Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2009 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2009, n. 197
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1850):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 4 novembre 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 4 novembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 5 e 10 novembre 2009.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 5, 10, 11, 17, 25 novembre 2009; il 1° dicembre 2009.
Esaminato in aula i1 1° dicembre 2009 ed approvato il 2 dicembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 3016):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri) e alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e le commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 9, 10, 11 dicembre 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 17 dicembre 2009. Avvertenza:
Il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 4 novembre 2009.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidente del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2009, N. 152

All'articolo 1:
al comma 10, il secondo periodo e' soppresso;
al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009".
All'articolo 3:
al comma 2, al primo periodo, le parole da: "dell'interessato" fino a: "dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "dell'interessato al trattamento dei dati personali" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalita' di accesso selettivo ai dati, nonche' le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. All'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"";
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. All'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: "confronti e" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,"
7-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
7-quater. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".
All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.
1-ter. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, si avvale di un consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente un termine di quindici giorni per il compimento di tutte le attivita' che richiedono la disponibilita' del mezzo militare in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al primo periodo e' prorogabile per ulteriori quindici giorni con decreto motivato del pubblico ministero.
1-quater. Nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'articolo 360, comma 4, del codice di procedura penale, l'udienza prevista dagli articoli 401 e seguenti del codice di procedura penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1-quinquies. Gli atti e i provvedimenti concernenti il sequestro dei mezzi di cui al comma 1-bis sono trasmessi con modalita' telematica.
1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.
1-octies. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: "e 112" sono sostituite dalle seguenti: "112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma"".
All'articolo 5, al comma 3, dopo le parole: ""Missioni militari di pace",", sono inserite le seguenti: "nonche' quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),".
Nel titolo, dopo le parole: "delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone