Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2009 (vai al sommario)
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, e' fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.
2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilita' di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).



 
Art. 2.
(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2010:
a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno gia' provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
8. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011 e 2012";
b) alla lettera a), le parole: "dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2012";
c) alla lettera b), le parole: "dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2012" e le parole: "giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2013".
11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011, 2012 e successivi".
12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta' normativa in materia di disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali";
b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28".
13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita' di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per le finalita' ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalita' di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo.
20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.
21. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, e' istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.
22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.
24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.
26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.
27. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, e' costituita la societa' per azioni denominata "Difesa Servizi Spa", con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
28. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della societa' di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita societa', possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
29. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente personali e non lucrative.
31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28, nonche' le specifiche modalita' attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.
32. La societa' di cui al comma 27, che e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima societa' ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa' puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico.
33. La societa' di cui al comma 27, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita' delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
34. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della societa' di cui al comma 27. Esso e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalita' per l'esercizio del "controllo analogo" sulla societa', nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio della attivita' societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
35. Gli utili netti della societa' di cui al comma 27 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa' previa autorizzazione del Ministero vigilante. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
36. La pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 27 e da 32 a 35 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste dallo stesso articolo.
37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu' alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare gli strumenti di tutela della stabilita' dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro e' destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il piu' alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.
38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilita' dei competenti confidi, possono essere altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal comma 37 del presente articolo.
39. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative".
40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.
42. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
43. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonche' dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.
45. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010".
46. E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori luoghi,strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.
47. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facolta' di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
48. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.
49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.
50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" sono soppresse e, dopo la parola: "ovvero", la parola: "per" e' soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato.
51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
52. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio, che puo' affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' organizzata";
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica".
53. Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passivita' attraverso il rafforzamento delle attivita' del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.
54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e di garantire la continuita' degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresi' le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale, le disponibilita' finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
55. Per le necessita' del settore agricolo il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/ 2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal Consiglio dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
57. In considerazione della specificita' delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma.
58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e' ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.
59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.
60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente:
"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per le comunita' giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attivita' delle comunita' giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010".
61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.
62. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.
63. L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, puo' essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualita' 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.
64. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
66. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 20102012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche' in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 67 a 105.
67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma 6,del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.
68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98 per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascunaregione e provincia autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui citati 23 miliardi di euro.
70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilita' dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 20102012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:
a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa cosi' come rideterminati ai sensi del presente comma.
73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.
74. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo.
75. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.
76. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) dopo le parole: "si applicano comunque" sono inserite le seguenti: "il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e";
2) le parole: "scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto" sono sostituite dalle seguenti: "scaduto il termine del 31 maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli".
77. E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorche' coperto dalla regione,ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.
78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso.
79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareti delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano e' approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalita' previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilita', qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.
81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi' tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettiviin esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.
85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresi' salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.
88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.
89. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.
91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:
a) e' consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;
b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97.
93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si da' luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.
94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell' ambito dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordocorredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.
98. Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidita', idonee e congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine "brevetto" deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
100. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "l° gennaio 2011".
101. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.
103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono piu' finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensi' mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' corrispondentemente ridotto.
105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: "destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge" sono inserite le seguenti: ", nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010".
106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonche' l'articolo 78;
b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", determinata assumendo a riferimento i consumi finali";
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1 -bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale";
d) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
"Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti";
e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla seguente:
"e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali";
f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla seguente:
"f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati";
g) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.
2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e' effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle societa' e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalita' di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica";
h) l'articolo 79 e' sostituito dal seguente:
"Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5";
i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalita' di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio";
1) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente:
"Art. 82. - 1. Le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali";
m) all'articolo 83 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".
108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.
109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti.
110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e' attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilita' statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche e' stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed e' erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.
113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.
115. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.
117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.
118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 e' istituito un organismo di indirizzo composto da:
a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.
119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.
120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra piu' comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare le modalita' di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi;
g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al
finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi
perseguiti; l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.
121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'universita' degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.
123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera universita' di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonche' gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilita' di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.
125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.
126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalita' ivi previste.
127. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' integrato:
a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.
128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' soppresso.
129. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilita' del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.
130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data".
131. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente:
"2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera".
132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
133. La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio e' concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.
134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma.
136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: "in caso di licenziamento" sono inserite le seguenti: "o di cessazione del rapporto di lavoro".
137. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi direimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita'.
140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo";
b) al comma 7:
1) al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni".
142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b), le parole: "ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti" sono sostituite dalle seguenti: ", a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991".
143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: "o territoriali" sono sostituite dalle seguenti: ", territoriali o aziendali";
b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
"i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia".
144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.
145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e' concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 144 del presente articolo:
a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.
147. La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 e' affidata alla societa' Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la societa' Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonche' la nuova occupazione generata per area territoriale, eta', genere e professionalita'.
148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "parchi e monumenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche nel caso in cui il committente sia un ente locale";
b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'";
c) alla lettera g) del comma 1, le parole: ", limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi" sono soppresse;
d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: "settore
produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti
locali,"; e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la
seguente:
"h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie";
f) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale";
g) al comma 1-bis, le parole: "per il 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole: "in tutti i settori produttivi" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,".
149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto il seguente:
"2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno".
150. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.
152. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,".
153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalita' stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, e' il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: "e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le seguenti: ", nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente:
"1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto. La retribuzione cosi' determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianita' di servizio".
156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "Nell'anno 2009" sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2010" e dopo le parole: "60 milioni di euro" e' inserita la seguente: "annui";
b) all'articolo 5, comma 1, le parole:
"31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2010".
157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.
158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.
159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile".
160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge.
161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 165 a 182 mirano:
a) ad aumentare la capacita' di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.
163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.
164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e da 178 a 182 e' subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
165. E' istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato e' composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per la finanza pubblica.
166. E' compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, societa' a partecipazione pubblica nonche' tra altri soggetti che condividano le finalita' e le attivita' della Banca cosi' come definite dal comma 169. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualita' di soci e le specifiche funzioni e attivita' in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.
167. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficolta' del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.
168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e puo' stipulare apposite convenzioni con la societa' Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attivita', i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalita' operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.
169. La Banca opera con la rete di cui al comma 168 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialita' giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca puo':
a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passivita' esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181;
b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, puo' essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalita' e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonche' il volume complessivo di obbligazioni sul quale puo' essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;
c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che puo' essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;
d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;
e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.
170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non e' ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
171. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio dell'operativita' della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, e' ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalita' per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non puo' in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.
172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attivita' bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca e' consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
173. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti puo' autorizzare enti e societa' partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualita' di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attivita' bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.
174. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172 non puo' superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non e' autorizzata dal consiglio di amministrazione.
175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale.
176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalita' di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d' Italia.
177. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 172 a 176.
178. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalita' etiche nel Mezzogiorno:
a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivita' di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento;
b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.
179. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorita' di vigilanza, sono stabilite le modalita' attuative dei commi da 178 a 182, ivi inclusi le modalita' di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 178 e le caratteristiche dei progetti etici.
180. Il beneficio fiscale e' concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformita' dello strumento con le finalita' di cui ai commi da 178 a 182 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 179. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo.
181. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 178 a 182 e' affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.
182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "titoli governativi dell'area euro" sono inserite le seguenti: "e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano".
183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 184 a 187 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e' ridotto del 20 per cento. L'entita' della riduzione e' determinata con arrotondamento all'unita' superiore.
185. Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali e' determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore.
186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi' adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane e' assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.
189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesae' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.
190. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.
191. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si esprime entro trenta giorni.
192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 e' riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
194. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 195, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e crescita, nonche' all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilita' finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e' comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E' comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, e' attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189, un importo pari a 600 milioni di euro.
196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione e' erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 190, ed e' estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali e' autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' dalla presente legge.
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
198. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: "6 giugno 2009" sono inserite le seguenti: "e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009";
2) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: "60";
3) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno";
b) al comma 3:
1) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: " 60";
2) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno".
199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 198 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 197 e 198, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalita' ivi previste.
200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessita' di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche, ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2007, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche, alle seguenti condizioni:
a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle societa' concessionarie, di un'istanza corredatadi un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonche' del relativo cronoprogramma;
b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilita', necessita', urgenza, congruita' e sostenibilita' economica, nonche' conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c);
c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:
1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;
2) volume delle unita' di carico registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC;
d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel bilancio delle societa' concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;
e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione degli investimenti urgenti da parte delle societa' concessionarie e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;
f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate, da parte delle societa' concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.
201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera c) del comma 200 puo' contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle societa' concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla delibera del CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera f) del comma 200 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresi', nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalita' fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non puo' essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla societa' concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della societa' concessionaria, su disposizione dell'ENAC. In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 200 non si fa luogo in alcun caso all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la societa' concessionaria e' rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costiimputabili ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al comma 200. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all'ENAC.
202. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre 2014, la societa' ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di' concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma".
203. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche indirettamente, dallo Stato".
204. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come da ultimo modificato dal comma 203 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo alla societa' ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della societa' di cui al medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
205. E' approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la societa' Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.
206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
207. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
208. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente".
209. Per le finalita' di cui ai commi da 206 a 208 e' autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
210. Agli oneri derivanti dai commi da 206 a 209 si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge.
211. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui al comma 2, secondo periodo," sono inserite le seguenti: "il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo".
212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "le esenzioni previste" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto";
b) all'articolo 10:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione";
c) all'articolo 13:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120";
2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,";
3) il comma 4 e' abrogato.
213. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o piu' convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito.
214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilita' dello stesso.
215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e crescita, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.
216. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: "capoversi precedenti" sono aggiunte le seguenti: ", salva la pubblicazione nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia".
217. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale".
218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale".
219. Per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
220. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o piu' convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.
221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211, 212 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.
222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. E' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.
223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
"436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalita' delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche' sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e' riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il dirittodi opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita".
224. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualita' e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa.
227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla societa' CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilita' di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.
228. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, puo' essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva e' costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";
b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010";
c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010".
230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229 affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalita' ivi previste.
231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1° gennaio 2010, sono versate in venti annualita', con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.
232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura



Note all'art. 2:
Comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 37, della legge 9 marzo
1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro»:
«Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903 , i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843 , e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.».
- Si riporta il testo del comma 34, dell'art. 59, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
recante «Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica»:
«34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma
2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con il procedimento
di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
sulla base degli elementi amministrativi relativi
all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'art. 37, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri. Resta in
ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni
INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di
tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza
degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per
conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza
oneri di interessi.».
Comma 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 14 (Conferenza di servizi) - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
Comma 4:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili) - 1. A decorrere dal centoventesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed
esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
- Il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e' citato nelle note al comma 1 del presente articolo.
Comma 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8
agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la
integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli»:
«Art. 3 - L'indennita' di cui al precedente art. 1 e'
determinata sulla base della retribuzione fissata secondo
le modalita' di cui all'art. 28, D.P.R. 27 aprile 1968, n.
488.
Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione
comprensiva del salario base, della contingenza, delle
indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media
della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai
contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre
dell'anno precedente.
Per i giornalieri di campagna l'ammontare della
retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza,
terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito
dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche
previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro
vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le
retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata
dividendo per sei il totale costituito dalla somma del
salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del
salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del
triplo del salario previsto per il lavoratore
specializzato.
La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche
per la determinazione della indennita' giornaliera di
maternita' di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 .
E' abrogato il sesto comma dell'art. 16 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204.
Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli
coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in
misura pari a quella di cui al terzo comma.
Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali
e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250
giornaliere.».
Comma 6:
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge
del 23 novembre 2009, n. 168, recante «Disposizioni urgenti
in materia di acconti di imposta, nonche' di trasferimenti
erariali ai comuni»:
«Art. 1 (Differimento del versamento di acconti
d'imposta). - 1. Il versamento di venti punti percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuto per il periodo d'imposta 2009 e' differito, nei
limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento,
per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al
comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno gia' provveduto al pagamento
dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al
comma 1 compete un credito d'imposta in misura
corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto,
tenendo conto del differimento previsto dal comma 1.
4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori
somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di
dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal
sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
valutate in 3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'art.
13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, che a tale fine, dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato art.
13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo previsto
dall'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno
2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo,
derivanti dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3
resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis».
Comma 7:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge del 23
novembre 2009, n. 168, e' citato nelle note al comma 6 del
presente articolo.
Comma 8:
- Il testo dell'art. 1, del decreto-legge del 23
novembre 2009, n. 168, e' citato nelle note al comma 6 del
presente articolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 445 reca «Regolamento recante norme sullo
scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte,
effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla
semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta
che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro
autonomo di ammontare non significativo.».
Comma 9:
- Si riporta il testo dei commi 637, 638, 639, 640 e
642, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)»:
«637. Il sistema universitario concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato
a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3
per cento. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno
finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI),
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di
razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative.
638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo
che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per
cento annuo.
639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di
cui al comma 638 e' determinato annualmente nella misura
inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato
nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita
previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca e del Ministro dello
sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al
fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai
sensi del presente comma, previa compensazione con il
fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque
nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono
essere altresi' determinati i pagamenti annuali che non
concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per
ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma
e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi
agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attivita'
per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.
640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi
la disciplina di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
641 (omissis);
642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per
il sistema universitario statale dal comma 637 e per i
principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 e'
incrementato degli oneri contrattuali del personale
limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze
arretrate».
Comma 10:
- Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 1, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011
e 2012, per una quota pari al 36 per cento delle spese
sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unita'
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2012;
b) agli interventi di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31
dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2012 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro
il 30 giugno 2013».
Comma 11:
- Si riporta il testo del comma 18, dell'art. 1, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria
2008), cosi' come modificato dalla presente legge:
«18. E' prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e successivi, nella misura e alle condizioni ivi
previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero
del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui
all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.
Comma 12:
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 29 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 28 (Esercizio dell'attivita') - 1. Il commercio
sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e'
soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone
fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite
secondo le norme vigenti.
2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta'
normativa in materia di disciplina delle attivita'
economiche, possono stabilire che l'autorizzazione
all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla
presentazione da parte del richiedente del documento unico
di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'art. 1,
comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal
caso, possono essere altresi' stabilite le modalita'
attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della
collaborazione gratuita delle associazioni di categoria
riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita'
di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta
documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni
caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto
dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il
DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato
anche alle imprese individuali».
(omissis)».
«Art. 29 (Sanzioni). - 1. Chiunque eserciti il
commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta
autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla
autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il
permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle
attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti
per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla
deliberazione del comune di cui all'art. 28 e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e'
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo
proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del
posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
solare per periodi di tempo complessivamente superiori a
quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu'
provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e
annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28.
4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso
di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma
2-bis dell'art. 28.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».
Comma 13:
- Si riporta il testo dell'art. 48, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica) - 1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2,
nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non
economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 70,
comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito
alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si
applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta
nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.».
- Si riporta il testo del comma 35, dell'art. 2, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009)»:
«Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e
per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno) - 1-34 (omissis) - 35. Dalla data di presentazione
del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative
per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli
articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla
normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della
legge finanziaria le somme previste possono essere erogate,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, salvo conguaglio all'atto della
stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e' erogata
l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione
alle risorse previste, la presente disposizione si applica
con riferimento al solo anno 2009, ferma restando
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
(omissis)».
Comma 14:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 reca
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate».
Comma 15:
- Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, reca «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali».
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 5
agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio».
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater).».
Comma 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico) - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».
- Il testo vigente dell'art. 48, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' citato nelle note al
comma 13 del presente articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva) -
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui
all'art. 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di
settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi
venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una
attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i
comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati
di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20
giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 41, il
parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il
giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei
costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi
quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera
entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la
certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN,
al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione
e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi
istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte
di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo
del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del
Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito di un elenco definito di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la
designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province
autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte
dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella
predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il
competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed
alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche'
le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre
che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente
articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per
legge, nonche' il sabato».
