Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2009
Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per l'anno 2009.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007;
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
Visto l'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che prevede che gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'art. 103-ter, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;
Visto l'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, con il quale si dispone che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro e' considerato particolarmente scarso quando le OP , la AOP e i GP hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola regionale in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati;
Visto l'art. 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 590/2008, che dispone che gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2009, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in tale anno, corredata degli elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata particolarmente scarso e delle informazioni sulle OP interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sui contributi finanziari versati dai soci;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Vista la Strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008;
Visto il decreto ministeriale n. 3932 dell'11 maggio 2009, adottato in conformita' alla richiamata Strategia nazionale 2009-2013;
Vista la nota del 30 gennaio 2009, n. 737, con la quale e' stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2009, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori delle regioni Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Umbria, aventi un livello di organizzazione inferiore al 20%;
Vista la nota del 2 aprile 2009, n. SG/sc D7137, con la quale la Commissione europea ha comunicato di non avere osservazioni sulla predetta domanda di autorizzazione alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009;
Vista la nota del 16 aprile 2009, n. 3286, con la quale e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di attivare le procedure per la messa a disposizione dell'aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione europea per un importo di € 42.649.630,00;
Viste le note ministeriali n. 3651 del 28 aprile 2009 e n. 6057 del 21 agosto 2009, con le quali sono state date indicazioni in merito alla concessione alle organizzazioni di produttori dell'aiuto finanziario nazionale per il 2009, compatibilmente con la reale disponibilita' finanziaria messa a disposizione dal M.E.F. e precisati, tra l'altro, i possibili interventi indirizzati ad incrementare la concentrazione dell'offerta e ad ampliare la base associativa;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (I.G.R.U.E.) del 27 luglio 2009, n. 31/2009, con il quale e' stato stanziato il predetto importo di € 42.649.630,00;
Vista la nota ministeriale n. 6001 del 12 agosto 2009, con la quale e' stato prorogato al 20 ottobre 2009 il termine di presentazione dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2010 e delle modifiche ai programmi in corso, valevoli per gli anni successivi;
Vista la circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009, con la quale e' stato, tra l'altro, posticipato dal 15 settembre 2009 al 20 ottobre 2009, il termine ultimo a disposizione delle organizzazioni di produttori, per la presentazione delle modifiche ai programmi operativi in corso nel 2009, finalizzate ad implementare i programmi stessi con gli interventi da finanziare con l'aiuto finanziario nazionale;
Considerato che le riunioni della Conferenza Stato-regioni previste per i mesi di settembre ed ottobre 2009 non sono state convocate e che la prossima seduta del medesimo organo e' prevista il 5 novembre 2009, data successiva alla scadenza dei richiamati termini;
Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento di cui trattasi prima della scadenza del termine del 20 ottobre 2009, fatta salva la emanazione del decreto confermativo ad avvenuta acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-regioni;
Ritenuto necessario completare le disposizioni nazionali contenute nella Strategia nazionale 2009-2013, con specifiche disposizioni concernenti la concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

Le presenti disposizioni, concernenti l'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009, di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, integrano la Strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008.
 
Art. 2
Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009

1. Ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, le regioni con livello di organizzazione inferiore al 20% sono le Marche, la Toscana, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna e l'Umbria.
2. L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, e' concesso, per l'anno 2009, alle organizzazioni di produttori che soddisfano le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, per un importo pari all'80% dei contributi finanziari effettivamente versati dagli aderenti o dalle medesime organizzazioni e nei limiti di € 42.649.630,00.
3. Potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale solo le organizzazioni di produttori che risultano inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione del 30 gennaio 2009, n. 737, sulla quale si e' espressa favorevolmente la Commissione europea, e nei limiti degli importi autorizzati dalla stessa, salvo i casi di rettifica ai sensi dell'art. 149 del regolamento (CE) n. 1580/2007.
4. Le organizzazioni di produttori che non hanno ancora provveduto all'implementazione del programma operativo contestualmente alla presentazione dell'annualita' 2009, potranno utilizzare la procedura della modifica in corso d'anno; per le organizzazioni di produttori che proseguono fino ad esaurimento i programmi operativi approvati con il regolamento (CE) n. 2200/96, la modifica comporta automaticamente il passaggio al nuovo regime.
5. Gli interventi che dovranno essere realizzati con i fondi dell'aiuto finanziario nazionale devono tendere all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale in dette regioni, essendo tale aiuto finalizzato ad elevare il livello di organizzazione delle regioni in cui tale livello e' considerato scarso ai sensi dell'art. 96 del regolamento (CE) n. 1580/2007. In particolare, gli interventi ammessi dovranno riferirsi agli obiettivi n. 2 e n. 7 ed alle corrispondenti misure, indicati nella tabella 3.1 della Strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, anche per consentire il monitoraggio dell'efficacia di quanto realizzato con l'aiuto medesimo.
6. L'aiuto finanziario nazionale concesso per il 2009 in aggiunta al fondo di esercizio del medesimo anno, non puo' in alcun modo sostituire i contributi di competenza dei soci.
7. Per la corretta gestione dell'aiuto finanziario nazionale, le procedure relative ai controlli, alla rendicontazione delle spese e ai pagamenti alle organizzazioni di produttori, seguono le stesse regole generali stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.
8. Gli organismi pagatori, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e accertato il rispetto delle condizioni previste, provvederanno all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale entro il 15 ottobre 2010, in conformita' agli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art. 116, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
9. L'Agea assicura gli adempimenti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - I.G.R.U.E del 27 luglio 2009, n. 31/2009, richiamato nelle premesse, secondo le modalita' e i termini ivi indicati.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedera', entro il 1° gennaio 2011, a formulare specifica richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente erogato nelle regioni aventi diritto, ai sensi del paragrafo 1, dell'art. 103-sexies, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2009

Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 127
 
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