Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 15 ottobre 2009
Determinazione della provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico ai singoli aventi diritto.


IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Vista la direttiva europea 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, recante «Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprieta' intellettuale»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Visto l'art. 2, commi 132 e 133 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che, in recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ha previsto la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca»;
Considerato che il citato Fondo per il diritto di prestito pubblico e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2007, recante «Indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 18 giugno 2007, in base al quale gli aventi diritto, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, possono destinare le relative quote di remunerazione a scopi di carattere generale, quali iniziative volte alla promozione del libro e della lettura e che, in tale ipotesi, queste ultime sono tenute a manlevare la SIAE da eventuali rivendicazioni;
Vista la riduzione sul capitolo 3632 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, delle somme presenti sul Fondo per il diritto di prestito pubblico, disposte dalla citata legge n. 1/2009, per il triennio 2009-2011: euro 2.317.441,00, ridotto ad euro 2.315.394,00 per l'anno 2009; euro 2.277.947,00, ridotto a euro 2.271.769,00 per l'anno 2010; euro 1.750.597,00, ridotto a euro 1.738.375,00 per l'anno 2011;
Considerato che la ripartizione analitica nei confronti dei singoli aventi diritto incide con un costo maggiore, rispetto alla ripartizione collettiva, sulle gia' esigue risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico;
Considerata la possibilita' di effettuare la predetta ripartizione collettiva, a costi piu' contenuti, mediante assegnazione diretta di quote percentuali del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in ciascuno degli ambiti di intervento previsti dalla normativa in argomento;
Considerato l'impegno delle associazioni maggiormente rappresentative, assegnatarie di quote del Fondo predetto, a destinare le suddette quote per il perseguimento di scopi di carattere generale, quali la promozione del libro e della lettura, la promozione e il sostegno dei giovani autori e dei giovani artisti interpreti ed esecutori, la creazione di nuove biblioteche e discoteche pubbliche o il sostegno di quelle gia' esistenti;
Considerato che, nei rispettivi settori, ognuna delle associazioni maggiormente rappresentative destinatarie di quote del Fondo predetto e' tenuta ad istituire un adeguato fondo di garanzia volto a far fronte alle eventuali pretese di singoli aventi diritto;
Viste le istanze presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali dall'Associazione italiana editori (AIE) e dal Sindacato nazionale scrittori, dal Sindacato liberi scrittori italiani, dall'Unione nazionale scrittori e artisti, per la ripartizione collettiva della quota del Fondo per il diritto di prestito pubblico - quota che incide sul Fondo medesimo per l'83% dell'importo fissato - destinata alla remunerazione dei prestiti di opere a stampa nonche' l'impegno delle suddette associazioni di destinare tali quote per fini di pubblica utilita' nel settore dei beni e delle attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 10 dicembre 2007, recante «Ripartizione in percentuali del Fondo per il diritto di prestito pubblico», in base al quale il predetto Fondo e' ripartito secondo le seguenti percentuali: 83% opere a stampa e audiolibri; 5% fonogrammi; 12% videogrammi;
Sentita la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE);

Decreta:

Art. 1
Provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo per il
diritto di prestito pubblico ai singoli aventi diritto.

1. La provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico e' determinata, per ciascun settore di riferimento, nella percentuale del 22%, a valere sulle risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico.
 
Art. 2
Ripartizione collettiva delle quote del Fondo per il diritto di
prestito pubblico alle associazioni maggiormente rappresentative
per fini di utilita' sociale nel settore dei beni e delle attivita'
culturali e determinazione della provvigione spettante alla SIAE.

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 del presente decreto ed in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2007 e del decreto ministeriale 10 dicembre 2007, le quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico, suddivise in relazione alle tipologie di prodotto e alle rispettive categorie di aventi diritto, come individuate nei predetti decreti, sono corrisposte dalla SIAE, in modo complessivo, alla associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale in ciascuno dei rispettivi ambiti.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'associazione interessata presenta apposita istanza alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attivita' culturali, assumendo nel contempo l'impegno e la relativa responsabilita' di destinare la quota ricevuta esclusivamente a scopi di carattere generale quali, a titolo esemplificativo, iniziative volte alla promozione del libro e della lettura, alla promozione e sostegno dei giovani autori e dei giovani artisti, interpreti ed esecutori, alla creazione di nuove biblioteche e discoteche pubbliche o al sostegno di quelle gia' esistenti.
3. Ognuna delle associazioni destinatarie, nei rispettivi ambiti, delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico manleva la SIAE da eventuali rivendicazioni di singoli aventi diritto ed istituisce un adeguato fondo di garanzia.
4. Il direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, ai fini della ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico secondo le modalita' di cui al presente articolo, accerta l'esistenza dei presupposti ivi indicati ed in particolare:
a) verifica le caratteristiche dell'istituendo fondo di garanzia, ivi compresa la sua adeguatezza;
b) valuta, sentito il parere della SIAE, l'idoneita' della manleva in particolare sotto il profilo della completezza;
c) comunica alla SIAE e all'associazione interessata, entro trenta giorni, dalla conclusione del procedimento di accertamento, con esito positivo, dei presupposti previsti, il nominativo dell'associazione individuata e la quota del Fondo per il diritto di prestito pubblico da attribuire alla stessa;
d) verifica, attraverso l'esame della relazione di cui al successivo comma 7, l'effettivo perseguimento, da parte dell'associazione destinataria della quota del Fondo per il diritto di prestito pubblico, degli scopi di carattere generale indicati nel presente articolo.
5. Salvo mutamento delle condizioni poste a base dell'istanza di assegnazione della quota del Fondo o salvo accertato mancato perseguimento degli scopi di carattere generale indicati al comma 2, la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), ha effetto anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di prima liquidazione degli importi stanziati sul Fondo per il diritto di prestito pubblico dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.
6. Per la modalita' di ripartizione prevista dal presente articolo, la provvigione spettante alla SIAE e' determinata nella percentuale del 7,50%, e l'utilizzazione delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico e' affidata, conformemente agli scopi di carattere generale indicati al comma 2, alle autonome determinazioni delle associazioni di categoria interessate adottate sulla base dei rispettivi statuti e delibere associative.
7. Per gli anni successivi al primo le associazioni di categoria interessate sono tenute a presentare al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione analitica sulle utilizzazioni delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico ricevute.
 
Art. 3
Regime transitorio

1. Le modalita' di ripartizione previste dal presente decreto si applicano anche alla ripartizione delle somme presenti sul Fondo per il diritto di prestito pubblico, gia' stanziate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo.
Roma, 1º ottobre 2009

Il Ministro: Bondi
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 49
 
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