Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 ottobre 2009
Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;
Visto il decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;
Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il comma 2, dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;
Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno, con la quale, in attuazione dell'art. 11-nonies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;
Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonche' dell'art. 11-undecies, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;
Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;
Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;
Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida», registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009;
Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°, del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 62, di aggiornamento dei diritti aeroportuali;
Visto altresi', il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 - Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-bis della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione "programmato"»;
Vista la nota n. 2899 della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del 4 giugno 2009, con la quale e' stato richiesto all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini i livelli dei corrispettivi aeroportuali aggiornati all'inflazione programmata 2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 21-bis della legge n. 31/2008, come modificato dall'art. 28 del citato decreto-legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009;
Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa con nota n. 53386/DIRGEN/EAN del 10 agosto 2009;
Vista la nota n. 60806/DIRGEN/CEC del 9 settembre 2009 e relativi allegati, con la quale l'ENAC ha corrisposto alla richiesta di approfondimenti istruttori avanzata dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo con foglio prot. 025 del 31 agosto 2009;
Vista la comunicazione integrativa prot. 63157 datata 16 settembre 2009, con la quale l'ENAC ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'aggiornamento dei diritti aeroportuali di che trattasi;
Ritenuto che per gli aeroporti di Vicenza e Lucca-Tassignano, essendo rimasti chiusi al traffico commerciale per una porzione di anno, sono stati confermati i valori presi a base di calcolo dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008, n.79;
Ritenuto altresi', che per le societa' di gestione degli aeroporti di Crotone e Padova, non avendo fornito i dati richiesti, sono stati confermati i valori presi a base di calcolo dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79;
Considerato che in ottemperanza all'art. 11-decies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'istruttoria redatta dall'ENAC ha previsto una riduzione del 10% del livello dei diritti negli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano, Oristano, Padova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Venezia Lido e Vicenza per la persistente inadempienza dei gestori in ordine all'obbligo di adottare un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile;
Considerato altresi', che nell'aeroporto di Oristano, che ha avuto un esiguo traffico commerciale nell'anno 2008, l'applicazione dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e che, pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari a zero;

Decreta:

Art. 1

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, modificata sulla base di quanto disposto dall'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' aggiornata, ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2009 che, nel documento di programmazione economico e finanziaria, e' prevista pari a 1,5%.
 
Art. 2
La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e resta in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 
Art. 3

Il presente decreto e' sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2009

Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 269
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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