Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 |
Legge di contabilita' e finanza pubblica. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi di coordinamento e ambito di riferimento)
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilita'. 2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 120 della Costituzione: «Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.». |
| Art. 2.
(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche; b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a); c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere piu' trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati; f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilita'. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi' suddivisi: a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti; c) un rappresentante dell'ISTAT; d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica. 6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica"; b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affrancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine"; c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali"; d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "l'esercizio della delega" sono inserite le seguenti: "o successivamente"; e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: "trenta componenti e" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,". 7. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici. 8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente articolo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 15 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari):
«Art. 5 (Partecipazione delle regioni e delle province
autonome alle decisioni relative alla formazione di atti
normativi comunitari). - 1. I progetti e gli atti di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 3 sono trasmessi dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche
comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai
Consigli regionali e delle province autonome, indicando la
data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province
autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui
progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie
di competenza delle regioni e delle province autonome,
curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana,
le regioni e le province autonome, nelle materie di loro
competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento
degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, possono
trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano o della
Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli
regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario
riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa
delle regioni o delle province autonome e una o piu'
regioni o province autonome ne facciano richiesta, il
Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine,
ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il
Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio
dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro
per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto
una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni
dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere
anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza
alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti
comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le
osservazioni delle regioni e delle province autonome non
siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto
di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il
giorno precedente quello della discussione in sede
comunitaria, il Governo puo' comunque procedere alle
attivita' dirette alla formazione dei relativi atti
comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio
delle competenze di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli
tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, individuati in base a
criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini della successiva definizione della
posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con i Ministeri competenti per
materia, in sede di Unione europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa
tempestivamente le regioni e le province autonome, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle
proposte e delle materie di competenza delle regioni e
delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie, prima dello
svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome che
risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la
posizione che il Governo intende assumere. Il Governo
riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza,
prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria,
sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni
e delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e
le province autonome, per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del
Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio
europeo con riferimento alle materie di loro competenza,
entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 della legge
5 giugno 2003, n. 131.».
«Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le regioni
e le province autonome, nelle materie di propria competenza
legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive
comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa con
tempestivita' le Camere e, per il tramite della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea e delle Comunita' europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi
di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformita', agli
organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, per la formulazione di ogni opportuna
osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne
trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con
riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni
anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
titolo e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria»
seguita dall'anno di riferimento.
5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di
cui al comma 4 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo
stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da
parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa;
c) da' partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con
regolamento ai sensi dell'art. 11, nonche' l'indicazione
degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione
gia' adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali
nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto
a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro
competenza, anche con riferimento a leggi annuali di
recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle
province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25
gennaio di ogni anno.».
«Art. 15 (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Entro
il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea,
con particolare riferimento alle attivita' del Consiglio
europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea,
alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne
dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni e agli orientamenti
generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario con l'esposizione dei principi e
delle linee caratterizzanti della politica italiana nei
lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti
normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del
Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di
atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli
atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione
economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari
verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento
anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita'
europee per cio' che concerne l'Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo
delle Camere, nonche' le osservazioni della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei
provvedimenti conseguentemente adottati;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui
all'art. 14, comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente
distinti i resoconti delle attivita' svolte e gli
orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in
corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Oggetto e finalita'). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119
della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la
definizione dei principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario e la
definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di
comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al
fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di
presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica.
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di
governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 della
Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle
entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per
le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative
conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di
misure per la completa compensazione tramite modifica di
aliquota o attribuzione di altri tributi e previa
quantificazione finanziaria delle predette misure nella
Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono
accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative
dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli
interventi medesimi, la compensazione e' effettuata in
misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di
accertamento e di riscossione che assicurino modalita'
efficienti di accreditamento diretto o di riversamento
automatico del riscosso agli enti titolari del tributo;
previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano
integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed
efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella
gestione finanziaria ed economica e previsione di
meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti
dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della presente
legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche,
adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali
scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure
automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed
extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il
potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto disposto dall'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio
di responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z)
a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel
caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione
dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel
caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini
del coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello
di flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali
in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia
impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse
umane e strumentali da parte del settore pubblico;
previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
livelli di governo nella gestione della contrattazione
collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale
del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri
volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate
dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da
finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per
le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel
termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,
approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere.
Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
cui l'intesa non e' stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di
cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,
trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata
una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformita' dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della
citata legge n. 42 del 2009, come modificato dalla presente
legge:
«6. La Commissione puo' chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Con la proroga del termine per l'espressione del parere si
intende prorogato di venti giorni anche il termine finale
per l'esercizio della delega. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
42 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale). - 1. Al fine di
acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la
predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di
cui all'art. 2, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione»,
formata da trentadue componenti, due dei quali
rappresentanti dell'ISTAT e, per i restanti trenta
componenti, composta per meta' da rappresentanti tecnici
dello Stato e per meta' da rappresentanti tecnici degli
enti di cui all'art. 114, secondo comma, della
Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione
un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno
del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi
Presidenti, nonche' un rappresentante tecnico delle
Assemblee legislative regionali e delle province autonome,
designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza
dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. La Commissione e' sede di condivisione delle basi
informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove
la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita'
necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori
fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province,
citta' metropolitane e regioni e delle relazioni
finanziarie intergovernative. A tale fine, le
amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i
necessari elementi informativi sui dati finanziari,
economici e tributari.
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da
convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la
disciplina procedurale dei propri lavori.
4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza
unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della
Conferenza di cui all'art. 5 a decorrere dall'istituzione
di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere,
su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e
delle province autonome, su richiesta di ciascuno di
essi.». |
| Art. 3.
(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilita' e finanza pubblica)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attivita' volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si da' altresi' conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.
Note all'art. 3:
- La legge 4 marzo 2009, n. 15 recante «Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 2 della
citata legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 4.
(Controllo parlamentare)
1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attivita' istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalita' definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attivita' istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici della contabilita' e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attivita' delle due Camere, anche in forma congiunta, nonche' la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualita' della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio; b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilita' economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati; c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneita' sufficiente a consentire la comparabilita' nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti; d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonche' per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonche' formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari; e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonche' riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative. |
| Art. 5.
(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente dell'Istituto
nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari
in materie statistiche, economiche ed affini, e' nominato,
ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal
Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che possono procedere
all'audizione della persona designata. La nomina e'
subordinata al parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Egli ha la legale rappresentanza e provvede
all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il
funzionamento.». |
| Art. 6.
(Accesso alle banche dati e pubblicita' di elementi informativi)
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. 2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati. 3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. 4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione. |
| Art. 7.
(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio)
1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e' ispirata al metodo della programmazione. 2. Gli strumenti della programmazione sono: a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; c) il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere; d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; f) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio; g) l'aggiornamento del Programma di stabilita', da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea; h) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), e' presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 8.
(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10. 2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilita' interno, caratterizzato da stabilita', coerenza, conformita' ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilita' interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni. 3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica", vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza. 4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di' cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilita' individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
42 del 2009:
«Art. 5 (Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica). - 1. I decreti legislativi di cui
all'art. 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della
Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile
di coordinamento della finanza pubblica, di seguito
denominata «Conferenza», di cui fanno parte i
rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di
governo, e ne disciplinano il funzionamento e la
composizione, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli
obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in
relazione ai livelli di pressione fiscale e di
indebitamento; concorre alla definizione delle procedure
per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali
interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in
particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
convergenza di cui all'art. 18; verifica la loro attuazione
ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli
indici di virtuosita' e dei relativi incentivi; vigila
sull'applicazione dei meccanismi di premialita', sul
rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro
funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto
utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di
efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica
l'applicazione;
c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per
gli interventi di cui all'art. 16;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del
funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni, ivi compresa la
congruita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera d);
assicura altresi' la verifica delle relazioni finanziarie
tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle
risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto
alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o
adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruita' dei dati e
delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite
dalle amministrazioni territoriali;
f) la Conferenza mette a disposizione del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli
regionali e di quelli delle province autonome tutti gli
elementi informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui
all'art. 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento
delle attivita' istruttorie e di supporto necessarie; a
tali fini, e' istituita una banca dati comprendente
indicatori di costo, di copertura e di qualita' dei
servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni
standard e gli obiettivi di servizio nonche' per valutare
il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la
realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai
fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio e
promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi
livelli di governo interessati all'attuazione delle norme
sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse
alle Camere.». |
| Art. 9.
