38 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua
un'apposita procedura selettiva in tempo utile per
rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla
predetta sentenza.
2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 e' la
concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto
di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base
ippica, di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al
numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si
estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione di prodotti di
gioco pubblici.
3. La procedura di cui al comma 1 e' aperta alle
domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati
dell'Unione europea in possesso dei requisiti di
affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno
conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di
giochi di cui all'art. 1, comma 287, lettera a), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e all'art. 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura e' aperta
altresi' alle domande di soggetti che, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono titolari di concessione precedentemente conseguita,
con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio
e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici.
I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei
relativi organi societari non devono avere controversie
legali pendenti, per le quali non e' ancora intervenuto il
giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al
presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di
cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti
dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a
concessioni precedentemente conseguite.
4. Il modulo di domanda di partecipazione alla
procedura selettiva e' reso disponibile nel sito internet
www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte
utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto
sito.
5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate,
fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato
le offerte risultanti economicamente piu' elevate rispetto
ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni
sono aggiudicate a soggetti gia' titolari, per concessione
precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base
sportiva, l'importo da corrispondere e' ridotto del 25 per
cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La
convenzione accessiva alla concessione e' predisposta
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla
base dello schema approvato con decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della
convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al
comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito
della procedura di cui al comma 1, sono revocate le
concessioni precedentemente conseguite da tali
concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su
base ippica ovvero su base sportiva.
6. Il comma 1 dell'art. 4-bis del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, l'art. 6 degli schemi di
convenzione per l'affidamento in concessione approvati con
decreti del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006, nonche'
le lettere f) e g) del comma 287 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le
lettere 0 e g) del comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13
dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a
quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di
svolgimento delle gare,» sono soppresse.
7. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e' istituito
un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del
predetto fondo e' destinata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte
premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli
ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di
risanamento finanziario e di riassetto dei relativi
settori, alle esigenze finanziarie relative alle attivita'
istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di
funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non
destinata alle predette esigenze e' riversata all'entrata
del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
la misura del prelievo erariale unico di cui all'art. 39,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'art.
1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, e' elevata al 13,40 per cento
delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente periodo rispetto alle
entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
assegnate all'UNIRE, nella misura del 50 per cento, per
essere interamente destinate all'incremento del monte premi
e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI). Al fine di consentire
il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei
servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 e'
assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni
di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'art.
1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le
eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonche' del comma 5
del presente articolo, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
interamente destinate all'incremento del monte premi. Il
piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie
dell'UNIRE e' approvato, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni
parlamentari permanenti.
8. All'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite
le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui
realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano
le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati
individuati con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 16,
17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 42-ter,
42-quater, 42-sexies e 42-novies del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003 n. 179, cosi'
come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni). - 1.
Il presente regolamento definisce le regole generali
relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese
quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi
finanziari relativi all'attivita' di vendita degli stessi,
nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici
Totocalcio, "il 9", abbinato al Totocalcio, Totogol e
"+Gol", abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS
dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale
viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di
partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale,
che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS
dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale
non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per
ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai
concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per
ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al
concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio; i sette
pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici
eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici
Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante,
tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al
concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol;
f-bis) colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di
pronostici ufficializzata da AAMS in base all'esito degli
eventi oggetto del concorso;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al
controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte
le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione,
alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla
determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie
vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici
su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da
AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per
l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative
all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi
sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari
di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi
pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base
sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche
in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso
pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici
Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima
della eventuale abolizione del concorso stesso; per il
concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il 9" per il
quale vengono accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici
Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale
vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione
del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol",
abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso
pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate,
prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base
sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e
quello ad esso abbinato "il 9", un avvenimento sportivo,
inteso nella sua totalita' od in una sua frazione
temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui
esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici
Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento
sportivo, inteso nella sua totalita' o in una sua frazione
temporale;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne
unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal
totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu'
partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra
piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata
attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o
di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso
pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il
9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di
gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla
espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie
o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso;
per il concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso
pronostici "+Gol", la scritturazione abbreviata su un'unica
schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie
derivanti dalla espressione di due, o piu' pronostici, in
almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo
della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e
quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne
unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in
piu' di una posizione. Per le giocate sistemistiche
riferite al concorso pronostici "+Gol", sono escluse dalla
giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai
fini del concorso Totogol;

u) giocata valida, la giocata accettata e
successivamente non annullata dal partecipante; la giocata
valida determina le colonne unitarie valide da considerare
ai fini della individuazione delle colonne unitarie
vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi
derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei
rimborsi prescritti nella settimana contabile di
riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio,
l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi
non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di
e categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima
categoria del concorso immediatamente successivo; per il
concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in
mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di
premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici
Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza
di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla la
categoria del concorso immediatamente successivo; per il
concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici
Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza
di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze
specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata
accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per
ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio
assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite
per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito
dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima
della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al
partecipante, in base alle modalita' definite per il
singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della
riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione
dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in
ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati
dal concessionario nell'ambito della propria
organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e
comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attivita' di
concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di
partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita
collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei
premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata
soglia;
gg) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei
concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad
uno dei concessionari di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come
modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22
dicembre 2008, n. 203;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal
troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che
garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel
totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido
per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per
ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso
colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al
concessionario per i concorsi chiusi nella settimana
contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco
della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo
all'incasso totale lordo della settimana contabile di
riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana
contabile di riferimento;
iiii. il compenso spettante al concessionario;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che
intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della
domenica di ogni settimana nella quale si giocano i
concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i
contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione
e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi
dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica,
fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di
vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da
restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione
centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi
pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali
giochi connessi a manifestazioni sportive.».
