Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 dicembre 2009
Differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, concernente il Regolamento recante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale;
Visto l'art. 13, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 2009, ai sensi del quale:
le compensazioni fra le imprese per i risarcimenti effettuati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto avvengono sulla base di costi medi;
tali costi medi possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche', limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre;
le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione che disciplina anche la stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati;
i predetti criteri di differenziazione possono essere applicati alternativamente o congiuntamente;
Visto l'art. 13, comma 2-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 2009, secondo cui le predette differenziazioni delle compensazioni da applicare sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4 del medesimo art. 13, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualita';
Tenuto conto dei dati attualmente disponibili relativamente all'andamento effettivo dei costi di risarcimento e dell'esperienza fino ad ora maturata sul sistema del risarcimento diretto, nonche' dell'esigenza, in conformita' a quanto stabilito dal citato comma 2, che i predetti criteri di differenziazione non comportino una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni;
Sentiti l'ISVAP, che ha espresso il proprio parere favorevole con osservazione con nota n. 32-09-000150 del 7 dicembre 2009, ed il Comitato tecnico di cui al comma 4 del citato art. 13, che ha espresso il proprio parere favorevole nella riunione del 3 dicembre 2009;
Considerato che dell'osservazione formulata nel citato parere favorevole dell'ISVAP si puo' tenere conto in fase attuativa del presente provvedimento, direttamente da parte del citato Comitato tecnico determinando l'eventuale appartenenza delle singole province a macroaree territorialmente omogenee diverse da quella che risulti intermedia quanto ai costi solo in presenza di una base dati sufficientemente estesa e consolidata;

Decreta:
Articolo unico

1. Ai fini della regolazione contabile dei rapporti economici per la gestione del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le compensazioni da applicare ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo decreto, con riferimento ai sinistri verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono effettuate:
a) per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente ed alle cose trasportate, sulla base di un costo medio unico determinato annualmente;
b) per i danni alla persona del trasportato e alle cose di sua proprieta', sulla base di un costo medio unico determinato annualmente e di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
a) ciclomotori e motocicli;
b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.
3. Le compensazioni di cui al comma 1, lettera a), limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate, sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo prevista dal comma 2, in tre macroaree territorialmente omogenee.
4. I valori dei costi medi forfettari e delle franchigie di cui al comma 1, per ciascuna grande tipologia di veicolo di cui al comma 2, nonche' l'appartenenza ad una delle tre macroaree territorialmente omogenee di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente dal Comitato tecnico previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro: Scajola
 
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