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)
1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilita' da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilita' che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali. |
| Art. 10.
(Decisione di finanza pubblica)
1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso. 2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scosta-menti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati: a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici; b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scosta-menti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonche' le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale; d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa; e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonche', in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente; f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilita' interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilita' interno; g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle azioni da assumere nei diversi settori di spesa delle amministrazioni centrali, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati; i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni. 3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi. 4. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b). 5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo periodo. 6. La Decisione di cui al comma 1 e' corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. 7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che restano ancora da erogare. 8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 e' esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel' bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonche' la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato. 9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' allegato alla Decisione di cui al comma 1.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
n. 42 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Patto di convergenza). - 1. Nell'ambito del
disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di
legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in
coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente
individuati da parte del Documento di programmazione
economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata,
propone norme di coordinamento dinamico della finanza
pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza
dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di
governo nonche' un percorso di convergenza degli obiettivi
di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere m) e p), della Costituzione. Nel caso in cui il
monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno
o piu' enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro
assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che
presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante,
un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento
degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le
cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive
da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria
assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo
della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello
stesso livello.».
- Si riporta il testo del comma 177 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
«177. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di
azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono
essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di
esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La
quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive):
«Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive). - 1. Il
Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per
assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.». |
| Art. 11.
(Manovra di finanza pubblica)
1. La legge di stabilita' e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso. 2. La legge di stabilita' dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeuarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non puo' contenere norme di delega o di carattere ordina-mentale ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal l° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente; g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m); l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 4. Al disegno di legge di stabilita' e' allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, e' allegato alla legge di stabilita'. 5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilita' sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono. 6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilita' puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilita', purche' risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. 7. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilita' non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. 8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilita' sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonche' le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo. 9. Il disegno di legge di stabilita', fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, e' accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota e' un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento. 10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilita' contiene altresi' la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.
Note all'art. 11:
La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'art. 119 della Costituzione» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). -
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3-bis».
Per il riferimento all'art. 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42 si veda nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
«Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte». |
| Art. 12.
(Relazione sull'economia e la finanza pubblica)
1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene: a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scosta-menti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10; b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonche' del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare; c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalita' di copertura. 2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui: a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri; b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi; c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi. 3. La Relazione di cui al presente articolo da' altresi' conto, ove disponibile, del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilita'. 4. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi. 5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente. |
| Art. 13.
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge. 3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalita' di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.
Note all'art. 13:
Per il riferimento agli artt. 4 e 5 della citata legge
n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». |
| Art. 14.
(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)
1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a: a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi; b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi; c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno; d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche' effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scosta-menti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinche' possa valutare l'opportunita' di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita' tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonche' sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attivita' accertativa e alla riscossione. 6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali. 7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati time-strali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.
Note all'art. 14:
La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«Art. 8.(Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della giunta regionale della regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni o alla Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Per il riferimento all'art. 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42 si veda nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
«Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
progetto). - 1. E' istituita, nell'ambito del CIPE,
l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di seguito
denominata «Unita'».
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno
delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali
privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica
prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire
supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE
su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni
aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle
necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la
realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in
quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art.
14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di
valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e nelle
attivita' di indizione della gara e della aggiudicazione
delle offerte da essa risultanti secondo le modalita'
previste dall'art. 37-quater della citata legge n. 109 del
1994 .