Comma 17:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 9, del
citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria":
«Art. 9(Potenziamento di strumenti di programmazione
finanziaria nel settore sanitario). - 1. Al fine di
garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata
gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello
di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'art. 1,
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' il
rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a
decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni
al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della
propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio
delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti
dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN)
e degli accordi collettivi nazionali per il personale
convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio
territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti
dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione da'
evidenza di tale accantonamento nel modello CE
riepilogativo regionale di cui al decreto ministeriale 16
febbraio 2001 del Ministro della sanita', pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2001, e al decreto ministeriale 28 maggio 2001 del
Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio
trimestrale in sede di verifica delle certificazioni
trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui
all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale
circostanza.
(omissis)».
Comma 18:
- Si riporta il testo dei commi 33 e 34, dell'art. 2,
della citata legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge
finanziaria 2009):
«Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e
per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno). - 1-32 (omissis) - 33. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze
verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il
processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di
razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo
scopo di riscontrare l'effettivita' della realizzazione dei
relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga
riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive
rispetto a quelle gia' considerate ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque
destinate a tale scopo in forza di una specifica
prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
limiti percentuali e le modalita' di destinazione delle
predette risorse aggiuntive al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2,
dell'art. 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La
presente disposizione non si applica agli enti territoriali
e agli enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario
nazionale.
34. Ai sensi e con le modalita' di cui al comma 33, nel
quadro delle generali compatibilita' economico-finanziarie,
puo' essere, altresi', devoluta al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi
indicate una quota parte delle risorse eventualmente
derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli gia'
considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una
specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di
processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione
dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati
in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria»:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica) - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei
servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
Comma 21:
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale»:
«Art. 1 (Modalita' di attribuzione delle quote dei
proventi erariali spettanti alla regione) - 1. Le quote dei
proventi erariali spettanti alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 49 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio
2008, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto di
versamento unificato e di compensazione nell'ambito
territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione
individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, direttamente alla regione sul conto
infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima,
istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.
3. Le quote dei proventi di cui al comma 1 diversi da
quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione
nell'ambito territoriale di cui al comma 2 sono riversate
dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione
sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione
medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello
Stato.
4. In attuazione dell'art. 3, comma 7, del Protocollo
d'intesa stipulato tra il Governo e la regione
Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria
statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che
ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e
la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella
misura prevista dall'art. 49, primo comma, n. 1), della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo
statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le
ritenute sui redditi da pensione, di cui all'art. 49, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite
ai soggetti passivi residenti nella medesima regione,
ancorche' riscosse fuori del territorio regionale.».
Comma 22:
- Si riporta il testo dei commi 116, 117 e 118,
dell'art. 3, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008):
«Art. 3. 1-115 (omissis) - 116. Ai fini del concorso al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', secondo
le modalita' di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, ove l'indice di equilibrio
economico-finanziario risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, ove l'indice di equilibrio
economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, ove l'indice di equilibrio
economico-finanziario risulti superiore a 45.
3. 117. L'indice di equilibrio economico-finanziario
indicato al comma 116 e' determinato secondo le modalita'
ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita'
produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.
118. Per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalita'
individuate nel comma 116, lettera a).
(omissis)».
Comma 23:
- Si riporta il testo del comma 703, dell'art. 1, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007)»:
«Art. 1 (...) 1-702 (omissis) - 703. Per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui
all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti
interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a
compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento
netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del
presente articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di
euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione
derivante dall'attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per
cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente
complessiva e' superiore al 25 per cento, secondo gli
ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di
natura sociale e socio-assistenziale. In caso di
insufficienza del predetto importo, il contributo e'
proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di
euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione
derivante dall'attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per
cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta'
inferiore a cinque anni e la popolazione residente
complessiva e' superiore al 4,5 per cento, secondo gli
ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di
natura sociale. In caso di insufficienza del predetto
importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un
importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime
finalita' dei contributi a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti;
d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo
complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in
proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
(omissis)»
Comma 24:
- Si riporta il testo dei commi da 33 a 46, dell'art. 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria»:
«Art. 2 -1-32 (omissis) - 33. Al fine di consentire la
semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed
al contempo conseguire una maggiore rispondenza del
contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio
all'attualita' territoriale, a decorrere dal 1° gennaio
2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle
singole particelle catastali rese dai soggetti interessati
nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione
dei contributi agricoli, previsti dalla normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato
(OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti
all'adempimento previsto dall'art. 30 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la
richiesta di contributi agricoli, contenente la
dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente
all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per
consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino
della dichiarazione di variazione colturale da rendere al
catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche alle comunicazioni
finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale
costituito a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate
rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia
per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del
territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad
inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli
immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui
viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti
disposizioni ed in particolare all'art. 74, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio,
con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento
delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta
giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso
i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul
proprio sito internet, i risultati delle relative
operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la
variazione dei redditi possono essere proposti entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
interessati non forniscano le informazioni previste ai
sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative
all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o
non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni
provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle
comunicazioni effettuate dall'AGEA.
34. In sede di prima applicazione del comma 33,
l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla
base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma
33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e
messe a disposizione della Agenzia del territorio
dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in
atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle
vigenti disposizioni ed in particolare all'art. 74, comma
1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il
completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare,
per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso
la variazione dei redditi possono essere proposti; entro il
30 novembre 2007 i nuovi redditi cosi' attribuiti producono
effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono
dovute le sanzioni previste dall'art. 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita'
tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione
operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto
che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di
interscambio dati e cooperazione applicativa resi
disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN).
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali,
nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto.
L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la
disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli
immobili individuati ai sensi del periodo precedente,
comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi
alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni
interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio
sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli
atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con
oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a
notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in
deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la
mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in
assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite
modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del
presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
37. All'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole:
«l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti: «,
sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di
imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese
di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del
comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento
della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e
non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti
fiscali decorrano dal 1° gennaio 2007. In tale caso non si
applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. In caso di inadempienza si
applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.
40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie
catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono
essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati
ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero
ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia
funzionale e reddituale.
41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio
stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della
qualificazione e quindi della rendita devono essere
dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la
sanzione prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni,
per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio
decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal
comma 338 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro
delle regole tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita'
tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma
41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite
ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi
previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'art.
1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successivi provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5
dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle
rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo
catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.
(omissis)»
Comma 26:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro»:
«Art. 57 (Soggetti obbligati al pagamento) - 1. Oltre
ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o
autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu
richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al
pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in
causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto
sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e
coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli
articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura
civile.
1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'art. 10, comma
1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento
dell'imposta per le scritture private non autenticate di
natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita'
per la conclusione degli affari.
2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si
estende al pagamento delle imposte complementari
suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione
sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate
al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la
condizione o l'atto produce i suoi effetti prima
dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto
imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a
carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso
e per quelli presentati volontariamente alla registrazione,
obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi
ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato
piu' parti, contiene piu' disposizioni non necessariamente
connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le
une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al
pagamento delle imposte complementari e suppletive e'
limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa
ha partecipato.
7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al
pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte
contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27
luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di imposta
dovuta per atti presentati volontariamente per la
registrazione dalle amministrazioni dello Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o
di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti
reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente
espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa,
anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n.
392, l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente
e' lo Stato.»
Comma 27:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competitivita' delle industrie
operanti nel settore aeronautico»:
«Art. 7 (Attivita' dimostrativa sul territorio
nazionale e/o all'estero). - I mezzi ed i materiali
prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato
o da altri enti pubblici possono essere messi a
disposizione delle industrie, previa autorizzazione del
Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente che li
ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le
debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in
Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o
in occasione di mostre o di visite di alte personalita'
straniere.»
Comma 28:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:
«Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione). - 1. Ai
contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi
assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i
servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture
disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i
servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato
per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in
materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e
degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei
servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla
direzione ed esecuzione del contratto.»
- Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e 126 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273»:
«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se
non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta'
industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano
assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta
del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del
titolo di proprieta' industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del
titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In
quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta'
industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli
siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione,
sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o
la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando
appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria
tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette.
Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei
profitti dell'autore della violazione). - 1. Il
risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni
puo' farne la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare,
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del
diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo'
chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento.
Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - 1.
L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza
cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva,
tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu'
giornali da essa indicati, a spese del soccombente.»
Comma 31:
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
Comma 32:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 33 (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati
da centrali di committenza). - 1. Le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e
forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche
associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute
all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all'art. 32, lettere b), c), f), non possono affidare a
soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e
delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici.
Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai
servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle
amministrazioni provinciali, sulla base di apposito
disciplinare che prevede altresi' il rimborso dei costi
sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche'
a centrali di committenza.»
Comma 33:
- Si riporta il testo dell'art. 26, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)»:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.»
Comma 36:
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra
pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e,
limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori
dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza
assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento
previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia
di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica
posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo'
superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359
del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la
loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' e le procedure attuative del presente articolo.»
Comma 37:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia»:
«Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e
le passivita' del fondo di garanzia di cui all'art. 20
della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive
modificazioni, nonche' un importo pari a 50 miliardi di
lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi
e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie
imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere
sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma
101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole:
«Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti: «di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato».
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e loro successive modificazioni.
6. All'art. 29 della Legge. 5 ottobre 1991, n. 317,
dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai
consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono
continuare a partecipare le imprese associate che superino
i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le
piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli
interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento
delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi non possono
beneficiare degli interventi agevolati previsti per le
piccole e medie imprese.».
Comma 38:
- Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, reca «Misure urgenti per la ricostruzione e la
ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».
Comma 39:
- Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Misure per valorizzare il patrimonio
residenziale pubblico). - 1. Al fine di valorizzare gli
immobili residenziali costituenti il patrimonio degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi
ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti
Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al
comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita'
immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione
all'acquisto, purche' i soggetti interessati non siano
proprietari di un'altra abitazione, in favore
dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di
locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio
coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni,
ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in
favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o,
gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la
convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli
conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
le amministrazioni regionali e locali di stipulare
convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni
immobili.
3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a
partire dal 1o settembre 2008, e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'
per quelli i cui componenti non risultano occupati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per
l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita'
di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9
agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto
secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
Comma 40:
- Si riporta il testo del comma 153, dell'art. 1, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007):
«Art. 1 (...) 1-152 (omissis) - 153. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le province alle quali
puo' essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta
riscossione dell'addizionale sul consumo di energia
elettrica concernente i consumi relativi a forniture con
potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni,
per le province confinanti con le province autonome di
Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la
Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il
sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, con priorita' per le province in possesso di
almeno 2 dei predetti parametri.
(omissis)»
Comma 41:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art 30 (Soci). - 1. Ogni socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente lo
0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena
rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali
maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti
vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,
per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina
propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non puo' essere inferiore
a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca e' posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di
rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere
motivate avuto riguardo all'interesse della societa', alle
prescrizioni statutarie e allo spirito della forma
cooperativa. Il consiglio di amministrazione e' tenuto a
riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione della
deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia
entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione
abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i
diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni
possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.».
Comma 42:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 14 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile»:
«Art. 1. (Modalita' di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo) - 1. Le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie
per l'attuazione del presente decreto sono emanate di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e
finanziario.
2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del
presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno
effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le
persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli
enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6
aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata».
«Art. 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie). - 1. Al
fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le
altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna
agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni
gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni
e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della
dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il
periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse
complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese
a sostegno dell'economia reale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche' un importo pari a 408,5 milioni di euro a
valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui
all'art. 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge
n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati
anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato art.
18.
1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma
1, il CIPE puo' disporre la riduzione, in termini di sola
cassa, del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, degli importi di 279 milioni di euro per
l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84
milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per
l'anno 2012.
2. Le risorse di cui all'art. 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per la
promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e
successivamente integrate con decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono
trasferite al Dipartimento della protezione civile per
essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle
famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad
alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi
televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 sono
disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti
immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti
previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di
ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o
non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel
limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati
nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1,
anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di
cui all'art. 4, comma 1, lettera b). Anche al fine di
evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale
interruzione dei programmi di investimento di cui al
presente comma gia' intrapresi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli
investimenti previsti ai sensi del primo periodo del
presente comma non esclude il completamento di quelli in
corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti
dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate.
4. Le maggiori entrate rivenienti dalla lotta
all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da
futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato
all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e
alla solidarieta'.
5. Il fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'
art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e' incrementato di 23 milioni di euro per l'anno
2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di
finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre
misure di cui al presente decreto, e' autorizzata, in
aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27
milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per
l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30
milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si
provvede con le maggiori entrate recate dal presente
decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per
l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma e' ridotto
di 10 milioni di euro per il medesimo anno.
5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2,
predispongono, d'intesa con il presidente della regione
Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma
2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie
di sua competenza, piani di ricostruzione del centro
storico delle citta', come determinato ai sensi dell'art.
2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo
strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il
rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di
cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui
all'art. 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare
interesse paesaggistico attestato dal competente vice
commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili
privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette
risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 1, tenuto conto della situazione
economica individuale del proprietario. La ricostruzione
degli edifici civili privati di cui al periodo precedente
esclude la concessione dei contributi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a) ed e).
5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno
destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6
aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle gia'
stanziate dal Governo italiano.
5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla
realizzazione degli interventi di cui al presente decreto,
dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si
avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE.
Sull'andamento degli interventi, il presidente della
regione predispone una relazione semestrale al Presidente
del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' previste e in ogni caso senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Comma 43:
- Il citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
reca «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.
216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti
del rapporto di impiego del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate».
- Si riporta il testo vigente del comma 28, dell'art.
2, della citata legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge
finanziaria 2009):
«Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e
per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno). - 1-27 (omissis).
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto
dall'art. 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
(omissis)».
Comma 44:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto
1950, n. 646, recante «Istituzione della Cassa per opere
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale
(Cassa per il Mezzogiorno)».
«Art. 3. La presente legge si applica alle regioni
Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone,
all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti gia'
compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni
compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume
Tronto nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi
nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.
Qualora il territorio dei comprensori comprende parte
di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo
territorio facente parte dei comprensori.».
Comma 45:
- Si riporta il testo del comma 188, dell'art. 2, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria
2008), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. 1-187 (omissis) 188. L'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
e' autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31
dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo
scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010,
ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, dell'art. 3, comma 9, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del
titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale
durata non puo' comunque superare i quindici anni a
decorrere dalla data di scadenza della prima rata,
comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario.
Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento
della Commissione europea vigente alla data della
rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli
interessi conseguenti all'allungamento e alla
rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli
beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 786 del 1985.
(omissis)».
Comma 46:
- Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' citato nelle note al comma 42
del presente articolo.
Comma 47:
- Si riporta il testo del comma 568, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«Art. 1. 1-567 (omissis) - 568. Ai fini del
contenimento delle spese di ricerca, potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi,
sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze
armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della
difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio
1990, n. 185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e
contratti per la permuta di materiali o prestazioni con
soggetti pubblici e privati.
(omissis)».
Comma 48:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 13. (Misure per valorizzare il patrimonio
residenziale pubblico) - 1. Al fine di valorizzare gli
immobili residenziali costituenti il patrimonio degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi
ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti
Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al
comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita'
immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione
all'acquisto, purche' i soggetti interessati non siano
proprietari di un'altra abitazione, in favore
dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di
locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio
coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni,
ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in
favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o,
gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la
convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli
conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
le amministrazioni regionali e locali di stipulare
convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni
immobili.
3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di
accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese
connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1°
settembre 2008 e' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un
Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa
da parte delle coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli
i cui componenti non risultano occupati con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del
Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro
per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu',
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento
del Fondo di cui al primo periodo.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9
agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto
secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.»
Comma 49:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
«Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di previdenza
agricola). - 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli
aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al
comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9,
commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, sono cosi determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati
la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per
cento dei contributi a carico del datore di lavoro,
previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree
dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei
comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la
riduzione contributiva compete nella misura del 68 per
cento.
(omissis)»
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter, del decreto
legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205,
recante «Misure urgenti per il rilancio competitivo del
settore agroalimentare»:
«Art. 1-ter (Proroga di agevolazioni previdenziali) -
1. Le agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi
5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, si applicano, fino al 31 dicembre
2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e
nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate
dall'art. 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente
disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296: art. 1, comma 289, quanto a 7,6
milioni di euro; art. 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni
di euro; art. 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.»
