LA GIUNTA REGIONALE
(Omissis);
Delibera:
1. (Omissis). 2. Di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all' art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e' determinata nella misura dello 0,9 per cento. 3. (Omissis). 4. (Omissis).
Il presidente: Vendola Il segretario: Donno |