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro
degli interventi individuati dalla programmazione triennale
dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con
propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita',
scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni
dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei
settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e
giuridico. Le modalita' di selezione sono determinate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano
in carica quattro anni e possono essere confermati per una
sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento
economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11. Il Comitato internazionale per la programmazione
economica presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attivita' dell'Unita' e sui risultati conseguiti.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 44 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
«1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto
sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle
operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da
pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie
indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le
stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unita'
tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni,
secondo modalita' e termini indicati in un'apposita
circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.». |
| Art. 15.
(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)
1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalita' di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonche' gli altri enti e societa' per i quali e' comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonche' di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalita' indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonche' gli enti ed organismi dagli stessi vigilati. 2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano piu' applicazione le modalita' di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini,
nonche' conseguenti disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51:
«Art. 32. (Controllo sulla gestione degli enti). - 1.
Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio
ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono
tenuti e' prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a
decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via
telematica ai predetti Ministeri nonche', insieme ai conti
consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative
variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in
via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con
provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti
i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' applicative del presente articolo,
incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima
attuazione.». |
| Art. 16.
(Potenziamento del monitoraggio attraverso attivita' di revisori e sindaci)
1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unita' economica della Repubblica, ove non gia' prevista dalla normativa vigente, e' assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio. 2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e'
composto da cinque membri, di cui due designati dalla
regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro
della sanita' e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le
aziende ospedaliere quest'ultimo componente e' designato
dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti
del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno
tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti
dei collegi sindacali.». |
| Art. 17.
(Copertura finanziaria delle leggi)
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale. 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti. 4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. 5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3. 6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al comma 3. 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruita' della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12. 8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.
Note all'art. 17:
Per il riferimento al quarto comma dell'art. 81 della
Costituzione si veda nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 61 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 61. (Interventi correttivi del costo del
personale). - 1. Fermo restando il disposto dell'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di
cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano
prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli
stanziamenti previsti per le spese destinate al personale,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, informato dall'amministrazione competente, ne
riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio.
La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione
della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso
il CNEL.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di
lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri
aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei
soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, puo' intervenire nel processo ai sensi
dell'art. 105 del codice di procedura civile.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in
qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali
che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori
oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
delle sentenze della Corte costituzionale o dalla
conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita'
giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una
nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti
della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con la stessa procedura
di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla
entita' della spesa autorizzata.». |
| Art. 18.
(Fondi speciali)
1. La legge di stabilita' prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilita' sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilita', con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 77 della Costituzione:
«Art. 77. Il Governo non puo', senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilita',
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.». |
| Art. 19.
(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)
1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. 2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.
Note all'art. 19:
Per il riferimento al quarto comma dell'art. 81 della
Costituzione si veda nelle note all'art. 11. |
| Art. 20.
(Anno finanziario)
1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa. 2. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. |
| Art. 21.
(Bilancio di previsione)
1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione e' formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10. 2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perche' il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di' attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si' prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili. 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili. 6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite "oneri inderogabili", in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa. 7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in: a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di' cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. 10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. 11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e): a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonche' gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni: 1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui' l'amministrazione opera, illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa; 2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonche' gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti; d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale; e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni. 13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformita' alla normativa comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni. 14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. 15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. 17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. 18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 3. (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri
costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita
la figura del segretario generale. Nei Ministeri
organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario
generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge
o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale
ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il
regolamento di cui all'art. 4.».
La legge 4 marzo 2009, n. 15 recante «Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti
per accelerare la concessione delle agevolazioni alle
attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del
relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento
ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale),
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione
della politica di intervento nelle aree depresse del
territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione
dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488
, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni, si intende:
a) per «aree depresse» quelle individuate o che
saranno individuate dalla Commissione delle comunita'
europee come ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla
base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti
nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c),
del trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
a-bis) per «aree depresse» a decorrere dal 1° gennaio
2000, quelle individuate dalla Commissione delle comunita'
europee come ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle
fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato che istituisce la comunita' europea, come
modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione,
nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la
Regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio
2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di
Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e
di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve
intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve
intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve
intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo
dell'obiettivo 2;
b) ;
c) ;
d) ;
e) ;
e-bis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
«Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. Per gli anni
1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua,
sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure
straordinarie di politica attiva del lavoro intese a
sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 cosi'
individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano
rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di
lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la
Commissione delle comunita' europee.». |
| Art. 22.