«Art. 3 (Modalita' di partecipazione ai concorsi
pronostici e posta di gioco). - 1. La partecipazione al
concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco,
oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale
di gioco, ovvero con le modalita' previste per il gioco a
distanza.
2. E' consentita la partecipazione al concorso anche
mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e
giocate a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, e' comprensiva
del diritto fisso, di cui all'art. 27 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di
vendita. L'importo della posta e' determinato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n.
383.».
«Art. 4 (Ricevuta di partecipazione). - 1. La
partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di
vendita; e' attestata unicamente dalla ricevuta di
partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le
disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la
partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali
di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici
riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati
sulla schedina di gioco e' a carico del partecipante, il
quale deve segnalare immediatamente eventuali difformita'.
In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere
l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi
successivi all'accettazione della giocata, purche'
l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di
riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono
annullabili le giocate per le quali sia stato riscosso un
premio precedente di partecipazione e quelle a caratura.
Per le giocate a caratura e' tuttavia consentita, in caso
di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione
della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la
ristampa delle cedole di caratura accettate dal
totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e
conservate dal concessionario per cinque anni.».
«Art. 6 (Conservazione e protezione dei dati delle
giocate). - 1. Ogni singola giocata registrata dal
totalizzatore nazionale e' successivamente archiviata con
modalita' che ne consentano la rilettura ed impediscano
l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di
controllo, di cui all'art. 7, sovrintende alla
registrazione delle giocate accettate su supporto non
riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del
concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro
importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le
giocate accettate nel concorso sono consegnati alla
commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti
di cui al comma 3.».
«Art. 7 (Commissione di controllo). -1. La commissione
di controllo e' istituita da AAMS ed opera presso la sede
dalla stessa indicata.
2. La commissione e' composta da due rappresentanti di
AAMS con qualifica di dirigente di cui uno svolge le
funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS
appartenenti alla terza area, cui sono affidate anche le
funzioni di segretario.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri
supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti
esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui
ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono
essere inviati per iscritto alla commissione di controllo,
tassativamente entro i termini di decadenza previsti
dall'art. 17 accompagnati dal pagamento di euro 50,00
(cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di
segreteria. Le decisioni della commissione di controllo
sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del
ricorso e sono pubblicate sul primo Bollettino ufficiale
immediatamente successivo alla decisione.
5. E' fatta comunque salva l'esperibilita' dell'azione
innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, avverso la
decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero
in mancanza di tale ricorso.».
«Art. 16 (Versamenti al concessionario per il pagamento
delle vincite e dei rimborsi). - 1. Sulla base delle
informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale
relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di
partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal
singolo concessionario, sono effettuati i versamenti, sui
conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso
concessionario all'inizio dell'attivita' oggetto della
concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo
dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15. Il
concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei
rimborsi a ciascun avente diritto con le modalita' indicate
dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli
articoli 14 e 15.
2. Le modalita' operative di gestione degli importi
dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto
dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.»
«Art. 17 (Termini di decadenza). - 1. Ferma la
sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto
decadono dal diritto alla riscossione dei premi, nonche'
alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e
gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di
partecipazione non sia effettuata, secondo le modalita' di
cui all'art. 11, nel termine di 90 giorni dalla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale degli esiti dei
concorsi.
2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti
entro il termine di cui al comma 1, nonche' i resti dei
rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul
montepremi del concorso immediatamente successivo.».