Comma 50:
- Si riporta il testo del comma 72, dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante «Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 1-71 (omissis) - 72. Al fine di consentire ai
soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di sopperire
alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita'
lavorativa svolta, ovvero sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali, e' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', il
Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria
giovanile.
(omissis)».
Comma 51:
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, recante «Provvedimenti in
favore delle popolazioni delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da
eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991»
«Art. 6. - 1. Al fine di assicurare la continuita'
degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione
civile e' integrato della somma di lire 215 miliardi per
l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 , come sostituito dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.
2. Al fine di consentire il completamento degli
interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da
movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990
relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la
protezione civile e' integrato di lire 50 miliardi per
l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi e'
destinata agli interventi urgenti ai sensi del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i
gravi dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti
franosi.
2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26
maggio 1991 relativi alla regione Basilicata, al fine di
assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici
pubblici, con priorita' per l'edilizia scolastica, e'
avviato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, un
programma di adeguamento antisismico. Ove il costo di
adeguamento superi l'80 per cento del costo di
ricostruzione e' ammessa la demolizione e la ricostruzione
dell'edificio. Per l'attuazione di tale programma e'
autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2,
la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la
prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana,
Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, e'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate secondo
le modalita' previste dall'art. 30-bis del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire
335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando gli appositi accantonamenti «Reintegro fondo
per la protezione civile», «Completamento degli interventi
nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi
compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione
Basilicata, nonche' gli interventi urgenti nei territori
della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13
dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val
di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi
boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia,
Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'art. 30-bis della
legge n. 38 del 1990.».
Comma 52:
- Si riporta il testo dell'art. 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-undecies. - 1. L'amministratore di cui all'art.
2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in
azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al
netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento
del dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita o
la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia,
il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato
con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali,
in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
regione. Gli enti territoriali possono amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo
gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, nonche' alle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina
un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad
associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile.
2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia
possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per
le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate entro i
termini previsti dall'art. 2-decies, sono destinati alla
vendita
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale
delle Forze di polizia possono costituire cooperative
edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni
destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono
esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sono disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori
disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui
al comma 2-bis ai sensi del comma 4.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito,
senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di
lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che
garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I
beni non possono essere destinati all'affitto alle
cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
affine o convivente con il destinatario della confisca,
ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato
adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15,
commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla
scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario
puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta
giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte
del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le
navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili
sequestrati sono affidati dall'autorita' giudiziaria in
custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le
esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero
possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se
e' stato nominato l'amministratore giudiziario di cui
all'art. 2-sexies, l'affidamento non puo' essere disposto
senza il previo parere favorevole di quest'ultimo.
4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle
operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere
obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione
e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni
mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio
dell'Agenzia del demanio, che puo' affidarle
all'amministratore di cui all'art. 2-sexies, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.
2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del
provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del
demanio di cui al comma 1 dell'art. 2-decies. Il dirigente
del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al
prefetto della provincia interessata un parere
obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine
e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile
affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta
persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da
soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita'
organizzata.
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla
vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli
interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo.
5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui
al comma 2-bis, al netto delle spese per la estione e la
vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico
giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per
cento, al Ministero dell'interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella
restante misura del 50 per cento, al Ministero della
giustizia, per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi



 
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.
234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233.
235. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito" sono aggiunte le seguenti: "nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione".
236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo' individuare le tipologie di interventi suscettibili di' agevolazione, le modalita' di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede con le disponibilita' conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 237 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
239. Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 e' attribuita all'autorita' di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorita' contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorita' interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorita' contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorita' indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.
242. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio.
243. La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
244. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
248. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
249. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 248, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto fondo sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilita' del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e' destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.
251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.
252. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1790):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 29 settembre 2009.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 7 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 20, 21, 22, 27, 28 e 29 ottobre 2009.
Esaminato in aula il 6 e 7 ottobre 2009; il 4, 5, 10, 11 e 12 novembre 2009 e approvato, con modificazioni, il 13 novembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2936):
Assegnato alla V commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione), in sede referente, il 16 novembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, il 19, 25, 26 novembre 2009; il 1°, 2, 3, 4, 5 e 6 dicembre 2009.
Esaminato in aula il 9, 10, 11, 15 e 16 dicembre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1791-B):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 18 dicembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 20 e 21 dicembre 2009.
Esaminato in aula il 21 dicembre 2009 ed approvato il 22 dicembre 2009.



istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita'
della finanza pubblica.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede
mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di
necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e
motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui
relativi contratti e' richiesto il parere di organi
consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel
caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di
trattativa privata. I contratti per i quali non e'
richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati,
dal dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del
demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1
dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo
sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.».
Comma 53:
- Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, e' citato nelle note al comma 37 del presente
articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale»:
«Art. 11 (Potenziamento finanziario Confidi anche con
addizione della garanzia dello Stato). - 1. Nelle more
della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'art.1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 554
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al
rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite
massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla
verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno
in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556
del citato art. 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono
estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a
deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui
all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
integrato con i rappresentanti delle organizzazioni
rappresentative a livello nazionale delle imprese
artigiane.
3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 e'
riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a
favore dei Confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge del
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e
modalita' da stabilire con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto
1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai
sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 8.1.7 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e
organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE
S.p.a., secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni
sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi
sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo
Milano 2015, e' autorizzato il rilascio di garanzie nel
limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.».
Comma 54:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38»:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un
conto corrente infruttifero denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale» intestato al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-interventi
indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione
civile, come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria.».
Comma 55:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 18, del
citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli art. 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(omissis)».
Comma 56:
- Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del
27 luglio 2006, reca «Fondo europeo per la pesca.».
- Il regolamento (CE) del Consiglio, del 20 novembre
2009, reca: «Controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che
modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002,
(CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n.
76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.
1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)
n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006».
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
38»:
«Art. 5 (Programmazione di settore). - 1. Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'art. 2,
propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il
«Programma nazionale triennale della pesca e
l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma
nazionale», contenente gli interventi di competenza
nazionale.
2. Le regioni e le province autonome predispongono,
altresi', entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun
triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i
programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli
eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli
interventi di competenza da realizzare con le proprie
dotazioni di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale
con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali,
nonche' dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive
ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.»
- Si riporta il testo del comma 1084, dell'art. 1,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007)»:
«Art.1. 1- 1083 (omissis) - 1084. Per l'attuazione dei
piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di
competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.
(omissis)».
Comma 58:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza
aviaria»:
«Art. 5.(Interventi urgenti nel settore avicolo) - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto di natura non regolamentare, determina le
modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31
ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle
imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola
nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli
esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni
avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA).
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di
carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Comma 59:
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 3 agosto
2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice»:
«Art. 4.- 1. Coloro che hanno subito un'invalidita'
permanente pari o superiore all'80 per cento della
capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di
legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di
128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere
dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita'
permanente pari o superiore all'80 per cento della
capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, e' riconosciuto il diritto
immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima
retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e
rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2,
comma 2. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di
156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito
l'attivita' lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia
avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, inclusi i casi di revisione o prima
valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta
non risulti inferiore ad un quarto della capacita'
lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita' con
percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e
morale come indicato all'art. 6, comma 1, al raggiungimento
del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso
degli anni di contribuzione previsti dall'art. 3, comma 1,
la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima
retribuzione annua integralmente percepita e maturata,
rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2,
comma 1.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la
determinazione della misura della pensione di
reversibilita' o indiretta in favore dei superstiti in caso
di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi
di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni
effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3
si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2, commi 5
e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di
esenzione dall'IRPEF.»
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»:
«Art. 2. 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 ,
come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge,
subisca una invalidita' permanente non inferiore ad un
quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti
delle vittime di azioni terroristiche e della criminalita'
organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla
citata legge n. 302 del 1990 , un assegno vitalizio, non
reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla
perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e successive
modificazioni. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998,
di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193
milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e'
corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di
sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
chiara evidenza risultando univocamente e concordemente
dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la
natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita'
organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione
stessa e l'evento invalidante o mortale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13
agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' secondo le disposizioni del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e
successive modificazioni, sono attribuite due annualita'
del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al
coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni
inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
ed a carico. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
indennizzo ed e' esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilita'
corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
speciale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale
con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto
trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di
rivalutazione o interessi anche se il beneficiario
percepisca tale indennita' ad altro titolo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano
anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di cui
all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ,
e successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.952
milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.».
Comma 61:
- Si riporta il testo dell'art. 20, del decreto- legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 recante: «Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale»:
«Art. 20 (Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio
1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro
per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono rideterminati i contributi e le provvidenze per
l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
3-bis. All'art. 3, comma 2-ter, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare
indicato dall'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, non e' richiesto per le imprese e per le
testate di quotidiani o periodici che risultano essere
giornali od organi di partiti o movimenti politici, che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il
diritto ai contributi di cui all'art. 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 460, dell'art. 1, della
citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006):
«Art. 1. 1-459 (omissis) - 460. A decorrere dal 1°
gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11
dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata
per la quale richiede i contributi;
b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i
cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che
abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso
contrario tutte le imprese editrici interessate decadono
dalla possibilita' di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si
applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato il
diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del
contributo non e' ammesso l'affitto della testata.
(omissis)».
Comma 62:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 44. (Semplificazione e riordino delle procedure
di erogazione dei contributi all'editoria) - 1. Con
regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito anche il Ministro per la
semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio
dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria
per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello
stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche'
l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di
erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo
a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo
previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto
percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
250.
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le
erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi
diretti e, per le residue disponibilita', alle altre
tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle
stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario.»
Comma 63:
- Si riporta il testo del comma 135, dell'art. 2 del
citato decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«Art. 2 1-134 (omissis) - 135. Le somme ancora dovute a
Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono
rimborsate, previa determinazione effettuata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero
delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci
anni.
(omissis)».
- Si riporta il testo vigente del comma 358, dell'art.
1, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge
finanziaria 2008):
«Art. 1. 1-357 (omissis) - 358. Le entrate derivanti
dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di
gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione
dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla
incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a
decorrere dall'anno 2007 dalle societa' di cui all'art. 59,
comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono utilizzate per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo
a progetti volti al miglioramento della qualita' della
legislazione e alla semplificazione del sistema e degli
adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme
versate in uno specifico capitolo di entrata sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento per le politiche fiscali.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 148, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di
cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».
Comma 64:
- Si riporta il testo dell'art. 22-bis, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative»:
«Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di
biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1.
Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un
contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di
compensare i maggiori costi legati alla produzione, al
biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in
miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa
pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato
come carburante di cui all'allegato I; al fine della
fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di
biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il
gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture
contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del
deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione,
l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra
l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e
la predetta aliquota ridotta, come eventualmente
rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono
possedere per partecipare al programma pluriennale nonche'
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite,
i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati
agli operatori su base pluriennale dando priorita' al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti
quadro, le modalita' per la contabilizzazione e la
fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono
stabilite le forme di garanzia che i soggetti che
partecipano al programma pluriennale devono fornire per il
versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui
quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di
assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il
gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di
miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato
ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo.
Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno,
non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero,
per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non
ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori
proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali
quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero,
per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale,
immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso
di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more
dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della
disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al
comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del
contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i
criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003,
dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono
garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In
caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma
1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di
180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa
gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo.
2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione
comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di
cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di
cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane,
previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel
che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati
nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle
relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie
prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente
a tali quantita'. In considerazione della pendente
valutazione della Commissione europea in merito alla
compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1
con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui
al presente comma e' effettuata subordinatamente alla
prestazione, da parte degli operatori, della garanzia
relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel
caso in cui le autorita' comunitarie, nell'ambito della
loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di
autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti
assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del
presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore
accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e
immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata
realizzazione delle produzioni dei singoli operatori
previste in attuazione dei contratti quadro e intese di
filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con
gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al
contingente agevolato per i volumi non realizzati e
determina la riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato all'operatore nell'ambito del programma
pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle
materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di
ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e'
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della
misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente
di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza
costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno
successivo a quello della rideterminazione. Qualora la
misura dell'aumento del contingente risultante dalle
disposizioni di cui al presente comma richieda la
preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e'
subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale
e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a
decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo
le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti
prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole
di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32
per 1.000 litri.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73
milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e
tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti
singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella
carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro
idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti,
valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale
dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i
Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la
misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle
benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa
relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e'
conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento
della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con
quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della
direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti.
5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'art. 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella
formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.»
Comma 65:
- Si riporta il testo del comma 17, dell'articolo 61,
del citato decreto-legge 112 del 2008:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1-16 (omissis).
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
maggiori entrate di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e'
incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo
precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo'
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in
deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai
sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota
puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo
67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme
destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono
ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra
le unita' previsionali di base interessate. La quota del
fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non
destinata alle predette finalita' entro il 31 dicembre di
ogni anno costituisce economia di bilancio.«»
(omissis)».
Comma 66:
- L'intesa sancita il 3 dicembre 2009 tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concerne il
nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.
Comma 67:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del
decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»:
«Art. 22 (Settore sanitario). - 1. All'articolo 79, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre
2009»;
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre
2009, si applicano comunque l' articolo 120 della
Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di
applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42,
in materia di federalismo fiscale; inoltre».
2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad
interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi
dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al
presente comma, sono definiti gli importi, in misura non
inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi
dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative
alle patologie degenerative neurologiche croniche
invalidanti. A valere sul fondo di cui al presente comma un
importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui,
e' destinato al Centro nazionale trapianti, al fine
dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule
riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 191, nonche' in materia di qualita' e di sicurezza
per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle
direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio
2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,
in corso di recepimento.
3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle
economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia
italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei
medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e
successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per
l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore
assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010
e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a
decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il
livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo
Stato e' ridotto di 800 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute
e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano riversano
all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale.
3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo
periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa
complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con
l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa
per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche
dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti
direttamente ai cittadini, che e' posta a carico unicamente
delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai
rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture
pubbliche».
4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di
tutelare, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione,
l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei
Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e di assicurare il
risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la
riorganizzazione del sistema sanitario regionale della
regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e
contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del
Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la
procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni, diffida la regione a
predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro
contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione
del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con
l'Accordo di cui all' articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche'
a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174
della medesima legge;
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il
Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di
istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e del Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sulle cui conclusioni e' sentita la regione in apposita
riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano
triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei
necessari interventi di contenimento strutturale della
spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti
pregressi nonche' dell'attivazione delle procedure
amministrativo-contabili minime necessarie per valutare
positivamente l'attendibilita' degli stessi conti. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131;
c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui
alla lettera b) e' approvato dal Consiglio dei Ministri,
che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario
nominato ai sensi della medesima lettera b). Nello
svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo
di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce
gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni
necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente
a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007,
n. 3635, cessa dal suo incarico;
d) ai crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n.
159 del 2007, che non siano in contrasto con le
disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di
rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di
interesse e di assicurare piena indipendenza e
imparzialita' di giudizio, i componenti designati dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome,
appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione,
non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato
e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata
Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la
predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione
di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che
nelle more di tale designazione, allo scopo di non
ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni
di criticita' in essere, Comitato e Tavolo possono
proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli
atti e le attivita' gia' espletati da Comitato e Tavolo
anteriormente all'entrata in vigore della presente
disposizione.
6. Per la specificita' che assume la struttura indicata
dall'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed
internazionale e per le riconosciute caratteristiche di
specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere su
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per
l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria,
di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato, di cui all' articolo 79, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di
euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15
febbraio 1995» sono soppresse.
7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli
anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla struttura
sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalita' di
cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia
di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma
2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla
valutazione sentita la CONSIP. ».
- Si riporta il testo vigente del comma 283
dell'articolo 2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008)»:
«Art. 2. 1-282 (omissis). - 283. Al fine di dare
completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230, e successive modificazioni, comprensivo
dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili,
nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli
ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale
di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'
terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo
96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272, disposto dall'autorita' giudiziaria;
b) le modalita' e le procedure, secondo le
disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della
legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei
predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita'
di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per
il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate
complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008,
in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo
stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto
a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro
per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi
e dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti
alle attivita' sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanita' penitenziaria.