(Bilancio pluriennale)
L Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21; b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico. 2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 e' integrato con gli effetti della legge di stabilita'. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente. |
| Art. 23.
(Formazione del bilancio)
1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruita' e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attivita' di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonche' del Rapporto di cui all'articolo 41. 3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo. 4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze. 5. La legge di bilancio e' formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilita'. |
| Art. 24.
(Integrita', universalita' ed unita' del bilancio)
1. I criteri dell'integrita', dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione. 2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p). 4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.
Note all'art. 24:
Per il riferimento all'art. 81 della Costituzione si
veda nelle note all'art. 11. |
| Art. 25.
(Classificazione delle entrate e delle spese)
1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi; c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie, secondo la natura dei cespiti; e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. 2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto il rimborso di passivita' finanziarie; c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli. 3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione. 4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' presentato un quadro contabile da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. 5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilita' nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione e' attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza. 6. La numerazione delle unita' di voto, delle categorie e dei capitoli puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione. 7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, e' data distinta indicazione: a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti ("risparmio pubblico"); b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento o accrescimento netto"); c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo netto da finanziare o da impiegare"); d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese ("ricorso al mercato"). |
| Art. 26.
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie" la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio. |
| Art. 27.
(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. |
| Art. 28.
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. 2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati. 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la facolta' di cui al comma 2. 4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo. |
| Art. 29.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa" il cui stanziamento e' annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento. |
| Art. 30.
(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilita' puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e). 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilita'. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalita' di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. 4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passivita' finanziarie. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano gia' state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. 6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilita' a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. 7. Il disegno di legge di stabilita' indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data. 8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. 9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorita', in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al "fondo opere" si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. 10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessita' e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, puo' prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni
(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive):
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere». |
| Art. 31.
(Garanzie statali)
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. |
| Art. 32.
(Esercizio provvisorio)
1. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio e' consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. 3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento. |
| Art. 33.
(Assestamento e variazioni di bilancio)
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa. 3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalita' indicate dall'articolo 23, comma 3. 4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. |
| Art. 34.
(Impegni)
1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. 2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. 4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilita' con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza. 5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali e' consentita l'imputazione in conto residui. 6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. 7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno. |
| Art. 35.
(Risultanze della gestione)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge e' corredato di apposita nota preliminare generale. 2. Al rendiconto di cui al comma 1 e' allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni: a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socioeconomico e alle priorita' politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a); b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale. 3. Allo stato di previsione dell'entrata e' allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione. 4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalita' e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie. |
| Art. 36.
(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)
1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti: a) conto del bilancio; b) conto generale del patrimonio. 2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende: a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui; e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. 3. Il conto generale del patrimonio comprende: a) le attivita' e le passivita' finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale. 4. Il conto generale del patrimonio e' corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria. 5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultante economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio. 6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalita' di protezione dell'ambiente, riguardanti attivita' di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalita' di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario. |
| Art. 37.
(Parificazione del rendiconto)
1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione. 2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non piu' tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto. |
| Art. 38.
(Presentazione del rendiconto)
1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere. |
| Art. 39.
(Analisi e valutazione della spesa)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalita' di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di cui al comma 1 viene altresi' svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatone delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne piu' semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonche' sulla rimodulabilita' delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati. 3. Le attivita' svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a). 4. Per le attivita' di cui al presente articolo, nonche' per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. |
| Art. 40.
(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare: l) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra piu' Ministeri; 2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilita' amministrativa; 3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello; c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire; d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita' promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unita' elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello; f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di' finanziamento di uno specifico programma di spesa; g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio; h) introduzione di criteri e modalita' per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse; i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi; 1) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno; m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato; n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni; o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita' delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria; p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato; q) previsione della possibilita' di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente articolo.
