Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198
Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 24, 76, 87, 97, 103, 113 e 117, comma secondo, lettere l) ed m) della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante istituzione dei tribunali amministrativi regionali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 12 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorita' preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
1-ter. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorita' amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Del ricorso e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e' altresi' comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso puo' essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralita' di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso e' proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale puo' intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.
7. Il ricorso e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 24, 76, 87, 97,
103, 113 e 117, comma secondo, della Costituzione:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 24. - Tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.».
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
«Art. 103. - Il Consiglio di Stato e gli altri organi
di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla
legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.».
«Art. 113. - Contro gli atti della pubblica
amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.».
«Art. 117, comma secondo. - Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio
1924, n. 158.
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante
«Istituzione dei tribunali amministrativi regionali» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n.
314.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio
prof. Renato Brunetta» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni .
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per il riferimento al citato decreto legislativo n.
150 del 2009, vedasi in note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 13 (Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche). - 1. In attuazione dell'art. 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita
la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata "Commissione", che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e
delle province autonome, l'ANCI, l'UPI e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e' organo collegiale composto da
cinque componenti scelti tra esperti di elevata
professionalita', anche estranei all'amministrazione con
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel
settore pubblico che in quello privato in tema di servizi
pubblici, management, misurazione della performance,
nonche' di gestione e valutazione del personale. I
componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle
pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo
parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I
componenti della commissione non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
della Commissione. I componenti sono nominati per un
periodo di sei anni e possono essere confermati una sola
volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono nel
loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto
dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica
amministrazione o magistrati in attivita' di servizio sono
collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella
dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e'
reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se
professori universitari, sono collocati in aspettativa
senza assegni.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale
con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle
disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed
esperienza sui temi della misurazione e della valutazione
della performance e della prevenzione e della lotta alla
corruzione, con contratti di diritto privato di
collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
il Presidente dell'ARAN, puo' altresi' avvalersi del
personale e delle strutture dell'ARAN. Puo' inoltre
richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
organismi indipendenti di cui all'art. 14 e delle altre
agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della relazione di cui all'art. 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della relazione sulla performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli enti
territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento
del Sistema di misurazione e valutazione della performance
di cui all'art. 7 in termini di efficienza e produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'art. 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'art.
14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attivita'
istruttoria e puo' richiedere alle amministrazioni dati,
informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini,
le imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'art. 14
e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il
CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e
le relazioni di performance delle amministrazioni
pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al
supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, come modificato dall'art. 28 del presente
decreto.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica
l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3,
primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».



 
Art. 2
Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi
instaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Il ricorso di cui all'articolo 1 non puo' essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell'azione di cui all'articolo 1, ne' se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Nell'ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all'articolo 1, il giudice di quest'ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimenti o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all'articolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest'ultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti e' perento.
3. Il soggetto contro cui e' stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 1 comunica immediatamente al giudice l'eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 139, 140 e 140-bis
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229):
«Art. 139 (Legittimazione ad agire). - 1. Le
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 137 sono legittimate ad agire,
ai sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto
dall'art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad
agire nelle ipotesi di violazione degli interessi
collettivi dei consumatori contemplati nelle materie
disciplinate dal presente codice, nonche' dalle seguenti
disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico
della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122,
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come
modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita'
dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai sensi
del presente articolo e secondo le modalita' di cui
all'art. 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi
per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato.».
«Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art.
139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i
soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
nonche' agli altri organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione delle controversie in
materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura e',
in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di
composizione extragiudiziale adito, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o gia'
avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di
cui al comma 1 il giudice fissa un termine per
l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di
inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516
euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di
conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il
tribunale con procedimento in camera di consiglio
affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da
669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione
inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole
vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si
esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di
competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249.».
«Art. 140-bis (Azione di classe). - 1. I diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui
al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di
classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal
fine ciascun componente della classe, anche mediante
associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
agire per l'accertamento della responsabilita' e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti
relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto nei confronti del relativo
produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto
contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio
derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta
rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria
individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto
previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente,
oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli
elementi costitutivi del diritto fatto valere con la
relativa documentazione probatoria, e' depositato in
cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al
comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai
sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile
decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro
che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto
di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il
tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e'
competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione
notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide
con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo'
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a
un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili
ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non
appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della
classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e'
reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice
regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di
procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a
cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna
pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli
appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa
ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali
oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a
centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione,
anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale determina altresi' il corso della procedura
assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa,
efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
prove o argomenti; onera le parti della pubblicita'
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel
modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e
disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art.
1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio
omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In
caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei
confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica
utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto
in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle
relative carte dei servizi eventualmente emanate. La
sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati
durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e
incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo
la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di
cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene
altresi' conto dell'entita' complessiva della somma
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche'
delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre
che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato
anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione
collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal
giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le
parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo.».