(omissis).».
Comma 68:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.»:
«Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP
alle regioni a statuto ordinario). - 1-5 (omissis).
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare
sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere
presso la tesoreria centrale dello Stato in misura
sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti
dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF,
l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente.
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente comma.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 66
della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge
finanziaria 2001)»:
«Art. 66. (Controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici e norme sulla tesoreria unica). - 1-5 (omissis).
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e
quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore
delle regioni devono essere versate nelle contabilita'
speciali infruttifere che devono essere aperte presso le
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da
operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte,
da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale
che in conto interessi. Le entrate relative ai
finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto
corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato.
7-14 (omissis)».
- Si riporta il testo dei commi da 2 a 6 dell'articolo
77-quater del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«Art. 77-quater (Modifiche della tesoreria unica ed
eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di
cassa). - 1 (omissis). - 2. Le somme che affluiscono
mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di
tesoreria di cui all' articolo 40, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del
mese successivo, presso il tesoriere regionale o
provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto
ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota
di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA),
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e
all' articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le
eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale
all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle
manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto
alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata
statale in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la
Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui
all' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della
spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera
d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle
regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e'
accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al
netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di
IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme
trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per
le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione
siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle
anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme
affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di
cui all' articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a
qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle
somme di cui al l' articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione
IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo
accantonamento di un importo corrispondente alla quota del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente.
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme
spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale
risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, previo accantonamento di un importo
corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del
fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli
adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo, in funzione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni, all' articolo 1, comma 321, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e all' articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni
possono accantonare le somme relative all'IRAP e
all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso
rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a
titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno
di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto
agli importi delle medesime imposte derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il
medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre
fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale
all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti
relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando
contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno
degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di
consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni.
7-11 (omissis)».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 12,
nonche' del comma 7 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1-2 (omissis).
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4-6 (omissis).».
«Art. 18 (Norme finali e transitorie. - 1-6 (omissis).
7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio
1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, e dal
D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti
derivanti dalle disposizioni del presente decreto da
effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. I rapporti con il personale sanitario
per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati
con regolamento ministeriale in conformita', per la parte
compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A
decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per
l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti
della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai
bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli
assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in
sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.
8-10 (omissis).».
Comma 69:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)»:
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 20 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta il testo comma 796, lettera n),
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006
(finanziaria 2007):
«Art. 1 (...) 1-795 (omissis). - 796 Per garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a)- m) (omissis);
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento.
o)-z) (omissis).».
Comma 70:
- Si riporta il testo del comma 1-sexies dell'articolo
79 del citato decreto-legge 112 del 2008:
«Art. 79 (Programmazione delle risorse per la spesa
sanitaria). 1-1-quinquies (omissis). - 1-sexies. Al fine di
garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari
programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle
esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le
modalita' con le quali entro il 15 marzo di ogni anno
l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a
disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera
sanitaria, attuativo dell' articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, le informazioni utili a consentire la
verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui
all' articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni ed integrazioni,
individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo
familiare, in quanto disponibile al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende
quello previsto dall' articolo 1 del decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze,
del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a)
sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto
ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di
competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende
sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti
in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e,
in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero
delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello
stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del
SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per
il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore
sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo
83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo'
essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a
garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello
locale, per consentirne la produzione sistematica e
l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani
di rientro. I predetti interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite
nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo
sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, e con i modelli dei dati del
Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
1-septies - 3 (omissis).».
Comma 71:
- Si riporta il testo del comma 565 dell'articolo 1
della citata legge 296 del 2006 (finanziaria 2007):
«Art. 1 (...) 1-564 (omissis). - 565. Per garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza
delle regioni e delle province autonome, in data 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006
dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma
198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si
considerano anche le spese per il personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate
al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati
relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di
personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo
determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca
finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui
alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle
regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla
medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del
personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla
data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che
alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con
rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme
di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione
delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della
spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel
rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), e'
verificata la possibilita' di trasformare le posizioni di
lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di
lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le
regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla
presente lettera possono nella loro autonomia far
riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di
cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei
fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1,
commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi
con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di
personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge per gli enti del Servizio sanitario
nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008
dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate
nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera
a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli
previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario
nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e
dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti. In caso contrario la regione e'
considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato
l'equilibrio economico. Nelle procedure di reclutamento
della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della
presente legge, il servizio prestato nelle forme previste
dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che
bandisce il concorso e' valutato ai sensi degli articoli
27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992:
«Art. 12-bis (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma
nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita'
scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'articolo 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi
sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita'
economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da
agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata
valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a
migliorare la integrazione multiprofessionale e la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
l'autovalutazione della attivita' degli operatori, la
verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
ricerca corrente e' attuata tramite i progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma
seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e
sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o
convenzioni, le Universita', il Consiglio nazionale delle
ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati,
nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il ministero della
sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca
nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati
delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza sull'attuazione del programma
nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e
delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto
delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
decreti e istituendo un registro dei Comitati etici
operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il ministero della sanita' e' istituito il
Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la
ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del
ministero della sanita' o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del ministero della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di
sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante
interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione
tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della
ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga
sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la
predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo, possono assumere la responsabilita'
della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.".
Comma 72:
- Si riporta il testo dei commi 189, 191 e 194
dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006):
«Art. 1. (..) - 1-188 (omissis). - 189. A decorrere
dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi
gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo
di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ridotto del 10 per cento.
190 (omissis);
191. L'ammontare complessivo dei fondi puo' essere
incrementato degli importi fissi previsti dai contratti
collettivi nazionali, che non risultino gia' confluiti nei
fondi dell'anno 2004.
192-193 (omissis);
194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le
amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della
contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di
rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti
delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a
tempo indeterminato.
(omissis).».
Comma 74:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 10 a 13
dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). - 1-9 (omissis).
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale
percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei
posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di
assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti
i servizi generali comunali in ambiti territoriali
adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'
articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
(omissis).».
Comma 76:
- Si riporta il testo del comma 174 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005) », come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (...). 1-173 (omissis). - 174. Al fine del
rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione,
ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale
una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti
necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto
trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del
quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti,
ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione
a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento. Qualora la regione non adempia,
entro i successivi trenta giorni il presidente della
regione, in qualita' di commissario ad acta, approva il
bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario
regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento,
ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e, nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli.
(omissis).».
Comma 77:
- Si riporta il testo del comma 180 dell'articolo 1
della citata legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria
2005):
«Art. 1. (...). - 1-179 (omissis). - 180. La regione
interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176
nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e
precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad
una ricognizione delle cause ed elabora un programma
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata
non superiore al triennio. I Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze e la singola regione
stipulano apposito accordo che individui gli interventi
necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico,
nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli
adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La
sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la
riattribuzione alla regione interessata del maggiore
finanziamento anche in maniera parziale e graduale,
subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione
del programma.
(omissis).».
Comma 79:
- Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione
della Repubblica Italiana:
«Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni [Cost. 16], ne' limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004, come modificato dalla presente legge e'
riportato nelle note al comma 76 del presente articolo.
Comma 80:
- Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004, come modificato dalla presente legge e'
riportato nelle note al comma 76 del presente articolo.
- Si riporta il testo del comma 796, lettera b,
dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006 (finanziaria
2007):
«Art. 1 (...) 1-795 (omissis) - 796 Per garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) (omissis);
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, fatte salve le
aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
c)-z) (omissis).».
Comma 82:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di attuazione dei
piani di rientro dai deficit sanitari). - 1. Al comma 2
dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole da: «, con la
facolta'» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono
soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di
rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli
eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono
a carico della regione interessata, che mette altresi' a
disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.».
2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto
accordi in applicazione dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
nelle quali, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro,
puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del
maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva
degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo
Stato e la singola regione. L'autorizzazione puo' essere
deliberata qualora si siano verificate le seguenti
condizioni:
a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata
erogazione del maggior finanziamento condizionato alla
verifica positiva degli adempimenti, una situazione di
emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli
impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonche'
l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b)siano stati adottati, da parte del commissario ad
acta, entro il termine indicato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in
termini di effettiva e strutturale correzione degli
andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo
di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per
la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa
del 23 marzo 2005.
3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2
si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono
oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a
qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di
rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello
stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti l'entita', la tempistica e le modalita' del
predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi
regionali.
4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, il comma 4 e' abrogato;
b) all'art. 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione
del consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina
Gaslini" di Genova, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269.».
5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale al quale concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434 milioni di
euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21
del medesimo art. 61 operano con effetto dall'anno 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis del citato
decreto-legge 185 del 2008:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di disavanzi
sanitari). - 1. L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su
richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi
previste, anche nei confronti delle regioni che hanno
sottoscritto accordi in applicazione dell'art. 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e nelle quali non e' stato nominato il
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro.
L'autorizzazione di cui al presente comma puo' essere
deliberata a condizione che la regione interessata abbia
provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo
con risorse di bilancio idonee a congrue entro il 31
dicembre dell'esercizio interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1
si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono
oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a
qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui
il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita
nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri
sono stabiliti l'entita', i termini e le modalita' del
predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi
regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche
all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali
si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi
programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di
rientro dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
si applicano le misure previste dall'art. 1, comma 796,
lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per
il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008,
misure di copertura di bilancio idonee e congrue a
conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per
il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'art.
4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni.».
Comma 83:
- Il testo dell'art. 120 della Costituzione e'
riportato nelle note al comma 79 del presente articolo.
- Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge
e' riportato nelle note al comma 76 del presente articolo.
Comma 84:
- Il testo dell'art. 120 della Costituzione e'
riportato nelle note al comma 79 del presente articolo.
Comma 85:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale»:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si
prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli
adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da
mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad
adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel
Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'art. 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia
stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione
di informazioni, entro un termine definito, sui crediti
vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla
data in cui sono maturati, e comunque non prima di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi.».
Comma 86:
- Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004, come modificato dalla presente legge e'
riportato nelle note al comma 76 del presente articolo.
Comma 88:
- Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004, come modificato dalla presente legge e'
riportato nelle note al comma 76 del presente articolo.
Comma 89:
- Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004 e' riportato nelle note al comma 77 del
presente articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 1284 del codice civile:
«Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli
interessi legali e' determinato in misura pari all'1 per
cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo'
modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata
non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15
dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l'anno successivo [c.c. 1224,
1652, 1714, 1720, 1866, 1950].
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti
nella misura legale.».
Comma 90:
- La delibera CIPE 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, reca
«Aggiornamento della dotazione del fondo aree
sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi
strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di
servizio e modifica della delibera 166/2007.».
Comma 91:
- Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004 e' riportato nelle note al comma 77 del
presente articolo.
- Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004, come modificato dalla presente legge e'
riportato nelle note al comma 76 del presente articolo.
- Il testo vigente del comma 796, lettera b, dell'art.
1 della citata legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) e'
riportato nelle note al comma 80 del presente articolo.
Comma 93:
- Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004 e' riportato nelle note al comma 77 del
presente articolo.
Comma 94:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 154
del 2008 e' riportato nelle note al comma 82 del presente
articolo.
- Il testo dell'art. 6-bis del citato decreto-legge n.
185 del 2008 e' riportato nelle note al comma 82 del
presente articolo.
Comma 97:
- Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
n. 311 del 2004 e' riportato nelle note al comma 77 del
presente articolo.
Comma 98:
- Si riporta il testo vigente del comma 796, lettera
e), della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria
2007):
«Art. 1 (...) - 1-795 (omissis). - 796. Per garantire
il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella
riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria
condivisione:
a)-d) (omissis).
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005.
f)-z) (omissis)».
Comma 99:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile»:
«Art. 13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia
di spesa sanitaria). - 1. Al fine di conseguire una
razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:
a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti
di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e'
ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello della data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione
non si applica ai medicinali originariamente coperti da
brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da
tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato
negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un
periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione
delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il
Servizio sanitario nazionale nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per
l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del
valore degli extra sconti praticati dalle aziende
farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari
all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle
eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico
dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
Tale trattenuta e' effettuata nell'anno 2009 in due rate
annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato
annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45
euro. A tale fine le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni
entro il 30 giugno 2009;
b) per i medicinali equivalenti di cui all'art. 7,
comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione
dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le
quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo
periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono cosi' rideterminate: per le aziende
farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per
cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota
dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed i
grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la
quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la
fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'art. 7,
comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza
previste dal primo periodo della presente lettera, anche
mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o
altra utilita' economica, comporta, con modalita' da
stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione,
mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del
prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla
violazione, ovvero, in caso di reiterazione della
violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al
Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio
dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di
reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale
importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila
euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorita'
amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della
farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato
nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.
2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente
art. a favore delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30
milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al
comma 3, lettera a).
3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009
dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla copertura degli oneri derivanti dagli
interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi
sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni
di euro;
b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro
all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di
cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti
difficolta' per il completamento ed il consolidamento del
Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione
Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da
parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'art.
4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
4. L'azienda titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un medicinale di cui e'
scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha
usufruito di una licenza del brevetto scaduto, puo', nei
nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo
medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del
proprio farmaco, purche' la differenza tra il nuovo prezzo
e quello del corrispondente medicinale equivalente sia
superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia
inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in
confezione monodose, sia superiore a 1 euro per i farmaci
il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a
10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui
costo sia superiore a 10 euro.
5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al
comma 1, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato,
di cui all'art. 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione
dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) nell'adozione del
provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo
all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare
le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla
proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali del 6 marzo 2009.».
Comma 100:
- Si riporta il testo del comma 796, lettera t) della
citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (..) - 1-795 (omissis). - 796. Per garantire
il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella
riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria
condivisione:
a)-s) (omissis).
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 502 del 1992.
u)-z) (omissis)».
Comma 101:
- Si riporta il testo dell'art. 66 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 66 (Carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi). - 1. Le caratteristiche e le
modalita' per il rilascio della carta d'identita'
elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno di eta', sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,
per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi
provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio della
carta nazionale dei servizi e' a carico delle singole
amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale
connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono
possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi
in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della
carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di
emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo' essere
utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno di eta', devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno di eta', possono
contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di
dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
5. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali
strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione
di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le
regole tecniche di cui all'art. 71, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di
impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente art. e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente art. per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
essere realizzate anche con modalita' elettroniche e
contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei
servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi
possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di
identita' elettronica.».
Comma 102:
- Si riporta il testo del comma 1264 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007):
«Art. 1 (...) 1 - 1263 (omissis). - 1264. Al fine di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
(omissis)».
Comma 103:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»:
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
1-7 (omissis) - 8. A decorrere dall'anno 2002 lo
stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le
politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria
con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, assicurando comunque la copertura delle
prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.
(omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 65 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche
non superiori al valore dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e'
concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma
3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998 , tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni,
che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e
per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il
valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente art. sono rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente art. e' istituito un
Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno
1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 33, 74 e
75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:
«Art. 33 (Prolungamento del congedo). - 1. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del
congedo parentale a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono
essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui
all'art. 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del
congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'art. 32.».
«Art. 74 (Assegno di maternita' di base). - 1. Per ogni
figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un
assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i
trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di
maternita'.
3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura
prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al
comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza della madre risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto
alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica
della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1
risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni
richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio
di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al
comma 9.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di
maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30
giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i
procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'
relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
comma 12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.».
«Art. 75 (Assegno di maternita' per lavori atipici e
discontinui). - 1. Alle donne residenti, cittadine italiane
o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati
contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per
ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo
complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
cui non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in
godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica
uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di
godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o
economica della maternita' e possa far valere almeno tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai
nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della
perdita del diritto a prestazioni previdenziali o
assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre
mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare,
non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con
i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio
del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti
esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto
di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la
donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)»:
«Art. 39 (Norme a favore dei lavoratori affetti da
talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei
farmaci di automedicazione). - 1. I lavoratori affetti da
talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonche'
talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in
trattamento trasfusionale o con idrossiurea, che hanno
raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a
dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di
eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di
importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato
in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa
fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n.
328.



 
(continuazione)



3. In relazione a quanto previsto dall'art. 85, comma
24, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e dal
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla
migliore informazione possibile a tutela della salute
pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le
imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione,
promuove una campagna istituzionale al fine di informare i
cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione
nella cura delle patologie minori, anche attraverso il
ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a
carico delle imprese del settore.».
- Si riporta il testo vigente del comma 131 dell'art. 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1-130 (omissis) - 131. All'art. 39, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola:
«drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonche'
talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in
trattamento trasfusionale o con idrossiurea,».
(omissis).».
Comma 104:
- Il testo del comma 8 dell'art. 20 della citata legge
n. 328 del 2000 e' riportato nelle note al comma 103 del
presente articolo.
Comma 105:
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Trattamento di fine rapporto). - 1. Le
risorse di cui all'art. 1, comma 758, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
codice civile», destinate al finanziamento degli interventi
di cui all'elenco 1 della medesima legge, nonche' quelle
decorrenti dall'anno 2010, sono versate dall'I.N.P.S.
all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio
dello Stato.».
Comma 106:
- Si riporta il testo dell'art. 104 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:
«Art. 104. Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme
del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano.».
Comma 107:
- Si riporta il testo degli articoli 69, 73 e 75 del
citato testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 69. - 1. Sono devoluti alla regione i proventi
delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio,
relative ai beni situati nello stesso.
2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti
quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie
dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e
donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei
rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, determinata assumendo a
riferimento i consumi finali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto
delle vincite;
d) [abrogata].
Art. 73. - 1. La regione e le province hanno facolta'
di istituire con leggi tributi propri in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie
di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche
istituite con legge provinciale costituiscono tributi
propri.
1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali
per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in
ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni,
detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote
superiori definite dalla normativa statale.
Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti
quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie
dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di
bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
b) [abrogata];
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei
tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due
province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei
rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione determinata assumendo a
riferimento i consumi finali;
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla
benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas
petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli
impianti di distribuzione situati nei territori delle due
province, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri
prodotti energetici ivi consumati;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
spettanza regionale o di altri enti pubblici.
2. [abrogato].».
- Il testo dell'art. 104 citato testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 670 del 1972 e' riportato nelle note al comma
106 del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente del comma 120 dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1-119 (omissis). - 120. In deroga alle procedure di
programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , e
successive modificazioni e integrazioni, e' consentita
l'istituzione di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 80 del citato testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 80. - 1. Le province hanno competenza
legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in materia
di finanza locale.
1-bis. Nelle materie di competenza le province possono
istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali
istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale puo'
consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti
delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e
puo' prevedere, anche in deroga alla disciplina statale,
modalita' di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali
di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono
agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali
del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge
statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie
comunque denominate da parte degli enti locali, alle
relative finalita' provvedono le province individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale
disciplina nel rispettivo territorio.».
- Si riporta il testo dell'art. 83 del citato testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 83. - La regione, le province ed i comuni hanno
un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che
coincide con l'anno solare. La regione e le province
adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.».
Comma 108:
- Il testo degli articoli 69 e 75 del citato testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come
modificati dalla presente legge sono riportati nelle note
al comma 107 del presente articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 70 del citato testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972:
«Art. 70. 1. E' devoluto alle province il provento
dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori,
sull'energia elettrica ivi consumata.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 della citata
legge n. 241 del 1997:
«Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo
successivo a quello di versamento delle somme da parte
delle banche e di ricevimento dei relativi dati
riepilogativi, un'apposita struttura di gestione
attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di
essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione
eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'art. 17 puo' operare
soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma
3.».
Comma 109:
- La legge 30 novembre 1989, n. 386, reca «Norme per il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto
Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
la riforma tributaria».
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 5 maggio
2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»:
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi sulle modalita'
di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di
finanziamento). - 1. Al fine di adeguare le regole di
finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti
alle regioni, nonche' al principio di autonomia di entrata
e di spesa fissato dall'art. 119 della Costituzione, i
decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese connesse a materie di
competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione nonche' delle spese relative a
materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle
quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali
spese sono:
1) spese riconducibili al vincolo dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2) spese non riconducibili al vincolo di cui al
numero 1);
3) spese finanziate con i contributi speciali, con
i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali di cui all'art. 16;
b) definizione delle modalita' per cui le spese
riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate
nel rispetto dei costi standard associati ai livelli
essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in
piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da
erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su
tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalita' per cui per la spesa
per il trasporto pubblico locale, nella determinazione
dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della
fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il
territorio nazionale nonche' dei costi standard;
d) definizione delle modalita' per cui le spese di
cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il
gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi,
di tributi propri derivati, di cui all' art. 7, comma 1,
lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della
compartecipazione regionale all'IVA nonche' con quote
specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire
nelle predette condizioni il finanziamento integrale in
ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al
primo periodo sono finanziate anche con il gettito
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalita' per cui le spese di
cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il
gettito dei tributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
e con quote del fondo perequativo di cui all'art. 9;
f)soppressione dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle
rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;
g) definizione delle modalita' per cui le aliquote
dei tributi e delle compartecipazioni destinati al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente
ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno
corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni,
valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una
sola regione; definizione, altresi', delle modalita' per
cui al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di
cui all'art. 9;
h) definizione delle modalita' per cui l'importo
complessivo dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
2), fatta eccezione per quelli gia' destinati al fondo
perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere
sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito derivante
dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul
livello sufficiente ad assicurare al complesso delle
regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare
esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti
soppressi;
i) definizione delle modalita' per cui agli oneri
delle funzioni amministrative eventualmente trasferite
dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'art. 118 della
Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura
finanziaria coerenti con i principi della presente legge e
secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e successive modificazioni.
2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno
seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al
relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto
dal presente art. per le spese riconducibili al comma 1,
lettera a), numero 1).
3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero
1), sono comprese quelle per la sanita', l'assistenza e,
per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo
svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle
regioni dalle norme vigenti.».
Comma 110:
- Si riporta il testo dell'art. 334 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209:
«Art. 334 (Contributo sui premi delle assicurazioni dei
veicoli e dei natanti). - 1. Sui premi delle assicurazioni
per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica
un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle
Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico
del Servizio sanitario nazionale, nei confronti
dell'impresa di assicurazione, del responsabile del
sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle
prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del
diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve
essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei
confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi
soggetti al contributo, per la riscossione e per le
relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e successive modificazioni.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre
1998, n. 457, reca «Regolamento recante norme per
l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle
imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 60 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
Comma 111:
- L'art. 75-bis del citato testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 670 del 1972, e' stato introdotto dal comma
107 del presente articolo.
Comma 113:
- Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, reca
«Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano.».
Comma 114:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972:
«Art. 78. 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle
province autonome al raggiungimento delle finalita' e
all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e'
devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro
decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione riscossa nel territorio
regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento
alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia
di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di
destinazione a scopi determinati, fermo restando il
disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di
attuazione.
2. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto
conto, in base ai parametri della popolazione e del
territorio, anche delle spese per gli interventi generali
dello Stato disposti nella restante parte del territorio
nazionale negli stessi settori di competenza delle
province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo
fra il Governo e il Presidente della Provincia.».
Comma 115:
- Il testo della legge provinciale 16 giugno 2006, n.
3, recante «Norme in materia di governo dell'autonomia del
Trentino» e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, supplemento n.
3.
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo
unico delle imposte sui redditi»:
«Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane,
le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali».
Comma 122:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 16 e 17
del citato testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670
del 1972:
«Art. 16. Nelle materie e nei limiti entro cui la
regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le
relative potesta' amministrative, che in base
all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato
sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla
provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi
delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il
presente statuto.
Lo Stato puo' inoltre delegare, con legge, alla
regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali
funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso
l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse
resta a carico dello Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche
se conferita con la presente legge, potra' essere
modificata o revocata con legge ordinaria della
Repubblica.».
«Art. 17. Con legge dello Stato puo' essere attribuita
alla regione e alle province la potesta' di emanare norme
legislative per servizi relativi a materie estranee alle
rispettive competenze previste dal presente statuto.».
Comma 127:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, recante «Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Esenzione ICI prima casa). - 1. A decorrere
dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche'
quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o
delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi
la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato
decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
dall'art. 6, comma 3-bis, e dall'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive
modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4
dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato
decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in
aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art.
1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale
fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno
l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto
sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Relativamente
alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni
Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore
dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle
quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel
rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno,
fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data
precedente in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ripartisce
e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a
titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro
spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino
all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di
acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il
limite dei tre dodicesimi di cui all' art. 222 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta
comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle
norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole
amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.
5.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'art. 1 della legge n. 244
del 2007 sono abrogati.
6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle
fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo
all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o
insufficiente versamento della prima rata dell'imposta
comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a
condizione che il contribuente provveda ad effettuare il
versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilita' interno, in funzione della attuazione del
federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli
enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti
dallo schema di bilancio di previsione presentato
dall'organo esecutivo all'organo consiliare per
l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'art. 174
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le
disposizioni relative al mancato rispetto del patto di
stabilita' interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672,
691, 692 e 693 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al
presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle
sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto
per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai
sensi dell' art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione
delle autonomie.
7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione
rapporti di concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono
rinegoziare i contratti in essere, ai fini
dell'accertamento e della riscossione di altre entrate,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di
prestazione di servizi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008:
«Art. 2 (Disposizioni di salvaguardia degli equilibri
di bilancio degli enti locali). - 1. Per l'anno 2008
conservano validita' i dati certificati dai singoli comuni
in base al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei
commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, come modificato dall'art. 3 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
2. Per l'anno 2008, in deroga all'art. 179 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo
di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza
tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti
dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione
operata sul fondo ordinario in base al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo
attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al
comma 1.
3. Il Ministero dell'interno determina il minore
contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente
i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per
la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei
contributi ordinari spettanti per l'esercizio.
4. Gli importi residui convenzionalmente accertati
rilevano ai fini della determinazione del risultato
contabile di amministrazione di cui all'art. 186 del citato
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di
stabilita' interno, per i comuni tenuti al rispetto delle
disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al
comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e
riscossi nell'esercizio di competenza.
6. La certificazione da trasmettere al Ministero
dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei
comuni dall'art. 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal
responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale
e dall'organo di revisione.
7. La certificazione di cui al comma 6 e' trasmessa,
per la verifica della veridicita', alla Corte dei conti,
che a tale fine puo' avvalersi anche della competente
Agenzia del territorio.
8. In sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita'
per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di
euro a titolo di regolazione contabile pregressa.
All'erogazione si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalita'
di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
Comma 128:
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 93 del 2008, come modificato dalla
presente legge, e' riportato nelle note al comma 127 del
presente articolo.
Comma 129:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario»:
«Art.7-quinquies (Fondi). - 1. Al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli
interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro.
(omissis)».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, recante
«Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta,
nonche' di trasferimenti erariali ai comuni»:
«Art. 1 (Differimento del versamento di acconti
d'imposta). - 1-4 (omissis) - Alle minori entrate derivanti
dal presente articolo, valutate in 3.716 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede con quota parte delle entrate
derivanti dall'art. 13-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale
fine, dalla contabilita' speciale prevista dal comma 8 del
citato art. 13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo
previsto dall'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per
l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno
medesimo, derivanti dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
citato decreto-legge 185 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.».
Comma 130:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga). - 1. Nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo
restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,
nei limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo
le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela
del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi
includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa
e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali di cui all'art. 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori
sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, primo
comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari
almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'art.
12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni. La durata massima del trattamento
non puo' superare novanta giornate annue di indennita'.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 7,
comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'art.
12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni. La durata massima del trattamento
non puo' superare novanta giornate annue di indennita'.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e
subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,
pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
di apprendista alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda
interessata da trattamento, per la durata massima di
novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del
contratto di apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e'
tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare
ai servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione
della attivita' lavorativa e le relative motivazioni,
nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per
beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale all'atto della presentazione
della domanda per l'indennita' di disoccupazione, fermo
restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento
integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono
direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o
di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni
caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di
cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo
quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.
1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio
2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate
anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure
di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un
trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.
2. Invia sperimentale per il biennio 2010-2011, a
valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei
limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando
quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e'
riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione,
pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno
precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso
l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati
dall'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti
condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b)
abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non
superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c)
con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato,
presso la predetta gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di
mensilita' non inferiore a uno; d) risultino senza
contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino
accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita'
presso la predetta gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i
requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti
alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno
maturato il diritto entro tale data».
2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione
dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al
comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro,
e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di
cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
rideterminato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il
medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei
pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'
art. 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per
l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'art. 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini
del perfezionamento del requisito contributivo si computano
anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, nella misura massima di
tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura
assicurativa svolti sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in
giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della gestione separata nei due anni
precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di applicazione dei
commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
4. Lo stesso decreto puo' altresi' effettuare la
ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente art. in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai
commi precedenti, secondo le linee guida definite nel
decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita
banca dati nella quale confluiscono tutti i dati
disponibili relativi ai percettori di trattamenti di
sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la
gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono
accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei
complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se
determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro,
l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa
continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di
sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi
all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro,
l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di
lavoro congruo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i
commi da 7 a 12 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei
livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali
occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale
delle aree interessate, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari
esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, promuove
la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al
fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare
sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali,
nonche' ad ampliare il numero delle frequenze e
destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
dando priorita' ai vettori che si impegnino a mantenere i
predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della
modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la
massima accessibilita' internazionale e intercontinentale
diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
inferiore a diciotto mesi.
6. Per le finalita' di cui al presente art. si provvede
per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle
disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il quale, per le medesime finalita', e' altresi'
integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo
onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al
finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per
la formazione di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme
residue non destinate alle finalita' di cui all'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con
conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione
di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori
entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento
e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli
enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a
concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli
accordi interconfederali collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul
territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e di
rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il
decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per
la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i
fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di
sostegno al reddito per gli anni 2009 e 2010, volte alla
tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato
o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai
sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa
vigente, i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei
limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante
ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai
fondi medesimi. In caso di indennita' di mobilita' in
deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti
licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto,
nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima
concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la
formazione continua e i fondi di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui
all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro
aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza nel triennio
precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di
adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di
lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
condizione che l'importo da trasferire per tutte le
posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano
riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui
alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati
dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio
2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del datore di lavoro, senza
l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e'
altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta
giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di
competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo
fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in
cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate
ai sensi del procedimento di cui all'art. 18, nonche' con
le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate,
possono essere utilizzate con riferimento a tutte le
tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di
apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il
limite del tetto massimo nonche' l'uniformita'
dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle
misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
medesime anche in funzione della compartecipazione
finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione
dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai
regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per
l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell' art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, possono essere prorogati,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi
non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura
dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10
per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel
caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
nel caso di proroghe successive alla seconda, possono
essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse
destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente
articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
regioni e al fine di assicurare la continuita' di
trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei
fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto
di un percorso di riqualificazione professionale o di un
lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei
trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a
qualsiasi erogazione di carattere retributivo e
previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti
salvi i diritti gia' maturati.
10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti
di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di
lavoro, puo' essere erogato un trattamento di ammontare
equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli
ammortamenti sociali in deroga alla vigente normativa. Ai
medesimi lavoratori la normativa in materia di
disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009,
a carico del Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono
destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per
l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di
lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'art. 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, e ai lavoratori delle societa'
derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai
sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della medesima
legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'art.
1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il
2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'art. 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per
l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30
milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1161,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al
precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
All'art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre
le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono
inserite le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,».
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a
ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna alla societa'
Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli
oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione.
17. All'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di
80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009».
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo
di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto il rimborso
delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale
e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi. Con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2009 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G. B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal
presente comma si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per
i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato»;
b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da
aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del
presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del presente decreto».
Comma 131:
- Per il riferimento al testo dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi in Note al
comma 130.
Comma 134:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 25 della legge
23 luglio 1991, n. 223 recante «Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro»:
«Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita'). -
1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento,
si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui
al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in
materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive
modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2,
legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti
avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego
stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di collocamento, la percentuale degli
avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista
di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art. 27,
legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art.
9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli
articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate
non sono computate ai fini della determinazione del periodo
di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento
di un numero di giornate pari a quello dei giorni
complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente art.
rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37, legge 9
marzo 1989, n. 88».
«Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al
lavoro). - 1.-7. - 8. Le Commissioni regionali per
l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni
circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle
lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di
mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione,
di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate
ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma
5. Tale quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al
numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie,
presenti in ciascuna Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta
formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo
le modalita' determinate dalla Commissione regionale per
l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi,
l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'art. 6,
comma 1.
12.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 recante «Modificazioni
delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria, e sostituzione
dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'», convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272:
«Art. 19. In caso di disoccupazione involontaria per
mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
fissata in relazione all'importo del contributo per
l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di
contribuzione precedente la domanda di prestazione.
L'indennita' e' stabilita nella misura seguente:
Importo contributi versati Indennita' giornaliera
Impiegati:
fino a L. 74 L. 4, -
oltre L. 74 fino a L. 98 » 7, -
oltre L. 98 fino a L.113 » 7, -
oltre L. 113 » 12, -
Operai:
fino a L. 47 L. 2,50
oltre L. 47 fino a L. 68 » 4, -
oltre L. 68 fino a L. 86 » 5,50
oltre L. 86 » 7, -
Comma 136:
- Per il riferimento al testo dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi in Note al
comma 130.
Comma 137:
- Per il riferimento al testo dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi in Note al
comma 130.
Comma 138:
- Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009)»:
«36. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di
euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per
l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la
concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali. La dotazione di cui
all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo
rideterminata dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 6
marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro 139.109.570
per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo
scopo nel Fondo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, come rideterminato dall'art. 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro
per le finalita' di cui all'art. 31, comma 3, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per
l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico
del predetto Fondo non puo' eccedere l'importo di 420
milioni di euro».
- Per il riferimento al testo dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi in Note al
comma 130.
Comma 139:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 recante «Norme in
materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del
sistema informatico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160:
«3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e' subordinata al
conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa
di almeno novanta giorni alla data della richiesta del
trattamento».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della gia' citata
legge n. 223 del 1991:
«Art. 16 (Indennita' di mobilita' per i lavoratori
disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione
di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili,
rientranti nel campo di applicazione della disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale il
lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far
valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di
cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi
compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da
ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a
carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7.
2. Per le finalita' del presente articolo i datori di
lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello
0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo;
b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma
4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita'
di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti
il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e
b).
4. Sono abrogati l'art. 8 e il secondo e terzo comma
dell'art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali
disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai
lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima
della data di entrata in vigore della presente legge».
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare»:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'».
- Si riporta il testo del comma 212 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«1. 212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i soggetti
titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, hanno
titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella
misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto
del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del
contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre dell'anno precedente».
Comma 140:
- La delibera CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009 recante
«Assegnazione di risorse a favore del Fondo sociale per
l'occupazione e formazione a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate (art. 18, decreto-legge n. 185/2008)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 18 aprile
2009.
- La delibera CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009
recante «Assegnazione di risorse a favore del fondo sociale
per occupazione e formazione a carico del fondo per le aree
sottoutilizzate (art. 18, decreto-legge n. 185/2008), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 5 novembre
2009.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 recante «Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20
milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro
per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite
al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2009».
«6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i
contratti di solidarieta' di cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella misura del venti per cento del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario nel limite
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80
milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma e il relativo
raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo
tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo
le linee guida definite nel decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al
periodo precedente, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei
medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai
sensi dello stesso decreto».
Comma 141:
- Per il riferimento al testo dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi in Note al
comma 130.
Comma 142:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Condizioni di liceita'). - 1. Il contratto di
somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni
soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si
rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato
somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i
lavoratori svolgono la propria attivita' nell'interesse
nonche' sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi
rimangono a disposizione del somministratore per i periodi
in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un
utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un
giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo'
essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e'
ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di
reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento
dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di
trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di
macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei,
archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale,
assistenza alla certificazione, programmazione delle
risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del
personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per
l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree
Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21
giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali
sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli
stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attivita' produttive, con
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica
navale, le quali richiedano piu' fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata
nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative.
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e
privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza
alla persona e di sostegno alla famiglia.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione della somministrazione a
tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e'
vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di somministrazione, a meno che tale contratto sia
stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori
assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa
disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera
altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche;
5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai
sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con
lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si
applica il citato art. 8, comma 2, della legge n. 223 del
1991».
Comma 143:
- Per il riferimento al testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 vedasi in Note al
comma 142.
Comma 144:
- Il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
agosto 2008, n. L 214.
Comma 145:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del gia'
citato decreto legislativo n. 276 del 2003:
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere
da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta
richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente
alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi
due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto
andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di
cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale».
«Art. 5 (Requisiti giuridici e finanziari). - 1. I
requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'art. 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione
europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e'
ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel
settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui al successivo art. 15, attraverso il
raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio
alla autorita' concedente di ogni informazione strategica
per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a
tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei
propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20,
oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilita' di
600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in
forma cooperativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o
di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della
Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la
formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12,
il regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro,
oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di
cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'art. 20,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilita' di
350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in
forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo l° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della
Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la
formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12,
il regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro,
oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione
di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), come oggetto
sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e
selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma
1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del
personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se
non esclusivo».
Comma 146:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003:
«Art. 7 (Accreditamenti). - 1. Le regioni, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori
pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel
rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, e dei seguenti principi e
criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini,
nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata
per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal
territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello
nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15, nonche'
l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di
cui al comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici
e operatori privati, autorizzati ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai
sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della
disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla
mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione
nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e
logistiche, competenze professionali, situazione economica,
esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e
della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica
del mantenimento dei requisiti.».
Comma 148:
- Si riporta il testo dell'art. 70 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
«Art.70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di
lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche
nel caso in cui il committente sia un ente locale; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta'
anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi
settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e
le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni
di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l'universita'; f) di attivita'
agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati,
da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero
delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di
cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile; h)
della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore
produttivo, compresi gli enti locali, da parte di
pensionati; h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei
maneggi e nelle scuderie. In via sperimentale per l'anno
2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
anche le attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di
prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a
tempo parziale, con esclusione della possibilita' di
utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro
titolare del contratto a tempo parziale.
1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010,
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in
tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel
limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori
di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi
derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro.
2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
parte di un committente pubblico e degli enti locali e'
consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno».
Comma 149:
- Per il riferimento al testo dell'art. 70 del gia'
citato decreto legislativo n. 276 del 2003 vedasi in Note
al comma 148.
Comma 150:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6 agosto
1975, n. 427 recante «Norme in materia di garanzia del
salario e di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori dell'edilizia e affini»:
«Art. 9. Ai lavoratori impiegati e operai licenziati
dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese
edili ed affini, anche artigiane, per cessazione
dell'attivita' aziendale o per ultimazione del cantiere o
delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale,
e' corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione
nella misura e con le modalita' di cui agli articoli
seguenti.
Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di
cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la
data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati
versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per
la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi
mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro
prestato nel settore dell'edilizia».
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante «Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale»:
«27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del
secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n.
427, e successive modificazioni e integrazioni, sono
determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento
derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.».
Comma 151:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223 recante «Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro»:
«Art .1 (Norme in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale). - 1. La disciplina in materia
di intervento straordinario di integrazione salariale trova
applicazione limitatamente alle imprese che abbiano
occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione della
richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste
presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal
trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere,
per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
alla data del predetto trasferimento. Ai fini
dell'applicazione del presente comma vengono computati
anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di
integrazione salariale deve contenere il programma che
l'impresa intende attuare con riferimento anche alle
eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze
sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. L'impresa, sentite le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia,
puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere
superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe,
ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli
tra i predetti programmi che presentino una particolare
complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti
programmi comportano con riferimento alle dimensioni
dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma
1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del
venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata
dal decreto ministeriale di concessione la data di
decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo'
essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
medesima causale non puo' essere disposta prima che sia
decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di
cui all'art. 19, legge 28 febbraio 1986, n. 41 , i criteri
per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonche'
di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle
situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla
situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la
selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per
l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere nonche' le modalita' della rotazione prevista
nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e
dell'esame congiunto previsti dall'art. 5, legge 20 maggio
1975, n. 164 .
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine
tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali
livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di
rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime
mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il
programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti
dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove
l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale
accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data
del decreto di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto
l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle
specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove
non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto
immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale
di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con
effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese
successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
integrazione, e' maggiorato di una somma pari al
centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti
straordinari di integrazione salariale non possono avere
una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le
quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista
dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o
sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da
situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo'
essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti
dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1,
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
3.
10. Per le imprese che presentino un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del
loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti
apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i
periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento
straordinario di integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi, l'intervento ordinario».
- Per il riferimento al testo dell'art. 19 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 vedasi in Note al
comma 134.
- Per il riferimento al testo dell'art. 9 della legge 6
agosto 1975, n. 427 vedasi in Note al comma 150.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della gia' citata
legge n. 223 del 1991:
«Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita'). -
1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento,
si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui
al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n.
264 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in
materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive
modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2,
legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti
avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego
stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di collocamento, la percentuale degli
avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista
di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art. 27,
legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art.
9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli
articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate
non sono computate ai fini della determinazione del periodo
di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento
di un numero di giornate pari a quello dei giorni
complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art.
37, legge 9 marzo 1989, n. 88».
Comma 152:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 9-bis del
gia' citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come
modificato dalla presente legge:
«5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i
pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui
passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti
residui attivi degli enti locali. In funzione di
anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla
realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo
quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo
scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle
prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere
espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'art. 27,
comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono fissati i
criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno
2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e
province autonome, compatibilmente con gli statuti di
autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle
citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti
alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in
misura tale da garantire disponibilita' finanziarie
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da
istituire nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per le attivita' di
carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente
comma, criteri e modalita' per la distribuzione delle
risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e
province autonome, che il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede ad attuare con proprio
decreto».
Comma 153:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:
«Art. 63 (Lavoro in agricoltura). - 1. Le prestazioni
di maternita' e di paternita' di cui alle presenti
disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le
modalita' erogative di cui all'art. 1, comma 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli
stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto
a tempo determinato iscritti o aventi diritto
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7,
n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' a
condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi
nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei
lavoratori alle prestazioni di maternita' e di paternita',
mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi
dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive
modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e
permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate
sulla base della retribuzione di cui all'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il
periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le
prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono
determinate sulla base della retribuzione fissata secondo
le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai
sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al
comma 2 il salario medio convenzionale determinato con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della
contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando
il suo importo per le singole qualifiche degli operai
agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole
province in applicazione dei contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. A decorrere da tale momento trova
applicazione l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli
compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della
retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella di
cui al comma 5».
Comma 154:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», come modificato dalla presente
legge:
«16. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle
risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il
20 per cento destinato prioritariamente all'attivazione
degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attivita'
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196».
Comma 155:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 53(Incentivi economici e normativi e disposizioni
previdenziali). - 1. Durante il rapporto di apprendistato,
la categoria di inquadramento del lavoratore non potra'
essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il
contratto.
1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale dalle
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento
delle quali e' finalizzato il contratto. La retribuzione
cosi' determinata deve essere graduale anche in rapporto
all'anzianita' di servizio.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di
incentivazione economica la cui erogazione sara' tuttavia
soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 48,
comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e'
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata
e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi'
stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra
sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e
assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25,
e successive modificazioni e integrazioni».
Comma 156:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del gia'
citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2003, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Fondo per il credito per i nuovi nati e
disposizione per i volontari del servizio civile
nazionale). - 1. Per la realizzazione di iniziative a
carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito
delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di
riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i
nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al
rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle
banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche
della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato dall'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento
del Fondo, di rilascio e di operativita' delle garanzie.
1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al
comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di
euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in
conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o
bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di
malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo
dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito
dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile
su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono
riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale
del Servizio civile, con le modalita' di cui all'art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non
siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi
stessi. 4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati
ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di
interessi per la rateizzazione. 4-ter. Dal 1° gennaio 2009,
cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile
qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4
per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009.».
3. Nell'anno 2009 e nell'anno 2010, nel limite
complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui, al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di
reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via
sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una
riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali. La misura della
riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'art. 1,
comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, alimentato dalle societa' aeroportuali in
proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine
dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da
stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le
organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per assicurare il miglioramento della qualita' del
servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento
al fine di assicurare la valorizzazione di una piu'
efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da
destinare all'istituzione di una speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente
espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti
negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. All'art. 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n.
53, la parola «definite» e' sostituita dalle seguenti:
«definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 3,
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge».
«Art. 5 (Detassazione contratti di produttivita'). - 1.
Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite
di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a
35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008
all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del citato
decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad
applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non e' lo
stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei
redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto
l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno 2008».
Comma 158:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia'
citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009:
«1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli artt. 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.»
Comma 159:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 20 del gia'
citato decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698. Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione
vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e
reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti
dei titolari di benefici economici di invalidita' civile»
Comma 160:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
«1. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili, con particolare
riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi
organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168 recante «Disposizioni urgenti in
materia di acconti di imposta, nonche' di trasferimenti
erariali ai comuni»:
«Art. 1 (Differimento del versamento di acconti
d'imposta). - 1. Il versamento di venti punti percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuto per il periodo d'imposta 2009 e' differito, nei
limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento,
per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al
comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno gia' provveduto al pagamento
dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al
comma 1 compete un credito d'imposta in misura
corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto,
tenendo conto del differimento previsto dal comma 1.
4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori
somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di
dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal
sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
valutate in 3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'art.
13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, che a tale fine, dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato art.
13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo previsto
dall'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno
2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo,
derivanti dai commi precedenti.»
Comma 164:
- Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del
Trattato del 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione
europea:
«3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla
Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il
concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino
insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si
trova in difficolta' ad adottare delle misure di
salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le
modalita'.
Tale autorizzazione puo' essere revocata e le
condizioni e modalita' modificate dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata.»
Comma 165:
- Si riporta il testo dell'art. 6-ter del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 6-ter (Banca del Mezzogiorno). -1. Al fine di
assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia
di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo
economico e di favorirne la crescita, e' costituita la
societa' per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato il comitato promotore, con
oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi'
disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel
quale e' previsto che la Banca abbia necessariamente sede
in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalita' di composizione dell'azionariato
della Banca, in maggioranza privato e aperto
all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della
funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle
province, ai comuni, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi
pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che
conferiscono una quota di capitale sociale;
c) le modalita' per provvedere, attraverso
trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e
di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative
della Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai banchi
meridionali e insulari;
d) le modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai
finanziamenti internazionali, con particolare riferimento
alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte
dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni
dall'inizio dell'operativita' della Banca tale importo e'
restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa
tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali
e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo
al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Comma 167:
- Per il riferimento al testo dell'art. 6-ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 vedasi in Note al
comma 165.
Comma 169:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»:
«Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti».
«Art.7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio».
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14
ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse,
sui fondi della manovra finanziaria per il triennio
1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
legge del 23 gennaio 1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67».
Comma 170:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto;
d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i
requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e
sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
nell'art. 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa
quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
dell'attivita'.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
una banca extracomunitaria e' autorizzato dalla Banca
d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri,
subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione
e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'».
Comma 171:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica».
Comma 172:
- Si riporta il testo dell'art. 2526 del codice civile:
«Art. 2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
titoli di debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere
l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina
prevista per le societa' per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o
anche amministrativi attribuiti ai possessori degli
strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e'
sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell'art. 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari
non puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un terzo
dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero
rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari
forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli art. 2437
e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
a responsabilita' limitata puo' offrire in sottoscrizione
strumenti privi di diritti di amministrazione solo a
investitori qualificati».
- La legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante «Nuove norme
in materia di societa' cooperative" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31, S.O.



 
(continuazione)



- Si riporta il testo dell'art. 34 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a
duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo
e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con
carattere di continuita' nel territorio di competenza della
banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi cinquantamila euro.