Note all'art. 40:
La legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni
fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello
Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
1971, n. 316.
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
«Art. 119. I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, citta' metropolitane e
regioni.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti». |
| Art. 41.
(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)
1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attivita' di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato. 2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni. 3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa: a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti; b) propone gli indicatori di risultato da adottare; c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualita' dei servizi pubblici; d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie; e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati. 4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa e' predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed e' inviato al Parlamento. 5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo e' soppresso.
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo del comma 67, dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge:
«67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il
programma di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali di cui all'art. 1, comma 480,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola
il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68». |
| Art. 42.
(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa)
1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza; b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilita' dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie; c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario; d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile; e) previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese; f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa; g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa; i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalita' di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere. 3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente articolo. |
| Art. 43.
(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)
1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1». |
| Art. 44.
(Definizione dei saldi di cassa)
1. Il saldo di cassa del settore statale e' il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine. 2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e' il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i' diversi sottosettori. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi. |
| Art. 45.
(Tesoreria degli enti pubblici)
1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Note all'art. 45:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante
«Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 ottobre 1984, n. 298. |
| Art. 46. (Programmazione finanziaria)
1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalita' di attuazione del comma 1, nonche' i tempi e le modalita' di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidita' del conto "Disponibilita' del Tesoro". 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalita' di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al Patto di stabilita' interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidita' del conto "Disponibilita' del Tesoro". Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attivita' gestionale dell'ente. 4. Per le fmalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato. |
| Art. 47.
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilita' liquide)
1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' e di selezione delle controparti". 2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverra' secondo le modalita' ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: "Modalita' per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale", relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria. 4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)". 5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalita' e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' le modalita' e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro
presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria). -
1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di
alcun tipo al Ministero.
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta
alla fine del mese in cui e' stato completato il
collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
il giorno successivo in un apposito conto di transito,
all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro
trenta giorni in titoli di Stato, per un importo
corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso
annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il
piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti
dal Ministro con il relativo decreto di emissione.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede
all'emissione di titoli da collocare presso la Banca
d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di
lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti
corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un
tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante
dall'emissione dei titoli di cui al presente comma.
4. Completato il collocamento, il saldo del conto
transitorio viene trasferito in un conto istituito presso
la Banca d'Italia, denominato «disponibilita' del Tesoro
per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare
il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
conto vengono giornalmente registrate le operazioni di
introito e di pagamento connesse con il servizio di
tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare
svolgimento del servizio medesimo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le
condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro
presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei
conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la
Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse,
commisurato a parametri di mercato monetario. Con
successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di
trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le
modalita' di movimentazione della liquidita' e di selezione
delle controparti. Con decreti del Ministro, viene
stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della
Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro
rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga
opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a
procedere secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, della
legge 28 marzo 1991, n. 104.
6. Sul predetto conto, nonche' sul conto di tesoreria
denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti,
opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi'
ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti
al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari
in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale
collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli
atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli
e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali atti non comportano pertanto alcun onere di
accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme
provenienti dal predetto collocamento.
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione
della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6.
7.
8. Il conto non puo' presentare saldi a debito del
Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della
contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un
saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un
conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto,
ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua
ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a
quando il debito non risulti estinto.
9.»
- Si riporta il testo dell'art. 46 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli
di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'art. 45 sono
impiegati dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell'art. 45,
per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di
Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e
g) dell'art. 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel
rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal
1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni
azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia
unico azionista, ai fini della loro dismissione.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono
effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri
intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla
tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3278, e successive modificazioni.
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia
corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto
denominato: «Disponibilita' del Tesoro per il servizio di
tesoreria».
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 6». |
| Art. 48.
(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. 2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, e' applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione. |
| Art. 49.