 
Art. 3
Procedimento

1. Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida e' notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e' verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui all'articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma. L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresi' ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.
2. Il ricorso e' proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso puo' essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonche' di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, puo' promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell'articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso e' proponibile entro un anno dall'esito di tali procedure.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 30 (Tutela non giurisdizionale dell'utente dei
servizi pubblici). - 1. Le carte dei servizi dei soggetti
pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di
pubblica utilita' contengono la previsione della
possibilita', per l'utente o per la categoria di utenti che
lamenti la violazione di un diritto o di un interesse
giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non
giurisdizionale della controversia, che avviene entro i
trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono,
altresi', l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione
dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le autorita' amministrative che svolgono la
propria attivita' nelle materie contemplate dal codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi
ordinamenti, nonche', per i servizi pubblici o di pubblica
utilita' non regolati dalle medesime autorita', esclusi i
servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che
individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai
sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei
servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della
sua adozione.».



 
Art. 4
Sentenza

1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Della sentenza che definisce il giudizio e' data notizia con le stesse modalita' previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2.
3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione e' comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilita' erariale, nonche' agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi e' comunicata all'amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.
5. L'amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.



Note all'art. 4:
- Per il riferimento all'art. 13 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi in note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera
g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata
nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'art. 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».



 
Art. 5
Ottemperanza

1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilita' erariale.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del citato
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054:
«Art. 27 - 1. Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:
1) dei sequestri di temporalita', dei provvedimenti
concernenti le attribuzioni rispettive delle podesta'
civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di
sicurezza generale relativi a questa materia;
2) dei ricorsi per contestazioni fra comuni di
diverse province per l'applicazione della tassa istituita
dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;
3) dei ricorsi per contestazioni sui confini di
comuni o di province;
4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento
dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi,
in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei
tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto
civile o politico;
5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le
quali tocchino il territorio di piu' province;
6) dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione
a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti
alla tutela della pubblica amministrazione;
7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi
speciali non peranco abrogate nelle diverse Province del
Regno siano state di competenza dei Consigli e delle
Consulte di Stato;
8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal Prefetto
per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art.
132 della legge comunale e provinciale, T.U. 4 febbraio
1915, n. 148, all'amministrazione della proprieta' od
attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei
parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del
comune o di altre frazioni del medesimo;
9) dei ricorsi in materia di consorzi per opere
idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle
province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo
Stato nell'interesse generale;
10) dei ricorsi in materia di concorso di spesa per
opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato
direttamente o per sua concessione da enti o privati,
nonche' in materia di consorzi per opere di bonifica della
stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma primo e
secondo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;
11) dei ricorsi intorno alla classificazione delle
strade provinciali e comunali;
12) dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica
amministrazione in merito ad opere di privato interesse,
esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade
nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od
altri sostegni attorno alle strade medesime;
13) dei ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e
contro le deliberazioni in materia di apertura,
ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e
provinciali;
14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di
pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;
15) dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal
Prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'art. 378
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori
pubblici, relativi ad opere pubbliche delle province e
dello Stato, eccettuati quelli indicati nella 2ª parte
della lettera b) dell'art. 70 del R.D.L. 9 ottobre 1919, n.
2161;
16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle
giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale
nei casi in cui le giunte stesse esercitano giurisdizione
anche nel merito;
17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che
da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla
giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.».
- Per il riferimento agli articoli 13 e 14 del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi in note
all'art. 1 e all'art. 4.



 
Art. 6
Monitoraggio

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della
citata legge 4 marzo 2009, n. 15:
«3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri.».



 
Art. 7
Norma transitoria

1. In ragione della necessita' di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici e' determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati.
2. In ragione della necessita' di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle regioni ed agli enti locali e' determinata, anche progressivamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Note all'art. 7:
- Per il riferimento al citato art. 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, vedasi in note alle premesse.



 
Art. 8
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 dicembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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