5.
6. Si applica l'art. 30, comma 5».
Comma 178:
- Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
recante «Modificazioni al regime fiscale degli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 maggio 1996, n. 102.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del gia' citato
decreto legislativo n. 239 del 1996:
«Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
soggetti residenti). - 1. Sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1,
nonche' gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni
e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed
equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel
periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti
residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , escluse le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),
del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel
successivo articolo 88;
d) - e) (abrogate).
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per
la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti
da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella
misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime
fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10
settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del 27 per
cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo
del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi.
1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si
applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai
soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui
all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, nonche' per i fondi pensione di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 l'imposta e'
applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.
2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e
1-ter e' applicata dalle banche, dalle societa' di
intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli
agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati
in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che
comunque intervengono nella riscossione degli interessi,
premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di
acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1,
1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le
cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o
gratuito, che comporta il mutamento della titolarita'
giuridica dei titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere
stabilite particolari modalita' applicative della presente
disciplina, anche agli effetti dell'art. 7».
Comma 182:
- Si riporta il testo del comma 1097 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», come modificato dalla presente
legge:
«1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da
Poste Italiane Spa per attivita' di bancoposta presso la
clientela privata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli
governativi dell'area euro e, per una quota non superiore
al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla
garanzia dello Stato italiano a cura di Poste Italiane
Spa.».
Comma 183:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 34 (Assetto generale della contribuzione
erariale). - 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato
concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti
fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al
finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con
il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al
finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche
con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n. 36.
4. Per le comunita' montane lo Stato concorre al
finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con
assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e
b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8
giugno 1990, n. 142 , il complesso dei trasferimenti
erariali di cui al presente articolo non e' riducibile nel
triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di
cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro
il mese di settembre di ciascun anno».
Comma 186:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 11 (Difensore civico). - 1. Lo statuto comunale e
quello provinciale possono prevedere l'istituzione del
difensore civico, con compiti di garanzia
dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche
di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le
carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei
cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed
i mezzi del difensore civico nonche' i suoi rapporti con il
consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale
svolgono altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi
prevista all'art. 127».
«Art. 17 (Circoscrizioni di decentramento comunale). -
1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti
articolano il loro territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi
di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal
comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni
sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito
regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000
abitanti possono articolare il territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto
dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non
puo' essere inferiore a 30.000 abitanti.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le
esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito
dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite
dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu'
accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme
di decentramento, lo status dei componenti e le relative
modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio
comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la
conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai
sensi della normativa statutaria».
Comma 187:
- Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 si vedano le note al comma 183.
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'art. 119 della Costituzione» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
Comma 188:
- Per il testo dell'art. 7-quinquies del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5 si vedano le note al comma 160.
- Il decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168 recante
«Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta,
nonche' di trasferimenti erariali ai comuni» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274.
Comma 190:
- Si riporta il testo dell'art. 2644 del codice civile:
«Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data anteriore».
Comma 191:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). - 1.
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di
Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile
e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce
variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni. La verifica di conformita' e'
comunque richiesta e deve essere effettuata entro un
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative
a terreni classificati come agricoli dallo strumento
urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per
cento dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare
mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di
legge.
6. La procedura prevista dall'art. 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal
caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis del
citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i
soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell'art. 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli
elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
Comma 193:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 3-bis e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410:
«Art. 3. (Modalita' per la cessione degli immobili). -
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono
estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale
trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1
dell'art. 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma
59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili
relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al
presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo se le stesse non siano state gia'
eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere».
«Art. 3-bis (Valorizzazione e utilizzazione a fini
economici dei beni immobili tramite concessione o
locazione). - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato
individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi o
locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non
superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione
e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di
recupero, restauro, ristrutturazione anche con
l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio
per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
convocare una o piu' conferenze di servizi o promuovere
accordi di programma per sottoporre all'approvazione
iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al
presente art.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento
di cui al comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore
al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione. Tale importo e'
corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente
art. sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per
un periodo di tempo commisurato al raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e
comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle
concessioni o delle locazioni di cui al presente art. sono
contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio,
prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della
concessione o di recesso dal contratto di locazione il
riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalita' di
valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
cui al presente art., i beni medesimi possono essere
affidati a terzi ai sensi dell'art. 143 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
quanto compatibile».
«Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere
la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso
diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale
costituzione della societa' di gestione, per il suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla
vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo'
essere incrementato anche con quota parte delle entrate
derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.».
Comma 194:
- Si riporta il testo del comma 13-ter.2 dell'art. 27
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«13-ter. 2. Le infrastrutture militari, gli immobili e
le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al
Ministero della difesa, individuati nell'ambito del
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter. 1, sono
consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta
riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia
tramite la trasformazione e riqualificazione di altri
immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da
realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e
salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure
negoziate con enti territoriali, societa' a partecipazioni
pubbliche e soggetti privati promosse dal Ministero della
difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione
delle predette funzioni nonche' per le piu' generali
esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e
supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle
strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma
dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione
del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed
uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate
dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter. 1. Al
fondo in conto capitale concorrono anche i proventi
derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate
dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture
militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto
del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze».
Comma 196:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1.
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel
rispetto dei principi indicati dall'art. 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma
capitale ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, il sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del commissario straordinario, sono
nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal commissario, uno dei quali
scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale
dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno,
collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per
l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli
anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Il commissario straordinario potra' recedere,
entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle
obbligazioni contratte dal comune anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui
al presente art. non puo' procedersi alla deliberazione di
dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art. 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli
organi istituzionali dell'ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti
S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria».
- Per il testo dell'art. 7-quinquies del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5 si vedano le note al comma 160.
Comma 198:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del gia' citato
decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Spese indifferibili). - 1. Al fine di
adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla
partecipazione a banche e fondi internazionali e'
autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno
2009, in soli termini di competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati
per effetto della sospensione disposta dall'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3780 del 6 giugno 2009 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, avviene,
senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 60
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno
2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono
effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalita' per
l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non
eseguiti per effetto della citata sospensione sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali non
versati per effetto della sospensione di cui all'art. 2,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza
applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e' incrementato di 256 milioni di euro per
l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91
milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per
l'anno 2012.
5. All'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro
per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono
sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l'anno
2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di
euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti
finanziari recati dal presente comma si provvede mediante
corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui
al precedente comma 4.
5-bis. I soggetti di cui all' art. 3, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
nonche' i soggetti di cui all' art. 6, comma 4-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono
eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le
scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna
maggiorazione e sanzione e senza interesse.
6. All'art. 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18
giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione»,
sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».
Comma 199:
- Per il testo dell'art. 7-quinquies del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5 si vedano le note al comma 160.
- Il decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 recante
«Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta,
nonche' di trasferimenti erariali ai comuni» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274.
Comma 200:
- La direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nel Gazzetta Ufficiale L 70 del 14 marzo 2009.
- Si riporta il testo del comma 34-bis dell'art. 17 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza
nazionale con traffico superiore a dieci milioni di
passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si
fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'
autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga
alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di
tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e
degli standard europei, siano orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei
capitali, con modalita' di aggiornamento valide per
l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
Comma 201:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del gia' citato
decreto-legge n. 78 del 2009:
«Art. 18 (Tesoreria statale). - 1. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati, per le societa' non quotate
totalmente possedute dallo Stato, direttamente o
indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell' art. 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le
modalita' e la tempistica per l'utilizzo delle
disponibilita' esistenti sui conti di Tesoreria dello
Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di
indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita' e
per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare puo' essere
stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono
detenere le proprie disponibilita' finanziarie in appositi
conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli
stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di
interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la
parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre
modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. Il
tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul
conto di disponibilita' del Tesoro.
3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri
per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi
presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i
flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire
una riduzione dei costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti
di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle
amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1
con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato,
delle regioni, delle province autonome, degli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale,
degli enti locali e degli enti del settore camerale, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorita'
indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli
Organi a rilevanza costituzionale.».
Comma 202:
- Si riporta il testo dell'art. 8-duodecies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8-duodecies (Modifiche all'art. 2, comma 82, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa
in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.
2006/2419). - 1. All'art. 2, comma 82, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonche' in occasione
degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero
delle successive revisioni periodiche della convenzione,»
sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la
convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti
aggiuntivi».
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con
la societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'
concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2009,
a condizione che i suddetti schemi recepiscano le
prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di
approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla
finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione
gia' approvati. Le societa' concessionarie, ove ne facciano
richiesta, possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'art. 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima. Ogni successiva modificazione
ovvero integrazione delle convenzioni e' approvata secondo
le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'art. 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni.
2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le
quali la scadenza della concessione e' prevista entro il 31
dicembre 2014, la societa' ANAS Spa, entro il 31 marzo
2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per
l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere
delle convenzioni vigenti, e' affidata la concessione. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.».
Comma 203:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17
dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni
(Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il
continente), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Alla realizzazione di un collegamento stabile
viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la
Sicilia ed il continente - opera di preminente interesse
nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio,
della progettazione e della costruzione, nonche' dell'
esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per
azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non
inferiore al 51 per cento, ANAS Spa, le regioni Sicilia e
Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche
indirettamente, dallo Stato. Tale societa' per azioni e'
altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa
di diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate,
attivita' di individuazione, progettazione, promozione,
realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche
e di opere connesse.
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri
per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione
civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica, per il tesoro, per le
partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito
il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i
consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e
dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la
convenzione che disciplina la concessione.».
Comma 204:
- Per il riferimento al testo dell'art. 1 della legge
17 dicembre 1971, n. 1158 vedasi in note al comma 203.
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art.
7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi
in note al comma 160.
Comma 205:
- La gia' citata legge n. 1158 del 1971 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8.
Comma 206:
- Si riporta il testo del comma 102 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come sostituito dal comma 7
dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dalla presente legge:
«102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.».
Comma 207:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla
presente legge:
«9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.».
Comma 209:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della
legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore):
«Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31
dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331):
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%.
Comma 210:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art.
7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi
in note al comma 160.
Comma 211:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 96 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni (Codice delle comunicazioni elettroniche),
come modificato dalla presente legge:
«4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2,
secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al
traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In
relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da
quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il
listino adottato con decreto ministeriale 26 aprile 2001
del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio
2001.».
Comma 212:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Contributo unificato). - 1. E' dovuto il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun
grado di giudizio, nel processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
processo amministrativo, secondo gli importi previsti
dall'art. 13 e salvo quanto previsto dall'art. 10.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Esenzioni). - 1. Non e' soggetto al
contributo unificato il processo gia' esente, secondo
previsione legislativa e senza limiti di competenza o di
valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo
di rettificazione di stato civile, il processo in materia
tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il
processo di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n.
89.
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di
assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
codice di procedura civile.
4. [Abrogato].
5. [Abrogato].
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'art. 30 del presente testo unico. Nelle controversie di
cui all'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e
successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo
stesso art., e' in ogni caso dovuto il contributo unificato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
il valore dei processi di sfratto per morosita' si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si
determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. [Abrogato].
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.»
Comma 213:
- Si riporta il testo dell'art. 205 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002:
«Art. 205 (Recupero intero, forfettizzato e per quota).
- 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario
sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza
vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni
anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme
anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del
recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di
processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle
indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di
condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre
che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono
recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma
2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
le spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e
per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste
dall'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, e quelle funzionali
all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in
misura fissa stabilita con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la
misura del recupero con riferimento al costo medio delle
singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi
puo' essere rideterminato ogni anno.
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le
spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese
per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le
spese per la demolizione di opere abusive e per la
riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono
recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in
base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di
solidarieta'.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di
registro prenotati a debito per l'azione civile nel
processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta,
senza vincolo di solidarieta'.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro
conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura
penale sono recuperati nei confronti del condannato a
carico del quale e' stato disposto il sequestro
conservativo."
Comma 214:
- Il gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario.
Comma 216:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di
condanna). - La sentenza di condanna alla pena di morte o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una
sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e
nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata
della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in
misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la
durata e' di quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti, salva la pubblicazione nei giornali, che e'
fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della
sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero
della giustizia.».
Comma 217:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 171-ter
della legge 21 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio), come modificato dalla
presente legge:
«4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.
36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.».
Comma 218:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 (Pubblicazione della sentenza di condanna). -
1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere
disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una
sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi
dell'art. 36 del codice penale nonche' mediante affissione
nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura
della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.».
Comma 219:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali) - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo dell'art. 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
«Art. 44-bis (Disposizioni in materia di infrastrutture
carcerarie). - 1. Per far fronte alla grave situazione di
sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31
dicembre 2010, al capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri
previsti dall' art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento
degli investimenti necessari per conseguire la
realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o
l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il
capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
puo' avvalersi di uno o piu' ausiliari nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della giustizia di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti
generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
redige un programma degli interventi necessari,
specificandone i tempi e le modalita' di realizzazione ed
indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie
per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi
di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del
quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti,
nei casi di particolare urgenza, puo' essere disposta
l'abbreviazione fino alla meta' dei termini previsiti dalla
normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari per la realizzazione
dell'intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel
programma di cui all' art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, nonche', se di importo superiore a
100.000 euro, nel programma triennale previsto dall' art.
128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto
specificamente previsto dal capo IV del titolo III della
parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la
parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese
disponibili dalla cassa delle ammende di cui all' art. 4
della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive
modificazioni.
6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente
normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi
del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei
poteri sostitutivi previsti dall' art. 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai
provvedimenti adottati ai sensi del presente art. si
applicano le disposizioni previste dall' art. 20, comma 8,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L' art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato
di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di
reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti
di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento
delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario
e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al
segretario ed ai componenti degli altri organi sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e'
stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso
l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' adottato lo
statuto della cassa delle ammende per specificare le
finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la
composizione degli organi e le modalita' di funzionamento
dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto
cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle
ammende puo' utilizzare personale, locali, attrezzature e
mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
la medesima amministrazione
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3
aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze».
Comma 220:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (Omissis).
12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.»
Comma 222:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»
- Si riporta il testo dei commi da 204 a 221 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«1. 204. Al fine di razionalizzare gli spazi
complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso
governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti,
determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di
riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti
territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il
triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una
riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del
valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso
equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e
ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per
cento per gli anni successivi.
1. 205. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo unico
nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo
d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono
ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna
amministrazione.
1. 206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso
dei singoli immobili di proprieta' statale in uso alle
amministrazioni dello Stato e' determinato in misura pari
al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i
parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del
mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe
attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale e'
incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino
al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di
mercato.
1. 207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere
conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e
periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la
riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante
dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la
riduzione della spesa corrente per le locazioni passive,
ovvero con la combinazione delle due misure.
1. 208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i
criteri, le modalita' e i termini per la razionalizzazione
e la riduzione degli oneri, nonche' i contenuti e le
modalita' di trasmissione delle informazioni da parte delle
amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del
demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti al
comma 204, definisce annualmente le relative modalita'
attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
1. 209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell'art. 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 24 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
nonche' il comma 4 dell'art. 62 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
1. 210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la
valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato,
nonche' al fine di completare lo sviluppo del sistema
informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio
di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio,
ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello
Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di
conformita' delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni
di interesse statale, oppure una dichiarazione di
legittimita' per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate
in tutto o in parte in difformita' dal provvedimento di
localizzazione. Tale elenco e' inviato al Ministero delle
infrastrutture.
1. 211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette
l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni
competenti, che provvedono, entro il termine di cui
all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di
conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni
interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco e'
trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti
alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio
parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione
positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle
infrastrutture emette un'attestazione di conformita' alle
prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora
riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo
transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di
locazione, al ripristino della destinazione d'uso
preesistente, previa comunicazione all'amministrazione
comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti
in materia di tutela differenziata.
1. 212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso
di mancata risposta da parte della regione, oppure delle
autorita' preposte alla tutela entro i termini di cui al
comma 211, e' convocata una conferenza dei servizi anche
per ambiti comunali complessivi o per uno o piu' immobili,
in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
1. 213. Per le esigenze connesse alla gestione delle
attivita' di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento
giuridico contabile, l'Agenzia del demanio puo' conferire
apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale
pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono
disciplinati con apposita convenzione che definisce le
modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata ed ogni
aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
1. 214. Laddove disposizioni normative stabiliscano
l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad
amministrazioni pubbliche, enti e societa' a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni
immobili di proprieta' dello Stato per consentire il
perseguimento delle finalita' istituzionali ovvero
strumentali alle attivita' svolte, la funzionalita' dei
beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione e' da
intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e
necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio
delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento.