(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41; b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa; c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento; d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche; e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonche' revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessita' degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
Note all'art. 49:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo art. 8;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza
anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta
da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato
il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono adeguare le normative
regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel
rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme
concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione
dell'attivita' didattica e di ricerca dei professori e
ricercatori delle universita', all'attivita' didattica del
personale della scuola, all'attivita' di ricerca dei
ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6,
ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
disposizioni relative all'accesso ai documenti
amministrativi non si applicano alle attivita' di
valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto
all'accesso dei dirigenti di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il
controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il
controllo strategico riferiscono sui risultati
dell'attivita' svolta esclusivamente agli organi di vertice
dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo
politico-amministrativo individuati dagli articoli
seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione
amministrativa. In ordine ai fatti cosi' segnalati, e la
cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative
funzioni di controllo o valutazione, non si configura
l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma
3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
«Art. 2 (Il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di
regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci».
- Per il riferimento al comma 67 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note all'art.
41.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del
decreto-legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera
g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata
nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'art. 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno». |
| Art. 50.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale; b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato; c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica; d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilita' pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa; e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge. 3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto e' adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
Note all'art. 50:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni». |
| Art. 51.
(Abrogazione e modificazione di norme)
1. Sono abrogati: a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639; c) la legge 5 agosto 1978, n. 468. 2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilita' speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilita' non siano espressamente autorizzate da specifiche nonne che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operativita' dello strumento militare, le contabilita' speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f). 3. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "legge finanziaria" sono inserite le seguenti: "ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica"; b) le parole da: "e a stabilire, per ciascun livello" fino alla fine del periodo sono soppresse.
Note all'art. 51:
- Per il riferimento al comma 1 dell'art. 18 della gia'
citata legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 10. |
| Art. 52.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative nonne di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio. 2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilita', di' cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nel l'anno 2009. 4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. 5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1397): Presentato dal sen. Antonio Azzolini ed altri il 24 febbraio 2009. Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 marzo 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione il 26 marzo 2009; il 29 aprile 2009; il 5, 7, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 maggio 2009. Relazione scritta annunciata il 4 giugno 2009 (atto n. 1397-A) relatore sen. Azzolini. Esaminato in aula il 9, 16 e 17 giugno 2009 ed approvato, con modificazioni, il 24 giugno 2009. Camera dei deputati (atto n. 2555): Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 30 giugno 2009 con pareri delle commissioni I, II, III, VI, VIII, XI, XII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 29 luglio 2009; il 6, 7, 8, 13, 14, 22, 27 e 28 ottobre 2009. Esaminato in aula il 9 e 10 novembre 2009 ed approvato, con modificazioni, l'11 novembre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1397-B): Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 16 novembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione il 24, 25 e 26 novembre 2009; il 1° ed il 2 dicembre 2009. Esaminato in aula il 15 dicembre 2009 ed approvato il 16 dicembre 2009.
Note all'art. 52:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio):
«Art. 3 (Documento di programmazione
economico-finanziaria). - 1. Entro il 30 giugno di ogni
anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle
conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione
economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza
pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione
economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e
motivata degli andamenti reali e degli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti
documenti di programmazione economico-finanziaria e della
evoluzione economico-finanziaria internazionale in
particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati e le
previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di
entrata e di spesa del settore statale e del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla
legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse
destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione
dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte
discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e
delle prestazioni offerte;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare
quelli relativi allo sviluppo del reddito e
dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in
termini di rapporto al prodotto interno lordo, del
fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto
e al lordo degli interessi, e del debito del settore
statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle
precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di
disavanzo corrente del settore statale e del conto delle
pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli
interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto
all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza
pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative
cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate
delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle
aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto
delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si
riferisce il bilancio pluriennale;
f) l'articolazione degli interventi, anche di
settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti
lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla
lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto
economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di
intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione
economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al
comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale.
4. Il documento di programmazione economico-finanziaria
indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1,
lettera c), dell'art. 1-bis, ciascuno dei quali reca
disposizioni omogenee per materia, evidenziando il
riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle
lettere e) e f) del precedente comma 2.
4-bis. In occasione della presentazione del Programma
di stabilita' agli organismi dell'Unione europea, il
Governo presenta al Parlamento una nota informativa che
motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le
eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici
e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle
contenute nel documento di programmazione
economico-finanziaria precedentemente approvato».
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater)».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno». |
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