«Art. 19 (Modalita' di indicazione dei pronostici). -
1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si
effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i
risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro
digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante, ovvero con le modalita' previste per il gioco
a distanza.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni
convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per
i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale o
parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica
la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento,
con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento e con il segno X si
pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i
quali e' richiesto il pronostico sull'esito conseguito da
singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con
il segno i si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto;
con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il
segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la
mancata classificazione del competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali
ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni
sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i
quali e' richiesto il pronostico riguardo il piazzamento
delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento
al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al
2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal
3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei
gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano
inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo
per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale
della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria
della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4°
set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il
segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre
al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di
pallacanestro per i quali e' richiesto il pronostico
sull'esito finale della partita: con il segno 1 si
pronostica la vittoria della prima squadra indicata per
ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si
pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per
ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si
pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi
supplementari;
e-bis) nel caso in cui il concorso sia imperniato su
competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali,
di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre
nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline
sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella
scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contraddistinti
rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti
segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline
inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei
tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre
che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine
delle competizioni stesse, risultano primi classificati in
ciascuna delle discipline elencate.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici
Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre
caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni
convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di
gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i
quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine
progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il
bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso
prima dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle
schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la
casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al
risultato pronosticato.
6. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2
colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici Totocalcio non puo' superare le 8.192 colonne
unitarie.».
«Art. 20 (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1.
Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di
vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il
numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e
l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la
ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante
stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono
riportati gli elementi previsti all'art. 21, comma 2.
2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i
canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero
delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo
complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida
della giocata avviene solo dopo il consenso del
partecipante stesso.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere
inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a
caratura accettata, il terminale di gioco emette tante
cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite
all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura
e' compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il
prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al
valore complessivo della giocata, convalidata dal
totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle
cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso
Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione
del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a
caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di
caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla
giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed
importo della singola cedola di caratura; l'importo della
cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro
superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione
conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra
in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto
ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta,
ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati
con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle
cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di
partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco
emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al
punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate
con successivo provvedimento del direttore generale di
AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a
premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e'
effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 25 (Calcolo e comunicazione delle quote di
vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1.
Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art.
24, comma 1, si deduco l'importo dei premi precedenti di
partecipazione, cosi' determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai
premi a punteggio e' determinato nel modo seguente:
a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 1ª categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di
cui all'art. 24, comma 2;
b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 2ª categoria;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 3ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed
il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa
costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14
punti, il montepremi di l a categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici Totocalcio non si registrino
vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria e'
sommato al corrispondente montepremi della categoria
inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª
categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª
categoria, e' ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª
categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2ª
categoria, e' ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª
categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in
parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato
il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una
categoria inferiore sia piu' alta di quella di una
categoria superiore, e' calcolata una quota unica di
vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due
categorie con la somma del numero delle colonne vincenti
delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontri, per
qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote,
l'intero montepremi e riportato sul concorso immediatamente
successivo.
«Art. 26 (Oggetto del concorso pronostici "il 9"). - 1.
I primi nove pronostici di una colonna unitaria del
Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso "il 9", cui
si puo' partecipare solo congiuntamente al concorso
pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica
posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS distribuisca schedine di gioco
universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi
nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono
l'oggetto del concorso pronostici "il 9".».
«Art. 27 (Modalita' di indicazione della volonta' di
partecipazione al concorso). - 1. La partecipazione al
concorso "il 9" si effettua contrassegnando l'apposito
spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco
del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul
terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante oppure con le modalita' previste per il gioco
a distanza.
2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di
una sola colonna unitaria, purche' la giocata al concorso
Totocalcio, cui essa e' collegata, sia almeno di 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici "il 9" non puo' superare le 8.192 colonne
unitarie.».
«Art. 28 (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1. La
giocata sistemistica al concorso pronostici "il9" e'
effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del
concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie
quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti
inserite nei primi nove eventi del concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita,
prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per
il concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono
comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo
dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
dall'art. 21, comma 2.
3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i
canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il
concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono
comunicati al partecipante; la convalida della giocata
avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso
giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un
sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le
modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il
contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a
quanto stabilito dall'art. 20, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle
informazioni previste dall'art. 20, comma 4, anche
l'informazione concernente la partecipazione al concorso
pronostici "il 9".
6. Le modalita' di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con
il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'art.
20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno
diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la
giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 33 (Calcolo delle vincite e comunicazione delle
quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1.
Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art.
32, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di
partecipazione, cosi' determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai
sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot
di cui all'art. 32, comma 2, e' assegnato alle colonne
unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9
pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica
ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce
la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9
punti, il montepremi si cumula con quello del concorso
successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il jackpot,
l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie
che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo
riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di
determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul
concorso immediatamente successivo.».
«Art. 35 (Modalita' di indicazione dei pronostici). -
1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si
effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i
pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro
digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante ovvero con le modalita' previste per il gioco
a distanza.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol
contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il
concorso;
b) due o piu' pannelli, costituiti ciascuno da
quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni
d'ordine pronosticabili, riportanti i numeri che
contraddistinguono gli eventi in schedina.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle
schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di
ciascuna posizione d'ordine, il numero che contraddistingue
in schedina l'evento prescelto. Per ciascuna delle sette
posizioni d'ordine deve essere espresso almeno un
pronostico.
4. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2
colonne unitarie. La giocata massima non puo' superare le
16.384 colonne unitarie.
5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di
gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i
quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine
progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il
bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso
prima dell'apertura dell'accettazione.».
«Art. 36 (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1.
Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di
vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il
numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo
sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al
partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso
del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
all'art. 37, comma 2.
2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i
canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero
delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e
l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la
convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del
partecipante stesso.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere
inferiore a 16 colonne unitarie valide. Per ogni giocata a
caratura accettata, il terminale di gioco emette tante
cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite
all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di
caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di
99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e'
pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal
totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle
cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione
del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a
caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di
caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla
giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed
importo della singola cedola di caratura; l'importo della
cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro
superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione,
conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra
in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto
ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta,
ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati
con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle
cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di
partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco
emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al
punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate
con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui
all'art. 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non
danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in
quanto la giocata e' effettuata direttamente dal
concessionario.».
«Art. 38 (Tipologia dei premi del concorso e loro
assegnazione). - 1. Il concorso Totogol assegna due
tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti
di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun
concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00
euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento per cui e' stata
esattamente pronosticata la posizione d'ordine come
determinata dalla colonna unitaria vincente.
4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.».
«Art. 40 (Composizione del montepremi da ripartire tra
i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici
Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla
somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle
poste giocate per il concorso, di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici
provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai
singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti
dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui
all'art. 17.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e'
incrementato, ai fini della determinazione del montepremi
complessivo, dell'eventuale jackpot.».
«Art. 42 (Calcolo e comunicazione delle quote di
vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1.
Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art.
40, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di
partecipazione cosi' determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai
premi a punteggio del concorso Totogol e' determinato nel
modo seguente:
a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 1ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'art.
40, comma 2;
b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 2ª categoria;
c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 3ª categoria;
d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 4ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed
il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa
costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o
piu' categorie, la somma dei relativi montepremi determina
il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori
per uno o piu' categorie di vincita, il relativo montepremi
e' ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che
hanno realizzato il maggior punteggio.
6. ... (abrogato).
7. ... (abrogato).
8. ... (abrogato).
9. ... (abrogato).
9-bis. ... (abrogato).
9-ter. ... (abrogato).
9-quater. ... (abrogato).
9-quinquies. ... (abrogato).
10. ... (abrogato).
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una
categoria inferiore sia piu' alta di quella di una
categoria superiore, e' calcolata una quota unica di
vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due
categorie con la somma del numero delle colonne vincenti
delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo
riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di
determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul
concorso immediatamente successivo.».
«Art. 42-ter (Modalita' di indicazione della volonta'
di partecipazione al concorso). - 1. La partecipazione al
concorso "+Gol" si effettua contrassegnando l'apposito
spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di
gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta
sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte
degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante, oppure con le modalita' previste per il gioco
a distanza.
2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di
una sola colonna unitaria, purche' la giocata al concorso
Totogol, cui essa e' collegata, sia almeno di 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici "+Gol" non puo' superare le 8.192 colonne
unitarie.».
«Art. 42-quater (Giocate sistemistiche ed a caratura).
- 1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "+Gol"
e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del
concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide
per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi
quattro pronostici.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita,
prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per
il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono
comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo
dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
dall'art. 37, comma 2.
3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i
canali di raccolta del gioco a distanza,- il sistema e'
sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il
concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono
comunicati al partecipante; la convalida della giocata
avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso
giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un
sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le
modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il
contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a
quanto stabilito dall'art. 36.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle
informazioni previste dall'art. 36, comma 4, anche
l'informazione concernente la partecipazione al concorso
pronostici "+Gol".
6. Le modalita' di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con
il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'art.
20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno
diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la
giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 42-sexies (Tipologia e assegnazione dei premi del
concorso). - 1. Il concorso "+Gol" assegna due tipologie di
premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di
partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate ai fini del concorso pronostici "+Gol", alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento per cui e' stata
esattamente pronosticata la posizione d'ordine. I premi a
punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno
realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro
pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.»
«Art. 42-novies (Calcolo delle vincite e comunicazione
delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). -
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art.
42-octies, comma 1, si deduce l'importo dei premi
precedenti di partecipazione, cosi' determinando la quota
del montepremi del concorso da destinare ai premi a
punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai
sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot
di cui all'art. 42-octies, comma 2, e' assegnato alle
colonne unitarie vincenti con 4 punti.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica
ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce
la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4
punti, il montepremi si cumula con quello del concorso
successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici "+Gol" non si aggiudica il jackpot,
l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie
che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo
riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di
determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul
concorso immediatamente successivo.».



 
Art. 2

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2009

Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 373
 
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