1. 215. E' attribuita all'Agenzia del demanio la
verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della
sussistenza dei suddetti requisiti all'atto
dell'assegnazione o attribuzione e successivamente
l'accertamento periodico della permanenza di tali
condizioni o della suscettibilita' del bene a rientrare in
tutto o in parte nella disponibilita' dello Stato, e per
esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme
vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la
vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
1. 216. Per i beni immobili statali assegnati in uso
gratuito alle amministrazioni pubbliche e' vietata la
dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sia
stata operata la dismissione temporanea si intendono
dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso
dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica
ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa
affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento
di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali
dell'Amministrazione stessa.
1. 217. Il comma 109 dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere
ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del
citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto
al momento del ricevimento della proposta di vendita da
parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data
stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione
in funzione dei piani di dismissione programmati.
1. 218. Dopo il comma 3 dell'art. 214-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei
pubblici registri relative agli atti posti in essere in
attuazione delle operazioni previste dal presente articolo
e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le
amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento».
1. 219. Le unita' immobiliari appartenenti al
patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e
gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate
dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'art. 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, la
lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso
che le conseguenti attivita' estimali, incluse quelle gia'
affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite
dall'Agenzia medesima.
1. 220. All'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli»
sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei
delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni».
1. 221. Il comma 5 dell'art. 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere
b) e c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla
vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli
interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis.Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6.Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni:
«Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere
la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso
diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale
costituzione della societa' di gestione, per il suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla
vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo'
essere incrementato anche con quota parte delle entrate
derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.»
- Si riporta il testo del comma 479 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«1. 479. Al fine di ottimizzare le attivita'
istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 65
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' operante, nell'ambito
dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di
congruita' delle valutazioni tecnico-economico-estimativa
con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni
di immobili di proprieta' dello Stato e ad acquisti di
immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni
dello Stato nonche' ai fini del rilascio del nulla osta per
locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni
dello Stato nel rispetto della normativa vigente.»
- Si riporta il testo dei commi 618 e 619 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
«2. 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non
possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per
cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento
del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa
e' ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di
interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
in locazione passiva, e' ammessa la sola manutenzione
ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore
dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente
comma devono conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per
l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a
decorrere dall'anno 2010.»
«2. 619. Le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate
esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche
di nuova istituzione, appositamente denominato,
rispettivamente di parte corrente e di conto capitale,
iscritto nella pertinente unita' previsionale di base della
amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti
destinati alle predette finalita'. Il Ministro competente
e' autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296):
«8.La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del
patrimonio pubblico - si articola in 4 uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) razionalizzazione, valorizzazione e cessione
dell'attivo dello Stato e degli enti pubblici non
territoriali con riferimento a crediti, concessioni ed
altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni azionarie
e dei beni immobili, nonche' attivita' di indirizzo nei
confronti delle amministrazioni dello Stato cui e'
attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo;
b) definizione delle linee guida generali per la
valorizzazione degli immobili degli enti pubblici non
territoriali;
c) definizione delle linee di indirizzo per i piani
di cessione degli immobili degli enti pubblici non
territoriali;
d) gestione, attraverso convenzioni con le regioni,
gli enti locali e gli enti pubblici interessati, dei
programmi di dismissione di immobili pubblici non statali
da realizzare, anche tramite operazioni di
cartolarizzazione o di costituzione di fondi immobiliari,
mediante predisposizione e realizzazione delle operazioni
di cessione e di cartolarizzazione e delle attivita' ad
esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il
rapporto con le societa' di rating e con le altre entita'
coinvolte;
e) elaborazione del rendiconto patrimoniale dello
Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e
valorizzazione degli attivi.»
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 14 (Conto generale del patrimonio). - 1. Ferma
restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello
Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli
suscettibili di utilizzazione economica e' introdotta nel
conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione
secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al
presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con i Ministri interessati possono essere
apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.
2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui
all'art. 822 del Codice civile, fermi restando la natura
giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti
leggi, sono valutati in base a criteri economici ed
inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.
3. Per l'analisi economica della gestione dei beni
dello Stato, al conto generale del patrimonio e' allegato
un documento contabile in cui sono rappresentati i
componenti positivi e negativi, nonche' gli indici di
redditivita' della gestione stessa.
4. Le competenti ragionerie vigilano affinche' siano
osservate le leggi e le disposizioni in materia di
conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello
Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le
amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.
5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
i Ministri interessati, si provvede a dettare norme
applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4.»
Comma 224:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art.
7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi
in Note al comma 160.
Comma 225:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli
accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai
lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi
per la progettazione e per gli altri servizi di natura
intellettuale.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le
stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
dalla presente parte in tutte le fasi fino
all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo
quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli
articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5.
Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni
appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti
dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli
appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare
nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo
operatore economico, gli appalti basati su tale accordo
quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni
fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali
appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per
iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro,
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu'
operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
pari a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di
operatori economici che soddisfano i criteri di selezione,
ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di
aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
piu' operatori economici possono essere aggiudicati
mediante applicazione delle condizioni stabilite
nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione
dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorita',
privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta
dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
piu' operatori economici, qualora l'accordo quadro non
fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo
dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti
in base alle medesime condizioni, se necessario
precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la
seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni
appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici
che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i
quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente
motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli
accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.»
- Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 1
del decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi in Note al
comma 222.
- Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 3 del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti.»
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000):
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.»
- Si riporta il testo dell'art. 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi di quanto
previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono
quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato art.
26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ovvero di
altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e
devono indicare, anche al fine di tutelare il principio
della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i
limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini
di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il
loro periodo di efficacia.
2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono
inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione
finanziaria».
3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e
l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e
telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
dei fabbisogni.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei
corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi
nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed
informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,
assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di
conto capitale destinati a tale scopo possono essere
trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza
dell'onere finanziario complessivo.»
- Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie
di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di riferimento.»
«1. 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.»
- Si riporta il testo del comma 574 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«2. 574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti
contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di
beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il
mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in
relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia
comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo
stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei
servizi ed il livello di aggregazione della relativa
domanda, nonche' le tipologie dei beni e dei servizi non
oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in
qualita' di stazione appaltante ai fini dell'espletamento
dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo
dei sistemi telematici.»
Comma 226:
- Per il riferimento al testo dell'art. 26 della legge
n. 488 del 1999 vedasi in Note al comma 225.
Comma 227:
- Si riporta il testo del comma 457 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1. 457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa
costituiscono un sistema a rete, perseguendo
l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa
e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti
informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro
del patto di stabilita' interno, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i
programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di
acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi,
definisce le modalita' e monitora il raggiungimento dei
risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
Comma 228:
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'art. 119 della Costituzione» e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 6 maggio 2009, n. 103.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo):
«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.»
Comma 229:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di
procedure di contabilita'), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto). - 1. Le disposizioni dell'art. 3,
commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, si applicano anche alle
assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere
successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile
2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 448 del 2001
sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003,
il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 31 ottobre 2010; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010.»
Comma 231:
- Si riporta il testo dei commi 12 e 13 dell'art. 31
della gia' citata legge n. 289 del 2002:
«31.(Disposizioni varie per gli enti locali). - 1-11
Omissis - 12. Nei confronti degli enti locali per i quali,
a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti
erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si e'
reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei
trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'art.
61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
all'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art.
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al
completamento di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di
erogazione da parte del Ministero dell'interno della
compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'art. 67
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura
stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di
insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di
erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di
addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono
portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in
aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello
stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi
dell'art. 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003,
all'atto della devoluzione alle stesse del gettito
d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base
degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia
dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono
annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.
14-22. Omissis».
Comma 235:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 3 del
gia' citato decreto-legge n. 5 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
«4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell' art.
5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale
quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di
garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di
debito, e possono essere realizzate anche a favore delle
piccole e medie imprese per finalita' di sostegno
dell'economia. Le predette operazioni possono essere
effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
piccole e medie imprese che possono essere effettuate
esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all'art. 33 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui
oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali
della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e'
autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500.000
euro di quote di societa' di gestione del risparmio
finalizzate a gestire fondi comuni di investimento
mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori
qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del
rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle
imprese di minore dimensione.»
Comma 236:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del gia'
citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«Art. 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la
trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni
fiscali). - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
dell'art. 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si
applicano anche con riferimento a tutti i crediti di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in
relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del
principio di cui al presente comma, al credito di imposta
per spese per attivita' di ricerca di cui all'art. 1, commi
da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.».
- Per il riferimento al testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 vedasi in Note al comma 220.
Comma 237:
- Si riporta il testo del comma 1244 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1244. Il finanziamento annuale previsto dall'art. 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45
milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per
l'anno 2009.».
Comma 238:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della
legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e
successive modificazioni:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
Comma 239:
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia
di istruzione e universita'), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:
«Art. 7-bis (Provvedimenti per la sicurezza delle
scuole). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al piano
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, formulato ai sensi dell'art. 80, comma 21,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5
per cento delle risorse stanziate per il programma delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e'
ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle
risorse gia' assegnate a sostegno delle iniziative in
materia di edilizia scolastica, le economie, comunque
maturate alla data di entrata in vigore del presente
decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
n. 488, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e
dall'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431,
nonche' quelle relative a finanziamenti per i quali non
sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1°
gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni
appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'art. 134
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, qualificano le
economie e ne danno comunicazione alla regione
territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e
le relative somme sono riassegnate, con le stesse
modalita', per l'attivazione di opere di messa in sicurezza
delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione
del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto
per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre
2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi
dell'art. 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione
diversa e' disposta sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi
dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'art. 4,
commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i
relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente
revocati e riassegnati, con le medesime modalita', qualora
i lavori programmati non siano avviati entro due anni
dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino
l'impossibilita' di eseguire le opere.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto
attuatore che definisce gli interventi da effettuare per
assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento
edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che
presentano aspetti di particolare criticita' sotto il
profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la
localizzazione degli edifici interessati sono individuati
d'intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l'integrazione e
l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza
sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al
comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base
delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, sentita la predetta Conferenza
unificata.
7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, previa verifica
dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica.».
Comma 240:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 18
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi in Note
al comma 219.
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni (Norme in materia ambientale):
«Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale). - 1. In
ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito
Autorita' di bacino, ente pubblico non economico che opera
in conformita' agli obiettivi della presente sezione ed
uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza,
efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la Conferenza
istituzionale permanente, il Segretario generale, la
Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di
servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza
permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali



 
(continuazione)



e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali,
definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
3. Le autorita' di bacino previste dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30
aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle
Autorita' di bacino distrettuale di cui alla parte terza
del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2
disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il
periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino vengono adottati
in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
convocata, anche su proposta delle amministrazioni
partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio su richiesta del Segretario generale, che vi
partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali, per la funzione
pubblica, per i beni e le attivita' culturali o i
Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i Presidenti
delle regioni e delle province autonome il cui territorio
e' interessato dal distretto idrografico o gli Assessori
dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento
della protezione civile. Alle conferenze istituzionali
permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del
distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai
Presidenti delle rispettive regioni, altri due
rappresentanti per ciascuna delle predette regioni,
nominati dai Presidenti regionali. La conferenza
istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti
di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al
comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del
Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
di cui all'art. 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del
Piano di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in
piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali
costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi
non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso
infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in
via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi e' composta dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle
regioni e delle province autonome interessate, nonche' da
un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
e' convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e
provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
sensi del comma 5, nonche' al compimento degli atti
gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a
maggioranza.
7. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale
di cui all'art. 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli
obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla
difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla
tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche
che figurano negli allegati alla parte terza del presente
decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto,
di un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo stato
delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche'
di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell'art. 62, le Autorita' di bacino coordinano e
sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como, con particolare riguardo all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di
bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione
dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di
risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:
«Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). -
1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis.
Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e
della eventuale revisione della relativa disciplina
legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del
presente decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 170,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti
posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al
presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale restano escluse
dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del medesimo art. 74 da considerare ai fini
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.
3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'art.
13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, sulla base
degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il
22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle
autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da
componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade
nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di
gestione non gia' rappresentate nei medesimi comitati
istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al
primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo nazionale
provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i
contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente
comma all'interno del distretto idrografico di
appartenenza, con particolare riferimento al programma di
misure di cui all'art. 11 della citata direttiva
2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e'
presente alcuna autorita' di bacino di rilievo nazionale,
provvedono le regioni.
3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di
gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita' sul
territorio nazionale, con particolare riferimento alle
risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli
obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai
comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.
3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino alla data di cui
al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
al finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al
finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 2000-2003.».
- Per il riferimento al testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 vedasi Note al comma 220.
Comma 241:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni (Riforma
della vigilanza sulle assicurazioni):
«Art. 23 (Entrate). - Le entrate dell'ISVAP sono
costituite:
dal gettito del contributo di vigilanza di cui agli
articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni
private;
dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili;
da ogni altra eventuale entrata.».
- Si riporta il testo del comma 38 dell'art. 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'):
«38. All'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento delle Autorita', determinato in lire 3
miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna
Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di
importo non superiore all'uno per mille dei ricavi
dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il
servizio stesso; il contributo e' versato entro il 31
luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato,
di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , indicando
le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223 , nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268 , al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai
registri di cui al presente numero esistenti presso
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto
dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art.
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 , e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti.».
- Si riporta il testo del comma 67 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione,
ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare
quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei
servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali
variazioni delle modalita' e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle
more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il
contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 31 dicembre 2006.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.
- La legge 12 giugno 1990, n. 146 recante «Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137.
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 13 (Vigilanza sui fondi pensione). - 1.
(Omissis).
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza
prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 , come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a
decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e
1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere
integrato, mediante il versamento annuale da parte dei
fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati.».
- Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'art. 13
della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per il funzionamento
della commissione di vigilanza prevista dall'art. 16 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , come
sostituito dal comma 1 del medesimo art. 13 della citata
legge n. 335 del 1995, e' incrementata, per l'anno 1998, di
lire l miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5
miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante
corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal
versamento del contributo di solidarieta' previsto
dall'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono
definite le modalita' di trasferimento delle relative somme
alla commissione di vigilanza da parte degli enti
interessati in proporzione al rispettivo gettito del
predetto contributo.».
Comma 242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 148 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.».
Comma 244:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della gia'
citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Comma 246:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7.».
Comma 247:
- Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468 vedasi in Note al comma
246.
Comma 250:
- Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2009, n. 223.
- Si riporta il testo dell'art. 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del
territorio dello Stato). - 1. E' istituita un'imposta
straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza
l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in
Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati
dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di
informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2
per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o
la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di
eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per
anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto
allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si
perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria
civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di
cui all'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle
regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di
cui al comma 4, secondo periodo.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli
effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per
l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento
dell'imposta comporta, in materia di esclusione della
punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo,
l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente
art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni; resta ferma
l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le
stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il
direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche
dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da
una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate
ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
al 15 dicembre 2009.
7. All'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».
7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la
regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate
ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. In tal caso gli effetti del
rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in
capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle
attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi
limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei
periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
destinate alle finalita' indicate all'art. 16, comma 3.».
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art.
7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi
in Note al comma 160.
Comma 251:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168 (Disposizioni urgenti in materia di
acconti di imposta, nonche' di trasferimenti erariali ai
comuni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre
2009, n. 274:
«Art. 1 (Differimento del versamento di acconti
d'imposta). - 1. Il versamento di venti punti percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuto per il periodo d'imposta 2009 e' differito, nei
limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento,
per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al
comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno gia' provveduto al pagamento
dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al
comma 1 compete un credito d'imposta in misura
corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto,
tenendo conto del differimento previsto dal comma 1.
4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori
somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di
dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal
sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
valutate in 3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'art.
13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, che a tale fine, dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato art.
13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo previsto
dall'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno
2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo,
derivanti dai commi precedenti.».
Comma 252:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
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